5 febbraio 2003
Ordinanza n. 158 del T.A.R. Lombardia, sez. distaccata di Brescia
Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 502/2002 proposto da: Wind Telecomunicazioni S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Vittorio D. Gesmundo e Daniele Goffi ed elettivamente domiciliata presso l’avv. Daniele Goffi, in Brescia, via Antiche Mura n. 6;
Contro il Comune di Berlingo, in persona del sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio, per l’annullamento del provvedimento n. 463 in data 21 marzo 2002, con il quale il responsabile del Servizio del Comune di Berlingo invita la societa’ ricorrente a rilocalizzare l’area per l’installazione di impianto di stazione radio base;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la memoria prodotta dalla ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato, quale relatore alla pubblica udienza del 17 dicembre 2002, il dott. Gianluca Morri;
Udito il difensore della parte ricorrente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F a t t o
La societa’ Wind Telecomunicazioni S.p.A., titolare di una licenza per la prestazione del servizio radiomobile pubblico, comunicava al Comune di Berlingo la necessita’ di realizzare, nel relativo territorio comunale, una stazione radio base in area idonea allo scopo di garantire la copertura del servizio di telefonia mobile.
A seguito di accertamenti istruttori il responsabile del Servizio del Comune di Berlingo, con il provvedimento impugnato, ha invitato la societa’ ricorrente a rilocalizzare il sito per l’installazione della stazione radio base, poiche’ quello originariamente proposto ricadeva entro la fascia di 75 metri di distanza da locali pubblici e, quindi, in area in cui, a norma dell’art. 4, comma 8, della l.r. Lombardia n. 11 dell’11 maggio 2001, come sostituito dall’art. 3, comma 12, lett. a), della l.r. 6 marzo 2002 n. 4, e’ in ogni caso vietata l’installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione.
Contro il citato provvedimento proponeva ricorso, avanti questa sezione, la societa’ Wind Telecomunicazione S.p.A., sostenuto da un unico ed articolato motivo volto a censurare la normativa regionale sopra richiamata sotto diversi profili di illegittimita’, per violazione degli artt. 3, 15, 21, 41, nonche’, con riferimento alle leggi 31 luglio 1997, n. 249 e 22 febbraio 2001 n. 36, degli artt. 117 e 120 della Costituzione, chiedendo a questo giudice di sollevare la relativa questione di legittimita’ costituzionale.
D i r i t t o
1. – Va preliminarmente evidenziata la rilevanza della questione per la decisione dell’odierno ricorso, in quanto:
a) il provvedimento impugnato, adottato in data 21 marzo 2001, si fonda sulla sola norma regionale, contenuta nell’art. 4, comma 8, della l.r. Lombardia n. 11 dell’11 maggio 2001, recante “norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione”, come sostituito dall’art. 3, comma 12, lett. a), della l.r. 6 marzo 2002 n. 4, secondo cui: “e’ comunque vietata l’installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite inderogabile di 75 metri di distanza dal perimetro di proprita’ di asili, edifici scolastici nonche’ strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze”;
b) medio tempore e’ stata emanata la l.r. 10 giugno 2002 n. 12, che (art. 1) ha sospeso la disposizione in oggetto fino al 1 gennaio 2003, lasciando tuttavia fermo il divieto, senza pero’ stabilire limiti di distanza, quando gli impianti per le telecomunicazioni sono installati in prossimita’ di edifici aventi destinazione c.d. protetta che ospitano soggetti minorenni;
c) al momento dell’adozione del citato provvedimento non era ancora stato emanato il d.lgs. 4 settembre 2002 n. 198, il quale, pur applicandosi alle procedure in corso, non puo’ trovare applicazione nei procedimenti amministrativi gia’ conclusi con l’adozione di formali provvedimenti alla data della sua entrata in vigore, la cui legittimita’ deve essere accertata secondo la regola tempus regit actum; appare comunque dubbio, allo stato dell’attuale ripartizione di competenze lesgislative fra Stato e regione, se la normativa statale sopravvenuta, piu’ permissiva sotto il profilo urbanistico, possa prevalere immediatamente sulla pregressa legislazione regionale, maggiormente restrittiva per quanto riguarda gli aspetti di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001 n. 36;
d) alla luce della normativa vigente alla data di adozione del provvedimento impugnato il ricorso andrebbe, pertanto, respinto, atteso il limite inderogabile di 75 metri stabilito dalla l.r. sopra citata;
e) assume quindi rilevanza la sollevata questione di legittimita’ costituzionale, in quanto l’eventuale caducazione del divieto di cui all’art. 8, comma 4, della l.r. Lombardia n. 11 del 2001, consentirebbe l’accoglimento dell’istanza avanzata dalla ricorrente e le statuizioni conseguenti l’impugnato diniego, poiche’ unico motivo opposto dal Comune di Berlingo.
2. – Il collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la dedotta questione di costituzionalita’ dell’art. 8, comma 4, della l.r. Lombardia n. 11 del 2001, come sostituito dall’art. 3, comma 12, lett. a), della l.r. 6 marzo 2002 n. 4, nella parte in cui vieta indiscriminatamente ed inderogabilemente l’installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite di 75 metri di distanza dal perimetro di proprieta’ di asili, edifici scolastici nonche’ strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze.
3. – In primo luogo si rileva che l’introduzione del citato divieto si pone in contrasto con la riserva, allo Stato, della potesta’ legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di cui all’art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, con i principi della competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute di cui al successivo comma 3, dello stesso art. 117, come novellato dall’art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, nonche’ con i principi fondamentali posti dalla legge n. 36 del 2001 recante “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”.
