31 gennaio 2000 Sentenza n. 2871 del Tribunale di Roma, Sezione Civile

31 GENNAIO 2000

SENTENZA N° 2871 DEL TRIBUNALE DI ROMA, SEZ. CIVILE

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 11371/97 del Ruolo Affari Contenziosi civili, promossa da: Invest Multiradio srl in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliato in Roma, via Casoria n° 16 presso lo studio dell’Avv. Emilia Maria Angeloni che la rappresenta e difende giusta procura speciale autenticata per atto rep. 1137 notaio Zaniboni del distretto di Bologna

OPPONENTE

contro

Garante per la Radiodiffusione e l’Editoria rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è legalmente domiciliato

OPPOSTO

OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Invest Multiradio srl proponeva tempestiva opposizione avverso l’ordinanza notificata il 5/2/97 con la quale il Garante per la Radiodiffusione e l’Editoria gli aveva ingiunto il pagamento di £.20.000.000 per aver, in violazione dell’art. 15, comma 15, della legge 6 agosto 1990 n. 223, irradiato messaggi pubblicitari differenziati sulle frequenze 873,100, 757,500, 717,090 MHZ.

L’opposta si costituiva resistendo: la causa era decisa mediante lettura del dispositivo all’udienza del 9/12/99.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’opponente muove all’ordinanza-ingiunzione le seguenti censure:

a) illegittimità della motivazione in punto di tardività della contestazione, mai sollevato dall’opponente;

b) impossibilità di applicare estensivamente o analogicamente l’art. 15, comma 15, della legge 223/90, trattandosi di precetto avente ad oggetto solo i programmi e non la pubblicità; data la presenza, in materia, della norma speciale di cui all’art. 8, comma 10, che prevede il divieto di diversificazione della pubblicità solo per concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e non in ambito locale; considerato inoltre che, ad interpretare estensivamente l’art. 15, anche i concessionari privati operanti sul territorio nazionale e la Rai potrebbero ottenere l’autorizzazione a diversificare la pubblicità e ciò in aperto contrasto con il tassativo disposto dell’art. 8, comma 10, il quale impone loro l’obbligo di diffusione contemporanea e di identico contenuto dei messaggi pubblicitari; in base al rilievo, infine, che giusta la legislazione vigente, i concessionari locali hanno una facoltà di effettuare programmazioni unificate tra le varie province servite, ma non l’obbligo, che è invece imposto dal citato articolo 15, comma 15, alla Rai e alle emittenti a carattere nazionale;

c) in via subordinata, l’illegittimità dell’art. 31, comma 3, legge 223/90, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, vista la mancata distinzione, anche sotto il profilo della proporzionalità della sanzione, tra le violazioni commesse da emittenti nazionali e quelle commesse da emittenti locali, anche alla luce dell’enorme sproporzione tra i proventi pubblicitari rispettivamente conseguibili;

d) eccessività della sanzione, da ridurre al minimo edittale.

L’esame del merito può direttamente iniziare dal motivo sub b), in quanto la prima doglianza, anche se fondata, non è di portata idonea a determinare l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio.

La posizione del Garante, in ordine al punto contestato, è che la nozione di programma è equivalente a quella di trasmissione e vi rientra anche la pubblicità, in quanto, in base all’art. 20 comma 3 legge 223/1990, esulano dalla nozione di programma solo le trasmissioni meramente ripetitive consistenti in immagini fisse: in conseguenza, la disposizione dell’art. 8, comma 10, legge 223/90, sarebbe applicazione della regola di carattere generale contenuta nell’art. 15, comma 15, limitandosi a disciplinare la pubblicità messa in onda dalle emittenti nazionali senza considerazione alcuna per quella delle emittenti locali, ipotesi che rientrerebbe, appunto, nella norma generale. Tanto premesso, il gravame è, sul punto, fondato.

Si condividono completamente, infatti, le argomentazioni contenute nella sentenza 6867/96 del Pretore di Roma (in atti), sostanzialmente incentrate sull’applicabilità, alla fattispecie, della disposizione speciale dell’art. 8, comma 10.

Questa tesi appare senz’altro preferibile all’interpretazione seguita dal Garante, che ha l’indubbio inconveniente di estendere la portata di una norma sanzionatoria oltre i casi in essa espressamente previsti, mediante un’operazione logica che non sembra potersi fondare né su incontestabili basi testuali, né su univoche ragioni sistematiche, le quali, invece, militano piuttosto a favore della prima (come emerge dall’esegesi egregiamente svolta dalla difesa dell’opponente).

Del resto la “ratio” del trattamento differenziato tra emittenti a carattere nazionale e locale trova una convincente spiegazione nella finalità del legislatore di rendere possibile la sopravvivenza economica delle seconde, con ciò favorendo il c.d. “pluralismo”, mediante agevolazione della raccolta pubblicitaria.

Il ricorso deve essere quindi accolto.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

accoglie l’opposizione compensando le spese di lite.

Roma, 27 gennaio 2000