5 febbraio 2004. Ordinanza del Tribunale di Rieti, Sez. Penale

5 FEBBRAIO 2004

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI RIETI, SEZ. PENALE

 

TRIBUNALE DI RIETI

= SEZIONE PENALE =

riunito in camera di consiglio e così composto:

Dott.ssa Cristina Scipioni – PRESIDENTE EST.

Dott. Roberto Saulino – GIUDICE

Dott. Andrea Fanolli – GIUDICE

letta la richiesta di riesame, presentata dall’Avv. “ X Y ” per conto dell’indagato “ Y Z “, contro il decreto di convalida del sequestro probatorio del P.M. datato 20/12/2003, e notificato all’indagato il 14/01/2004:

sentite le parti all’udienza camerale del 03/02/2004

OSSERVA

Il ricorso appare fondato.

Invero, al prevenuto risultano essere stati sequestrati due computer, contenenti n. 14301 file musicali in formato elettronico (MP3), poiché in ordine a detti file non esibiva la documentazione comprovante il pagamento dei diritti connessi, sì da ritenere configurabile a suo carico il reato di cui all’art. 171 ter comma II lettera a), l. 633/41, come novellata.

La difesa produceva l’autorizzazione rilasciata dalla SIAE allo “ Y Z “, in forza della quale il predetto veniva autorizzato a diffondere “via radio nella area servita dalla propria emittente locale il repertorio delle opere musicali tutelate”, eccependo l’insussistenza del fumus commissi delicti proprio in considerazione della autorizzazione rilasciata al prevenuto dalla SIAE, alla quale ha sempre regolarmente pagato ogni dovuto compenso.

Effettivamente, la norma richiamata, oltre a richiedere sotto il profilo soggettivo il dolo, che nel caso in esame appare di dubbia configurabilità, presuppone che la diffusione delle copie di opere tutelate dal diritto di autore e dai diritti connessi avvenga “abusivamente”; ebbene tale presupposto non risulta ricorrere, in quanto vi è agli atti l’autorizzazione della SIAE, la quale è stata regolarmente pagata per la  diffusione sino ad ora eseguita delle opere tutelate.

Quindi qualora dovessero sorgere questioni circa la mancata corresponsione di ulteriori somme relative ai cosi detti diritti connessi, le stesse integrerebbero al più fattispecie di rilevanza civilistica, trattandosi di inadempimenti contrattuali, e non fattispecie penalmente rilevanti.

Pertanto il decreto di convalida de quo deve essere annullato per carenza del fumus e quanto in sequestro deve essere restituito all’avente diritto per mezzo della p.g. che  ha   eseguito il sequestro medesimo, con facoltà di sub delega.

Visti gli artt. 355 e 324 c.p.p.

P.Q.M.

Annulla il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso in data 20.12.2003 dal Pubblico Ministero in danno di  “ Y Z “ e per l’effetto dispone la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e notificazioni e gli ulteriori adempimenti di rito.

Rieti, 05/02/2004

Il Presidente est.
Dott.ssa Cristina Scipioni