4 settembre 1998 Sentenza n. 2492/98 del Tar Lazio – Sez. I

4 SETTEMBRE 1998

SENTENZA N. 2492/98

TAR LAZIO – SEZ. I

Pres. Schinaia – Est. Romano – RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. (Avv. Satta) c. Autorità garante concorrenza e mercato e altro (Avv. Stato)

 

DIRITTO. – 1. L’Autorità, su denunzia di un consumatore inerente messaggio riguardante la lotteria “Gratta e Vinci”, mandato in onda dalla ricorrente Rai-Tv nel corso del programma televisivo “E l’Italia racconta” del giorno 20 novembre 1996, iniziava procedimento ex D.Lgs. n. 74/1992 per verificare se ricorresse, così come denunziato, una forma di “pubblicità occulta”, in relazione alle citazioni fatte dal conduttore del programma ed alle immagini del biglietto “Gratta e Vinci” mandate in onda a tutto schermo.

La stessa Autorità, a seguito di istruttoria, ha, quindi, ritenuto con il provvedimento impugnato, previa reiezione della eccezione di superamento del termine di regolare completamento del procedimento, che il messaggio anzidetto “…rappresenta una fattispecie di pubblicità non palese, priva dei requisiti idonei a segnalare chiaramente ai telespettatori la propria natura promozionale…” che si pone in contrasto con gli articoli 1, comma 2, e 4, comma 1, del D.L.vo n. 74/1992, vietandone “…la futura diffusione con effetto immediato”.

2. La ricorrente ripropone, preliminarmente, nella presente sede giurisdizionale, l’eccezione di tardiva conclusione del procedimento all’esito del quale è stata emanata la contestata decisione amministrativa, laddove con il primo motivo di ricorso denunzia la violazione delle norme di cui agli articoli 6 del d.P.R. n. 627/1996 e dell’art. 2 della legge n. 241/90.

3. La doglianza è fondata alla stregua delle seguenti motivazioni.

3.1. I tempi del procedimento in questione sono puntualmente scanditi dalle norme contenute nell’apposito regolamento n. 627/1996, emanato in attuazione del D. L.vo n. 74/1992, le quali individuano con chiarezza sia il termine ordinario (75 gg.) entro il quale esso deve concludersi sia le ipotesi specifiche nelle quali è possibile il differimento o la proroga di detto termine.

Tali ipotesi sono quelle connesse:

a) alla identificazione del committente il messaggio pubblicitario (art. 5, comma 1) ovvero alla regolarizzazione o al completamento della richiesta di indagine presentata dal denunziante (cfr. art. 5, comma 2) e per le quali è assegnato un termine di adempimento;

b) alla necessità di disporre perizie, analisi economiche e consultazioni di esperti ovvero di richiedere informazioni o documenti (art. 6, c. 1, lettera a);

c) all’attribuzione all’operatore pubblicitario dell’onere della prova sull’esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità, secondo la regola, inversa a quella ordinaria, espressamente stabilita dal legislatore del D.L.vo n. 74/1992, (cfr. art. 6, c. 1, lett. b);

d) alla necessità di richiedere il parere del Garante per la Radiodiffusione e l’Editoria (cfr. art. 6, c. 2, ed art. 13);

e) alla necessità di disporre audizioni (cfr. art. 8).

In tutte tali evenienze, infatti, o risulta differito il termine di inizio del procedimento, come nel caso indicato sub a), secondo l’espressa previsione contenuta nel comma 1, periodo secondo, dell’art. 6, ovvero è prorogato il termine di compimento del procedimento, come espressamente previsto per le ipotesi di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell’art. 6 ed a comma 2 dello stesso art. 6, ovvero, ancora, è dilatato, per così dire, il termine ordinario del procedimento di 75 giorni (art. 6, comma 1, primo periodo) per effetto dell’ulteriore termine individuato dall’Autorità per procedere alle audizioni resesi necessarie a fini di verifica istruttoria, ovvero a richiesta delle, parti (art. 8).

3.2. Secondo quanto è espressamente chiarito nel provvedimento impugnato l’Autorità ha ritenuto che, oltre alla proroga conseguente alla necessità di acquisire il parere del Garante per la Radiodiffusione e l’Editoria (trattandosi di messaggio diffuso attraverso canale televisivo) potesse considerarsi, ai fini del calcolo del termine complessivo di conclusione del procedimento, come momento di avvio del procedimento stesso soltanto quello nel quale ha concretamente acquisito la registrazione del messaggio in questione.

