4 DICEMBRE 2003
SENTENZA N. 11596 DEL TAR LAZIO, SEZ. II
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
Sezione Seconda
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n.8634/2002 proposto da soc. RAI Trade s.p.a. in persona del Presidente Amministratore delegato pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Prof. Massimo Luciani presso il cui studio in Roma, via Bocca di Leone n.78 è elettivamente domiciliata;
C O N T R O
Ministero dell’Economia e Finanze in persona del Ministro in carica, ed Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni in persona del Presidente pro tempore rappresentati e difesi da Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati negli uffici della stessa in Roma, via dei Portoghesi ;
PER L’ANNULLAMENTO
del provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze 17 maggio 2002 recante “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni di cui all’art.2 comma 38 della legge 14 nov. 1995 n.481”;
Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Finanze;
Visti gli atti ed i documenti tutti della causa;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Relatore alla pubblica udienza del 12 novembre 2003 il dottor Roberto Capuzzi, uditi, altresì, l’avv. M. Luciani per la società ricorrente e l’avv. dello Stato Zotta per l’amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Espone la ricorrente società che il Ministero intimato ha adottato il decreto in epigrafe individuando i soggetti tenuti al versamento del contributo dovuto all’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni di cui all’art. 2 comma 38 della legge 14 nov. 1995 n.481.
Tale decreto sarebbe illegittimo per violazione degli artt.6 comma 1 lett. B e 2 della legge 31 luglio 1997 n. 249; dell’art. 2, commi 38, lett. B e 39 della legge 14 nov. 1995 n. 481 nonché per eccesso di potere per erroneità dei presupposti e disparità di trattamento.
In via subordinata la ricorrente chiede che si esamini la rimessione alla Corte Costituzionale dell’art.6 comma 1, lett. B della legge 31 luglio 1997 n. 249 per violazione degli artt. 3 e 23 Cost..
Si è costituita l’Avvocatura dello Stato in difesa del Ministero delle Finanze contestando con ampia memoria le varie argomentazioni difensive sostenute nel ricorso.
In vista dell’udienza di trattazione la ricorrente ha depositato una ulteriore memoria difensiva insistendo nelle proprie argomentazioni.
La causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza del 12 nov. 2003.
DIRITTO
1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Si duole la ricorrente, società commerciale avente ad oggetto, tra l’altro, la produzione e lo scambio di beni e servizi relativi a programmi radiofonici e televisivi, che non trova fondamento legislativo la individuazione dei soggetti tenuti al pagamento del contributo per la copertura degli oneri derivanti dalla legge n. 249 del 1997 così come effettuata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con il decreto impugnato.
2. Rileva la Sezione che il contributo contestato dalla ricorrente è stato introdotto dalla legge 31 luglio 1997 n.249 che ha istituito l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Tale legge ha indicato il gettito previsto di tale contributo, ma non lo ha disciplinato direttamente in quanto ha rinviato all’art.2, comma 38, lettera b) e 39 della legge 14 nov. 1995 n.481 che ha istituito l’Autorità per i servizi di pubblica utilità “competenti rispettivamente per l’energia elettrica e il gas e per le comunicazioni”.
Tale legge prevede che gli oneri relativi al funzionamento delle Autorità gravino sugli “esercenti il servizio” (art.2, comma 38, lett. b).
Pertanto alla luce del dettato legislativo è necessario avere riguardo al “servizio di pubblica utilità” nel settore delle comunicazioni al fine di individuare i soggetti passivi tenuti al finanziamento dell’AGCOM.
Occorre sottolineare che nel settore delle comunicazioni, lo svolgimento del servizio d’interesse pubblico della radiotelevisione, non avviene soltanto mediante l’attività delle emittenti, ma richiede l’attività coordinata e strumentale di molti altri soggetti che realizzano in maniera diretta o indiretta il servizio radiotelevisivo.
La Corte Costituzionale ha rilevato che il servizio di pubblica utilità, nell’attuale sistema radiotelevisivo, avviene in una molteplicità di modi che non sono riconducibili alla mera trasmissione di programmi televisivi o radiofonici, ma che si estrinsecano in una serie di attività anche commerciali che risultano strumentali al raggiungimento della finalità di interesse pubblico cui anche l’attività privata puo’ essere subordinata o condizionata ai sensi dell’articolo 41 Cost. (Corte Cost., 26 giugno 2002 n. 284 e 7 maggio 2002 n. 155).
A sua volta la giurisprudenza amministrativa ha sottolineato, a proposito del decreto legislativo n.80 del 1998, che la “nozione di servizio pubblico deve intendersi nel suo significato più vasto, quale attività di qualsiasi natura connessa alla cura di interessi collettivi, sia essa svolta da soggetti pubblici che privati” ( Cons. Stato, A.P., 30 marzo 2000 n.1).
