4 marzo 1997 Sentenza n. 1957/97 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione I civile

4 MARZO 1997

SENTENZA N. 1957/97 DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE

 

Sul ricorso proposto da:

Ministero delle Poste e Telecomunicazioni – Direzione Provinciale delle Poste e Telecomunicazioni di Alessandria, in persona del Ministro pro tempore, Ente Poste, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma Via dei Portoghesi 12, rappresentati e difesi dall’avvocato Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

ricorrente

contro

Associazione Radio Maria;

intimata

avverso la sentenza n. 4/94 del Pretore di Alessandria, depositata il 19/01/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/96 dal Relatore Consigliere Dott. Luigi Macioce;
udito per il ricorrente, l’Avvocato Aiello, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso in data 29.9.1993 l’Associazione Radio Maria, esercente impresa di radiodiffusioni locali, proponeva opposizione innanzi al Pretore di Alessandria avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dal Direttore p.le PP.TT. con la quale ad essa veniva contestata la violazione dell’art. 3 della L. 110/83 per aver emesso radiodiffusioni interferenti con la frequenza riservata alla Polizia di Stato.
Deduceva l’opponente l’incompetenza a provvedere dell’Autorità ingiungente e contestava, nel merito, la fondatezza della asserita violazione anche per il difetto in essa deducente della necessaria veste di “concessionaria”.
Costituitasi l’Amministrazione ingiungente, tramite funzionario delegato dalla Direzione Provinciale e dal Direttore dei Circostel, l’adito Pretore, con sentenza 19.1.1994, accoglieva l’opposizione annullando per l’effetto l’opposta ingiunzione.
Nella motivazione il Pretore precisava di condividere la preliminare questione di incompetenza posta dall’opponente (sì che le altre deglianze restavano assorbite), posto che l’art. 32 legge 6.8.90 n. 223 (contenente rinvio, per le sanzioni, alla legge 8.4.83 n. 110) designava nel Circolo Costruzioni TT e TT (come confermato dal D.M. 5.11.90) l’organo locale del Ministero competente per adottare i provvedimenti previsti dagli artt. 18 e 32 della stessa legge, così realizzando una vera e propria delega in materia (unitamente a quella conferita, per le proprie attribuzioni, al Garante per l’editoria), escludente alcuna competenza residua del Direttore Provinciale della stessa amministrazione.
Per la cassazione di tale sentenza, notificata il 5.2.1994, ha proposto ricorso l’Amministrazione delle Poste notificando l’atto – fondato su un solo motivo – in data 1 aprile 1994.
L’intimata Associazione non si è costituita.

