Rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato alla Corte di Giustizia europea in materia di regolamentazione comunale sulla localizzazione delle antenne

(4 gennaio 2020)   Nell’ambito di una controversia per l’annullamento di un regolamento comunale relativo alla localizzazione, installazione e modifica di impianti di telefonia mobile, il Consiglio di Stato, con la recente ordinanza n. 2033/2019, ha disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la formulazione del seguente quesito: “se il diritto dell’Unione europea osti a una normativa nazionale (come quella di cui all’articolo 8 comma 6 legge 22 febbraio 2001. n. 36) intesa ed applicata nel senso di consentire alle singole amministrazioni locali criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile, anche espressi sotto forma di divieto, quali il divieto di collocare antenne in determinate aree ovvero ad una determinata distanza da edifici appartenenti ad una data tipologia”.

Il Consiglio di Stato ritiene, infatti, che “sussistono dubbi di compatibilità della disciplina nazionale, con particolare riferimento all’art. 8 comma 6 legge 36\2001, laddove è consentito individuare alle singole amministrazioni locali criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile (anche espressi sotto forma di divieto) quali ad esempio il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura ecc.) ovvero attraverso l’imposizione di specifiche e predeterminate distanze, mentre non è loro consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (prescrizione di distanze minime, da rispettare nell’installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all’esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi)”.

Il Consiglio di Stato ritiene, dunque, che la problematica debba essere valutata dal punto di vista della compatibilità della normativa italiana (legge 22 febbraio 2001, n. 36, “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, con il quadro normativo europeo (direttiva quadro 2002\21\CE e direttiva “servizio universale” 2002\22\CE).
Analogo rinvio è stato disposto dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la regione Siciliana con la recente ordinanza n. 651/2019.
Si attende, ora la decisione della Corte di Giustizia UE sulla questione.

L’avv. Marco Rossignoli, coordinatore Aeranti-Corallo, ha evidenziato che, sebbene i provvedimenti facciano specifico riferimento a impianti di telefonia mobile, la decisione della Corte di giustizia europea, essendo relativa ad una norma che riguarda anche gli impianti di radiodiffusione, avrà sicuramente un impatto anche per il settore radiotelevisivo. (FC)

(Nella foto: la Sala Maggiore per le camere di consiglio della Corte di Giustizia UE, in Lussemburgo. Dal sito curia.europa.eu)