3.1. – Quest’ultima fonte normativa, pone, quali obiettivi di qualita’, “i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall’art. 8”. A sua volta il citato art. 8, comma 1, lett. a), demanda alla competenza delle regioni, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorita’ indipendenti: “l’esercizio delle funzioni relative all’individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all’art. 4, comma 2, lettera a), e dei principi stabiliti dal regolamento di cui all’art. 5”.
3.2. – L’attribuzione di funzioni relative all’individuazione dei siti non attribuisce, tuttavia, alle regioni, il potere di introdurre divieti inderogabili e limiti di distanza da osservare indiscriminatamente in tutto il territorio regionale; inoltre non autorizza le stesse regioni a circoscrivere detto divieto in relazione a determinate destinazioni di zona che, fra l’altro, non compaiono nella legislazione statale di indirizzo quali prioritarie esigenze di tutela rispetto ad altre destinazioni d’uso non menzionate nella norma regionale in oggetto.
3.2. – In sostanza il divieto introdotto dalla Regione Lombardia determinerebbe la mancata copertura di aree significative di territorio (come si dira’ meglio di seguito), senza che cio’ trovi fondamento nella superiore disciplina statale, sia con riferimento alle modalita’ di tutela degli aspetti ambientali e dell’ecosistema, in cui lo Stato gode di legislazione esclusiva, sia con riferimento alla tutela della salute, in cui allo Stato spetta comunque la determinazione dei principi fondamentali.
4. – Appare, altresi’, non manifestamente infondato il rilievo che il divieto posto dall’art. 8, comma 4, della l.r. Lombardia n. 11 del 2001, come sostituito dall’art. 3, comma 12, lett. a), della l.r. 6 marzo 2002 n. 4, escluderebbe inderogabilmente la possibilita’ di installare stazioni radio base su ampie aree del territorio comunale, soprattutto dove e’ piu’ intensa l’urbanizzazione e lo svolgimento della vita cittadina e lavorativa, con la conseguenza di rendere impossibile l’utilizzo del telefono cellulare, ormai divenuto strumento di comunicazione di massa, per tutte le esigenze della vita.
4.1. – Attraverso la rete telefonica, composta da c.d. cellule base (o stazioni base), avviene la trasmissione di comunicazioni, informazioni, dati, notizie ed opinioni. Le relative infrastrutture garantiscono, di conseguenza, l’esercizio di diritti di liberta’ costituzionalmente garantiti, quali la liberta’ di manifestazione del pensiero (art. 21), la liberta’ di comunicazione (art. 15), la liberta’ di svolgimento dell’iniziativa economica (art. 41) per quelle imprese che utilizzano essenzialmente la rete telefonica cellulare per lo svolgimento della loro attivita’ nonche’ l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale e la libera circolazione di informazioni fra regioni (art. 120).
4.2. – Non si tratta, quindi, di garantire la liberta’ di iniziativa economica per le sole imprese di gestione della telefonia mobile (aspetto comunque rilevante come si vedra’ successivamente), ma di garantire quel rapporto di strumentalita’ fra le reti di telecomunicazioni e l’esercizio dei diritti fondamentali di liberta’ e di iniziativa economica di cui ai citati artt. 14, 21, 41 e 120 della Costituzione.
4.3. – Resta comunque ferma l’esigenza di contemperare, attraverso una adeguata ponderazione di interessi costituzionalmente rilevanti, l’esercizio di tali diritti con l’esercizio di altri altrettanto meritevoli di tutela, quali la salute dei cittadini (art. 32). Tale equo bilanciamento non sembra presente nel divieto contenuto nell’art. 8, comma 4, della l.r. Lombardia n. 11 del 2001, come sostituito dall’art. 3, comma 12, lett. a), della l.r. 6 marzo 2002 n. 4, stante la sua perentoria inderogabilita’ che non tiene adeguatamente e doverosamente conto delle singole realta’ urbanizzate e dell’effettivo rischio per la salute provocato da impianti collocati a margine di determinate zone e non di altre. Ad esempio ci si puo’ chiedere perche’ sarebbe piu’ dannoso un impianto collocato a meno di 75 di distanza da un carcere o da un centro di accoglienza socio-assistenzale anziche’ da un centro residenziale. Sotto quest’ultimo profilo pare anche non manifestamente infondata la censura di violazione dell’art. 3 della Costituzione.
4.4. – Con riguardo a quanto sopra esposto riferisce la ricorrente, nei propri atti, che il divieto generalizzato ed inderogabile, porterebbe in determinate situazioni (es. grossi centri abitati come il Comune di Milano) a privare di copertura quasi il 30% del territorio, con elevazione della percentuale al 64% nel centro cittadino in cui e’ maggiormente concentrata la presenza di zone interdette e, parallelamente, e’ piu’ intensa la domanda del servizio e, di conseguenza, piu’ vicine tra loro devono essere collocate le stazioni base.
5. – Infine appare non manifestamente infondata la questione di violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione, dei limiti sopra indicati, con riferimento alla liberta’ di iniziativa economica relativa all’oggetto dell’impresa ricorrente e alla disparita’ di trattamento che ne consegue rispetto agli impianti esistenti di imprese concorrenti, realizzati prima dell’entrata in vigore del divieto stabilito dalla citata legge regionale.
P.Q.M.
Visto l’art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3, 15, 21, 41, 117 e 120 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 8 della l.r. Lombardia n. 11 dell’11 maggio 2001, come sostituito dall’art. 3, comma 12, lett. a) della l.r. 6 marzo 2002 n. 4, nei sensi di cui in motivazione.
Ordina la sospensione del presente giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, nonché la notifica della presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente della Giunta della Regione Lombardia nonché la comunicazione al presidente del consiglio regionale della medesima regione.
Così deciso in Brescia, il 17 dicembre 2002
Il Presidente: Mariuzzo
Il giudice relatore estensore: Morri