31 GENNAIO 2001
ORDINANZA N.770 DEL TAR LAZIO, SEZ.II
Ordinanza
nella Camera di Consiglio del 31 gennaio 2001
Visto l’art. 21, comma 8, della L. n. 1034/71, modif. dall’art. 3, comma 1 della L. 205/2000;
Visto il ricorso n. 905/2001 proposto da TELECOM ITALIA Spa
rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Guarino, Piero D’Amelio e Claudio Tesauro presso il quale elettivamente domicilia in Via della Vite n. 7 – 00187 Roma (c/o Avv. Piero D’Amelio)
contro
– l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
– MEDIASET Spa, rappr. e difesa dall’Avv. A. Frignani/A. Santamaria/Luigi Medugno/Avilio Presutti;
per l’annullamento
previa adozione di misure cautelari della delibera dell’Autorità n. 51/01/Cons del 17 gennaio 2001 rubricata «Trasferimento di proprietà della Cecchi Gori Communications Spa a Seat Pagine Gialle Spa» nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti tra i quali i provvedimenti di proroga del termine di chiusura dell’istruttoria procedimentale e del procedimento.
Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di misure cautelari presentata da parte ricorrente;
Udìto il relatore Consigliere Bruno Rosario Polito e uditi altresì per le parti l’Avv. Stato D’Amato; l’Avv. G. Guarino; l’Avv. P. D’Amelio; 1’Avv. C. Tesauro; l’Avv. L. Medugno; l’Avv. Santanaria; l’Avv. Frignani; l’Avv. A. Presutti; ; l’Avv. M. Clarich con delega Avv. Valli;l’Avv. Fonderico; l’Avv. A. Pace; l’Avv. 0. Grandinetti; l’Avv. C.F. Pace; l’Avv. C. Rienzi; l’Avv. M. Tabano;
Visti gli interventi di:
-Associazione Italiana Providers Internet rappresentata e difesa dagli Avv.ti Valli, Cadeddu e Fonderico;
-CODACONS, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carlo Rienzi, V. Masullo e M. Tabano;
-Soc. TV Internazionale e Beta Television, rappresentate e difese dagli Avv.ti A.Pace, O.Grandinetti e C.F.Pace;
Ritenuto:
che un primo sommario esame induce a ritenere una ragionevole probabilità del buon esito del ricorso in relazione ai motivi che investono 1’applicazione al caso in esame del disposto di cui all’ art. 4, comma 8, della L. n. 249/97, tenuto conto che, quanto al profilo formale, TELECOM ITALIA non riveste più la qualità di concessionario del servizio pubblico di telecomunicazioni, mentre, sul piano sostanziale, la delibera dell’Autorità per la tutela della concorrenza e del mercato intervenuta in data 23/01/2001 – cui va riconosciuta preminente potestà valutativa nei casi di concentrazione contemplati dall’art.6, comma 2,della L.287/90- ha riconosciuto l’ammissibilità del trasferimento del capitale sociale con l’osservanza di specifiche condizioni cui la Società ricorrente ha dichiarato di prestare adesione;
che,in relazione alla specifica disciplina convenzionale dell’operazione di concentrazione, emergono estremi di danno grave connessi al ritardo nel perfezionamento dello strumento contrattuale; che,sussistono, pertanto, gli estremi per disporre quale misura cautelare il riesame della domanda di autorizzazione dell’operazione di concentrazione alla luce delle considerazioni in precedenza esposte, entro il temine di giorni quindici dalla comunicazione o notifica della presente ordinanza;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione.
Fissa per la discussione nel merito l’udienza del 28 Marzo 2001.
Pone a carico della parte istante l’onere di integrare il contraddittorio nei confronti delle controparti contrattuali CECCHI GORI GROUP FIN.MA.VI. s.p.a. e CECCHI GORI GROUP MEDIA HOLDING s.r.l.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata presso la Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.