4/12/19 – Approvate modifiche e integrazioni al Regolamento Agcom sulla radiofonia digitale Dab+

Con delibera n. 455/19/CONS, pubblicata in data odierna nel proprio sito internet, l’Agcom ha approvato le modifiche e integrazioni al regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, di cui alla delibera n. 664/09/CONS, come modificata dalle delibere n. 567/13/CONS e n. 35/16/CONS.
Come noto, con la delibera n. 223/19/CONS, l’Agcom aveva avviato una consultazione pubblica (cui è intervenuta con proprie osservazioni Aeranti-Corallo, ascoltata anche in audizione). Le modifiche al regolamento approvate con la nuova delibera n. 455/19/CONS sono finalizzate a introdurre un obbligo di must carry a carico degli operatori di rete per destinare capacità trasmissiva degli stessi a fornitori indipendenti di contenuti radiofonici.

In particolare, viene introdotta la definizione di “fornitore di contenuti radiofonici indipendente”, cioè “il soggetto titolare di un’autorizzazione per la fornitura di contenuti radiofonici in ambito nazionale o locale che non sia in rapporto di controllo o collegamento, ai sensi dell’articolo 43, commi 13, 14 e 15 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dell’articolo 2359, comma 3, del codice civile, con gli operatori di rete nonché con alcun soggetto partecipante al capitale sociale delle società consortili di cui all’art. 12comma 3 né con alcun soggetto beneficiario della riserva di cui all’articolo 12 comma 5-bis.”

La modifica al regolamento prevede, tra le altre cose, che gli operatori di rete radiofonica privata in ambito nazionale siano tenuti a cedere, nella fase di avvio dei mercati, una quota delle unità di capacità del blocco di diffusione (che è formato complessivamente da 864 unità di capacità) a fornitori di contenuti radiofonici nazionali indipendenti. In particolare, la Concessionaria del servizio pubblico Rai deve cedere complessivamente 216 unità di capacità, mentre gli operatori privati in ambito nazionale devono cedere 144 unità di capacità. A ciascun fornitore di contenuti radiofonici nazionali indipendente è comunque assegnabile una capacità trasmissiva pari a 72 unità di capacità del blocco di diffusione, o, in alternativa, 36 unità di capacità trasmissiva.

Pertanto, nel blocco di diffusione della Concessionaria pubblica possono trovare spazio un massimo di 6 fornitori di contenuti radiofonici indipendenti (qualora vengano utilizzati moduli da 36 unità di capacità). Il numero di fornitori di contenuti diminuisce qualora vengano utilizzati in tutto o in parte moduli da 72 unità di capacità.

Inoltre, in ciascun blocco di diffusione degli operatori privati possono trovare spazio un massimo di 4 fornitori di contenuti radiofonici indipendenti (qualora vengano utilizzati moduli da 36 unità di capacità). Anche in questo caso, il numero di fornitori di contenuti diminuisce qualora vengano utilizzati in tutto o in parte moduli da 72 unità di capacità.

Per quanto riguarda gli operatori di rete radiofonica privati in ambito locale, il regolamento prevede che la capacità trasmissiva non utilizzata dai partecipanti alle società consortili sia resa disponibile ai fornitori di contenuti radiofonici in ambito locale autorizzati anche non partecipanti al capitale sociale delle medesime società.

La delibera specifica, inoltre, che gli operatori di rete radiofonica in ambito nazionale possono fornire servizi di trasmissione e diffusione esclusivamente a fornitori di contenuti radiofonici e a fornitori di servizi in ambito nazionale, mentre gli operatori di rete radiofonica in ambito locale possono fornire servizi di trasmissione e diffusione esclusivamente a fornitori di contenuti radiofonici e a fornitori di servizi in ambito locale.

A questo link è pubblicata la delibera Agcom n. 455/19/CONS. Inoltre, a quest’altro link è pubblicato il testo del regolamento di cui alla delibera 664/09/CONS  coordinato  con le modifiche introdotte dalle delibere n. 567/13/CONS, n. 35/16/CONS e n. 455/19/CONS. (FC)

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