4 APRILE 2001
Sentenza n.951/2001 del T.A.R. del Veneto, Sez.II
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione seconda, costituito da:
Luigi Trivellato Presidente
Lorenzo Stevanato Consigliere, relatore
Claudio Rovis Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 624/2001 proposto dalla OMNITEL PRONTO ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Mantovan, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia, San Marco 4255, come da mandato margine del ricorso;
CONTRO
il Comune di Valdobbiadene in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Gaz, con domicilio presso la segreteria di questo Tribunale ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054, come da mandato a margine della memoria di costituzione;
PER
l’annullamento del provvedimento comunale del 21.12.2000 prot. n. 22315, del parere della Commissione Edilizia di cui al verbale n. 1 del 21.12.2000 nonché del Regolamento Comunale per la localizzazione degli impianti televisi e di telefonia mobile approvato con deliberazioni consiliari n. 39 del 30.5.2000 e n. 68 del 28.9.2000, limitatamente alle prescrizioni contenute negli artt. 5 e 6, co. 2, sull’altezza minima delle antenne, sulla necessità di produzione di un parere di innocuità dell’A.U.L.S.S. e sull’obbligo di informazione ai residenti vicini, a carico della ditta richiedente.
Visto il ricorso notificato l’8.3.2001 e deposito presso la Segreteria il 16.3.2001;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Valdobbiadene, depositato il 2.4.2001;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla camera di consiglio del 4.4.2001, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 – relatore il consigliere Lorenzo Stevanato – gli avv.ti Paolo Mantovan per la parte ricorrente e Enrico Gaz per il Comune intimato;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;
considerato
che non appartiene alle attribuzioni comunali la disciplina della installazione di impianti emittenti onde elettromagnetiche per telefonia mobile sotto il profilo della salvaguardia della salute umana (anziché sotto i profili architettonici, della zonizzazione, della tutela del paesaggio e dell’ambiente ecc. …);
che tale competenza spetta principalmente allo Stato e in parte alle Regioni, ex art. 4, co 3, D. I. 381/98 ed ora, ex artt. 4 e 8 L. 36/2001;
che le impugnate norme regolamentari comunali, sulle quali si basa il provvedimento di diniego della concessione edilizia (pure impugnato), fissando un’altezza minima di 35 mt. e prescrivendo un parere di innocuità dell’A.U.L.S.S. ed un obbligo di informazione ai vicini a carico della ditta richiedente, sono evidentemente rivolte a tutelare la popolazione da rischi per la salute derivanti dall’esposizione a campi elettromagnetici, esorbitando dalle attribuzioni comunali e disattendendo i limiti di esposizione posti dal citato D. I. 381/98;
che inoltre tali prescrizioni appaiono illogiche per impianti ubicati in zona agricola;
che, sotto gli anzidetti profili, si rivelano manifestamente fondati ed assorbenti il primo ed il sesto motivo di ricorso (vd. in termini analoghi: T.A.R. Veneto, II, 9.3.2001 n. 598);
che le spese e gli onorari del giudizio vanno posti a carico del Comune soccombente e liquidati nel dispositivo;
P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti indicati in epigrafe.
Condanna il Comune di Valdobbiadene a rifondere alla Società ricorrente le spese e degli onorari del giudizio, liquidate in L. 5.000.000.= (cinquemilioni).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 4.4.2001.
Il Presidente
L’Estensore
Il Segretario