Motivi della decisione

Nell’unico mezzo del ricorso l’Amministrazione denunzia la violazione degli artt. 1 D.P.R. 29.7.82 n. 571, 3 L. 8.4.83 n. 110, 18 e 32 L. 6.8.90 n. 223, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, nonché vizio di motivazione, per avere la pronunzia ritenuto che il potere di adozione dell’ordinanza ingiuntiva (e quello di ricevere il rapporto) fosse stato trasferito in virtù delle disposizioni (artt. 18 e 32) della L. 223/90 e della delega attuativa di cui al D.M. 5.11.90 dal Direttore Provinciale delle PP. e TT. al Direttore di Circolo PP. e TT., con la conseguenza di far ritenere viziati da incompetenza i provvedimenti di ingiunzione adottati a carico della opponente.
Ritiene la Corte che la doglianza formulata dalla ricorrente Amministrazione sia inaccoglibile e che, di contro, non meriti censura da decisione del Pretore di annullare, per incompetenza, l’opposta ordinanza, se pur l’adottata motivazione deve essere integrata ed “in parte qua” corretta per le ragioni e nei limiti di cui appresso.
Osserva il Collegio che, sino alla entrata in vigore della disciplina posta dalla legge 6.8.1990 n. 223, l’individuazione dell’Autorità competente ad adottare la sanzione amministrativa per violazioni alle norme in materia di interferenze ai segnali emessi sulla banda di frequenza riservata alla Polizia di Stato, non poteva effettuarsi altro che attraverso le regole dettate dalla legge 24.11.1981 n. 689, “sedes materiae” della disciplina della sanzione di cui all’art. 3 della legge 8.4.1983 n. 110 nei suoi aspetti procedimentali (come pur affermato da questa Corte nelle pronunzie 16.2.1993 n. 1880 e 23.4.1992 n. 4900).
Ed è noto che l’art. 18 della legge 689/81 attribuisce il potere sanzionatorio all’autorità “competente a ricevere il rapporto a norma dell’art. 17” (1° comma): l’individuazione di tale articolazione locale dell’Amministrazione – nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione (art. 17 1°) – è stata, quindi, effettuata con il D.P.R. previsto dal 7° comma della disposizione in esame, e, segnatamente, con il D.P.R. 571/82, atto di normazione secondaria avente natura regolamentare (come affermato da questa Corte a SS.UU. nella sentenza 25.11.1992 n. 12545). Il predetto decreto ha individuato nella Direzione Provinciale delle PP.TT. l’Autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni al T.U. approvato con il DPR 156/73.
E la individuazione rimane affidata alla applicazione dei menzionati artt. 17 e 18 della legge 689 pur per le violazioni introdotte – come nel caso dell’art. 3 della legge 110/83 – da fonti successive alla legge del 1981., stante il ruolo e la valenza di “canone generale” di competenza rivestito dal comma 1° dell’art. 17, e salva la diversa specifica previsione della legge che introduca nuove ipotesi di illecito.
Ha, al proposito, affermato questa Corte (nella testè rammentata pronunzia, resa a ss.uu.):
“Il problema dell’identificazione dell’ufficio competente (a ricevere il rapporto ai sensi dell’art. 17 della legge del 1981, nonché ad emanare l’ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell’art. 18) con riguardo a norme successive, che prevedono nuove ipotesi di illeciti amministrativi, se non è risolto espressamente dalle nuove disposizioni, non può risolversi altrimenti che facendo diretto riferimento all’art. 17 della legge del 1981, che indicava vari criteri di competenza dei quali ha rilievo, nella specie, quello del 1° comma…”. E poiché nei tre comma dell’art. 3 della legge 8.4.1983 n. 110 nessuna nuova regola procedimentale veniva introdotta – parlandosi genericamente di “Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni” abilitata agli interventi repressivi ed alla applicazione della sanzione, alla sospensione e disattivazione dell’impianto interferente, al sequestro eccezionale dell’impianto – è obbligo ritenere permanente la competenza, specificata nel cit. DPR 571/82 con riguardo alle violazioni a norme vigenti nella “materia” disciplinata, originariamente, dal T.U. 156/73.
Ma a diverse conclusioni occorre giungere per quanto concerne gli illeciti commessi dopo l’entrata in vigore della legge 223/90, contenente, come è noto, nuova “disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato” ed al cui interno si situa – contrariamente a quanto afferma l’Amministrazione ricorrente e come non compiutamente compreso dal Pretore di Alessandria una complessiva regolamentazione del procedimento di contestazione ed applicazione delle sanzioni amministrative anche riferite agli illeciti da indebita “interferenza” con i segnali delle emittenti “protette”.