In sostanza, l’Autorità ha ritenuto differito il termine iniziale del procedimento perché la completezza della denunzia del consumatore si sarebbe avuta soltanto allorquando, previa espressa richiesta, l’Autorità medesima ha ottenuto dalla ricorrente RAI-TV il nastro registrato della trasmissione nel corso della quale è stato irradiato il messaggio fatto oggetto di denunzia.

3.3. Orbene, ritiene il Collegio che alla luce delle chiare disposizioni contenute negli articoli 2 e 5 del d.P.R. n. 627/1997 possa escludersi che, nel caso in esame, ricorra – in disparte quella connessa al dovere di acquisire il parere del Garante anzi detto – una delle ipotesi sopracitate di legittimo differimento o anche di proroga del termine ordinario di 75 giorni per il compimento del procedimento.

Ed invero, alla stregua degli atti di causa, può escludersi:

a) che fosse sconosciuto il committente del messaggio, atteso che le lotterie istantanee nazionali come “Gratta e Vinci” sono, ex lege, gestite esclusivamente dall’Amministrazione dei Monopoli di Stato;

b) che la denunzia del consumatore fosse irregolare, tenuto conto che, detta denunzia, secondo quanto confermano i paragrafi 1 e 2 del provvedimento impugnato, specificava sia il contenuto del messaggio che le sue modalità di presentazione, sia l’emittente, sia la zona, il giorno e l’ora della sua diffusione, sia il mezzo attraverso il quale detta diffusione è stata operata;

c) che l’Autorità abbia esercitato i poteri istruttori previsti dall’art. 6 del regolamento;

d) che sia stata disposta di ufficio o su richiesta alcuna audizione.

Né può accogliersi la tesi proposta dalla difesa di parte resistente che la richiesta del messaggio alla Rai integri una richiesta di documenti ai sensi dell’art. 6, comma 1, del regolamento poiché non v’è traccia nella specie, alla luce delle attuali risultanze di causa, del provvedimento espressamente richiesto dalla disposizione contenuta, nella lettera a) del citato art. 6, comma 1, e cioè di una espressa qualificazione della denunzia come incompleta, con connessa individuazione degli elementi ritenuti mancanti a tal fine, dei quali fosse necessaria l’acquisizione.

Peraltro, nella specie, non sembra in ogni caso ragionevole neppure ipotizzare una incompletezza della denunzia, tenuto conto della puntuale descrizione fornita dal denunziante sia delle modalità concrete con le quali il messaggio è stato diffuso (“…il conduttore autore di canzoni Paolo Limiti ha estratto da una tasca della giacca un biglietto della lotteria del tipo Gratta e Vinci…”), sia del comportamento tenuto da detto conduttore (“…rivolgendosi alla telecamera ha detto che con quel biglietto è possibile vincere…”), sia della complessiva tecnica di specifica evidenziazione del messaggio utilizzata nel corso della trasmissione televisiva (“…mentre il conduttore illustrava le possibilità aleatorie del gioco è andata in onda, per alcuni secondi, a tutto schermo, la faccia del biglietto della lotteria…”) sia, infine, della durata dell’intero messaggio (“… approssimativamente venti secondi…”).

Rispetto a tali univoci e precisi elementi ed in assenza di ogni espressa indicazione da parte dell’Autorità di eventuali carenze della denunzia non poteva e non può non risultare inidonea la richiesta di copia registrata del messaggio pubblicitario a compendiare, anche soltanto sostanzialmente, la fattispecie regolata dalla citata disposizione regolamentare di cui all’art. 6, comma 1, lett. a), e quindi a legittimare il differimento, di fatto operato, del termine ordinario di completamento del procedimento (75 giorni).

Tutto ciò senza tralasciare di evidenziare che le deduzioni di parte resistente, seppur abilmente proposte, costituiscono in ogni caso motivazione postuma, come tale inammissibile, tenuto conto che nel provvedimento impugnato non è fatto riferimento alcuno all’esercizio degli anzidetti poteri istruttori e che nessun documento è stato esibito per comprovare, come espressamente richiesto dalla norma regolamentare, l’esercizio di un tal potere.

4. In conclusione, il ricorso deve essere accolto.