Pertanto esistono attività strumentali alla realizzazione di fini pubblicistici al di là del fatto che i soggetti che la svolgono siano o meno titolari di un provvedimento autorizzatorio o concessorio per l’esercizio della propria attività.
La società ricorrente, così come molte altre, fa parte del gruppo RAI che si è progressivamente frammentato nel proprio assetto societario delegando numerose attività a società controllate.
Ed invero nella Convenzione stipulata tra RAI e Ministero delle Poste (ora delle Comunicazioni), di cui al DPR 28 marzo 1994, si stabilisce che alla RAI è consentito svolgere direttamente, o attraverso società collegate, attività commerciali ed editoriali, “…purchè esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale” (art.5 comma 1).
Nel Contratto di servizio, all’art.25, comma 2, si stabilisce che “La RAI puo’ estendere la gamma dei servizi gestiti in compartecipazione a gruppi nazionali ed esteri in modo da articolare il suo carattere di impresa e di acquisire nuove competenze e tecnologie”.
Pertanto, sia la Convenzione, sia il Contratto di servizio, permettono alla RAI di svolgere attività commerciali aggiuntive, tramite società proprie o in compartecipazione.
Si tratta di attività formalmente estranee a quella della concessionaria pubblica, tuttavia strumentali allo svolgimento del servizio pubblico ed assoggettate al duplice limite consistente nella necessità che l’esercizio del servizio radiotelevisivo di interesse pubblico sia prevalente rispetto alle attività commerciali e nel rilascio di una preventiva autorizzazione ministeriale.
E’ significativo il rilievo che le attività in questione erano svolte precedentemente dalla RAI.
Il fatto che tale società abbia inteso strutturare la propria compagine organizzativa con società collegate, strumentali alla finalità di pubblica utilità della RAI, non sposta i termini giuridici della soggezione di tali società a contributo, a meno di non ipotizzare una sostanziale elusione della normativa di settore.
Ed infatti la RAI, progressivamente, svuotata di numerose competenze e funzioni, e dunque di “ricavi” (art.2, comma 38, l.481/95), pur svolgendo il medesimo servizio pubblico, potrebbe avvantaggiarsi, dalla frammentazione societaria, versando un contributo minore rispetto a quello cui precedentemente era tenuta.
Conclusivamente, la normativa cui ha dato applicazione il decreto impugnato individua i soggetti esercenti il servizio di pubblica utilità obbligati al versamento del contributo, non da un punto di vista soggettivo, bensì oggettivo, cioè in considerazione dello svolgimento di una attività, non soggetta ad autorizzazione o concessione, ma comunque sottoposta a regolazione e controllo da parte dell’Autorità in relazione al collegamento diretto o indiretto con il servizio pubblico radiotelevisivo.
3. Devono infine respingersi le argomentazioni del ricorso in ordine ai sollevati profili di legittimità costituzionale.
Al riguardo si osserva che il prelievo di cui all’art.6, primo comma della legge n. 249 del 1997, non è assimilabile ad una prestazione imposta di carattere tributario e soggetto, come tale, ai criteri della riserva di legge stabilita dall’articolo 23 della Costituzione.
Tale riserva di legge, infatti, è destinata ad operare solo allorché al depauperamento patrimoniale dell’obbligato non corrisponde alcun specifico onere di dare o di facere da parte dell’Amministrazione.
Viceversa il contributo in questione appare assimilabile ad un corrispettivo per un’attività svolta da parte dell’Autorità nei confronti dei soggetti amministrati per un servizio agli stessi reso (Cfr. TAR Lazio, Sez. II, 9.12.1993 n. 1633).
In ogni caso la giurisprudenza costituzionale ha avuto modo di rilevare che l’articolo 23 della Carta fondamentale esprime una riserva di legge soltanto relativa, talchè è sufficiente, per rispettare la riserva di legge, “..che idonei criteri e limiti, di natura oggettiva o tecnica atti a vincolare la determinazione quantitativa dell’imposizione, si desumano dall’insieme della disciplina considerata” (Corte Cost., 28 dic. 2001 n. 435).
Pertanto il legislatore puo’ rimettere ad un organo amministrativo la determinazione di una prestazione patrimoniale purchè ne limiti idoneamente la discrezionalità e non impedisca la tutela giurisdizionale (Cons. Stato, VI 13.2.1984 n.72).
In conclusione, il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Attesa la novità della questione, spese ed onorari del giudizio possono essere integralmente compensati.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione seconda – nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2003 con l’intervento dei Signori Magistrati:
Domenico LA MEDICA Presidente
Roberto CAPUZZI Consigliere est.
Giuseppe SAPONE Consigliere
Presidente Estensore