L’art. 31 della legge del 1990, infatti, intitolato “sanzioni amministrative di competenza del Garante e del Ministro delle PP.TT.”, prevede, accanto alla competenza del Garante per l’editoria, ed ai commi 8-9-10-11, una competenza generale per specifiche violazioni – del Ministro. In particolare: a) la ripetuta indicazione dell’Autorità competente nel “Ministro” – e non nell’Amministrazione delle PP.TT. – è argomentato letterale del tutto coincidente, ad indicare la volontà di un’attribuzione innovativa di competenza “centrale ed unitaria” con quello ricavabile dall’esame delle violazioni sanzionabili; b) al Ministro, infatti, è assegnata (comma 8) la competenza all’accertamento ed alla contestazione delle violazioni contenute negli artt. 10 comma 5 e 18 ovvero nel regolamento di attuazione di cui all’art. 36 o, infine, nell’atto di concessione, nell’evidente intento di riservare all’Autorità di Governo, in sede centrale, la gestione della complessa – e nuova – attività di radiotelediffusione privata in regime di concessione; c) in tal senso è di tutta evidenza che, per l’accoglimento e la contestazione delle infrazioni all’obbligo di immediata trasmissione dei comunicati richiesti dalla P.A., sia stata dal legislatore del 1990 privilegiata al competenza del Ministro; ma in tal senso è altrettanto plausibile che si sia assegnato allo stesso Ministro, e con richiamo ai precetti posti dalla legge 8.4.1983 n. 110 (richiamo a sua volta conseguente al rinvio alle disposizioni contenute nell’art. 18 della legge 223/90 – che, appunto, al comma 3°, fa rinvio alla legge del 1983 con sua contestuale estensione oggettiva e soggettiva), il potere di accertare il rispetto delle molteplici bande di frequenza riservate a “servizi pubblici essenziali”; d) al proposito, infatti, va rammentato che l’art. 18 della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo da un canto estendeva l’area delle frequenze protette dalle sole emissioni funzionali alla aeronavigazione ed alla sua assistenza alle emissioni necessarie alle forze di polizia ed agli altri servizi pubblici essenziali (ivi comprese le emissioni della concessionaria pubblica) e, dall’altro, rendeva applicabile il (così esteso) sistema di tutela già regolato dalla legge 110/83 anche ai nuovi soggetti (“concessionari privati”) della comunicazione radiotelevisiva (cfr. in proposito CASS. 9.7.96 N. 6255); e) ebbene, al Ministro è assegnato il potere di accertare le violazioni alle disposizioni di cui al punto b) che precede, e, quindi, alle norme sulle bande di frequenza “protette” (nella nuova estensione di cui all’art. 18 citato); contestare gli addebiti con assegnazione del termine di gg. 15 (inferiore al termine di gg. 30 di cui all’art. 18 1° L. 689/81); assegnare scaduto il termine altro termine di gg. 15 per la cessazione dell’illecito (ove questo abbia carattere di permanenza); cfr il comma 9°; adottare – al permanere dell’inottemperanza – l’ordinanza – ingiunzione recante sanzione determinabile dal minimo di lire 3 al massimo di lire 100 milioni (cfr. comma 10 al cui previsione è – quindi – sostitutiva, per le violazioni richiamate all’art. 18, di quella sub. Comma 1 dell’art. 3 della L. 110/83); f) e la previsione di chiusura delle nuove disposizioni sugli illeciti amministrativi di cui al comma 8 dell’art. 31 in esame è contenuta nel comma 11, là dove è fatto rinvio “in quanto non diversamente previsto” alle norme contenute nel capo 1°, sez. 1a e 2a, della legge 689/81; g) da ultimo, il comma 16° dell’art. 31 in esame prevede che i Direttori di Circostel segnalino le violazioni alle disposizioni richiamate nello stesso articolo al Garante od al Ministro (a seconda delle rispettive competenze).
Le chiare previsioni sopra riportate inducono quindi ad affermare: che l’individuazione dell’Autorità competente, per le violazioni di cui all’art. 18 L. 223/90, a ricevere il rapporto e ad adottare l’ingiunzione, debba effettuarsi alla luce delle specifiche ed espresse disposizioni contenute nella stessa legge; che tali disposizioni riscrivono in misura rilevante il procedimento di contestazione e la sanzione per dette violazioni, pur richiamando, in quanto non derogato, la legge 689/81; che da tali disposizioni emerge palesemente che sia il Ministro destinatario del rapporto (appunto, proveniente dai direttori di Cricostel) ed Autorità competente ad adottare l’ordinanza, senza che con tal competenza contraddica in alcun modo il conferimento di “delega” agli stessi direttori di Circostel del potere di “firma” dell’ordinanza: delega prevista dal D.M. 5.11.1990 menzionato dal Pretore (se pur sull’erroneo assunto che la “competenza” spettasse direttamente a tali Autorità locali in forza del Decreto stesso).
Dal riferito quadro emerge, pertanto, che il Pretore di Alessandria, pur in base a motivazione incompleta e parzialmente erronea, ebbe ad esattamente annullare l’ordinanza opposta, questa essendo stata adottata dal Direttore Prov.le delle PP.TT, e cioè da Ufficio locale competente in base ad atto regolamentare (il DPR 571/82) inapplicabile dal momento in cui nuova disposizione di legge (l’art. 31 L. 223/90) ebbe a diversamente disporre anche in punto individuazione dell’Autorità competente.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto. Non è luogo a provvedere sulle spese in difetto di costituzione dell’intimata

P.Q.M.

La Corte di Cassazione

rigetta il ricorso.