L’Agcom ha emanato la delibera n. 396/17/CONS (recante l’attuazione del Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 in materia di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi) del 19 ottobre 2017, pubblicata in data 2 novembre 2017 sul sito web della stessa Agcom. Tale provvedimento disciplina: a) le attività dell’Agcom in materia di accertamento del possesso dei requisiti previsti dall’art. 8 del D.Lgs n. 35/2017 da parte degli organismi di gestione collettiva (OGC) e delle entità di gestione indipendente (EGI), cioè delle cosiddette “collecting”, che svolgono attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore (Gli OGC e le EGI che non saranno in possesso di tali requisiti non potranno svolgere detta attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore); b) verifica circa l’effettivo adeguamento organizzativo e gestionale alle disposizioni del D.Lgs n. 35/2017 da parte degli OGC e delle EGI; c) vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 35/2017, anche mediante l’esercizio dei poteri di ispezione, di accesso e di acquisizione della documentazione necessaria; d) applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs n. 35/2017, tra le quali le sanzioni amministrative previste per la mancata trasmissione da parte degli utilizzatori (come le radio e le tv locali) agli OGC, nonché alle EGI, delle informazioni a loro disposizione (reportistica delle opere musicali e cinematografiche trasmesse con l’indicazione delle informazioni previste dalla legge messe a disposizione dagli OGC e dalle EGI) nel termine di novanta giorni dall’utilizzazione come previsto dall’art. 23 del D.Lgs n. 35/2017 (tale reportistica necessita agli OGC e alle EGI per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti).
Con l’entrata in vigore da parte della Agcom della delibera n. 396/17/CONS trovano applicazione le sanzioni amministrative previste per le radio e tv locali che non inviano alle collecting (Siae e altri OGC e EGI) la reportistica (redatta sulla base delle informazioni che le collecting hanno messo a disposizione delle radio e tv locali) delle opere musicali e cinematografiche trasmesse, nel termine di 90 giorni dall’utilizzazione (cioè dalla trasmissione).
L’Agcom, accogliendo le istanze finalizzate a garantire un funzionamento virtuoso del processo di gestione dei diritti connessi, ha istituito un tavolo tecnico (ai cui lavori parteciperà anche Aeranti-Corallo) avente lo scopo di elaborare, in via prioritaria, orientamenti condivisi in ordine (tra l’altro), alle seguenti questioni: la corretta e puntuale identificazione dei mandati affidati agli OGC e alle EGI (si tratta di un tema estremamente importante in quanto Aeranti-Corallo ritiene che gli utilizzatori, come le radio e le tv locali, devono essere posti in grado di conoscere, con facilità, attraverso un’unica banca dati, quali opere vengano rappresentate da una determinata collecting); la definizione di standard comuni, condivisi e interoperabili delle informazioni (come la reportistica) che devono essere scambiate tra le diverse categorie di utilizzatori e le collecting (trattasi anche in questo caso di un tema estremamente importante in quanto Aeranti-Corallo ritiene che il report delle opere trasmesse debba essere identico per tutte le collecting alle quali deve essere inviato).
Il testo della delibera n. 396/17/CONS dell’Agcom e i relativi allegati sono pubblicati nel sito www.aeranticorallo.it, sezione “Normativa”, sottosezione “Normativa sul diritto d’autore e diritti connessi”