5 luglio 2000 Ordinanza n. 5385/2000 del TAR Lazio, Sez. II

5 LUGLIO 2000

ORDINANZA n. 5385/2000 DEL TAR LAZIO, SEZ. II

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEZIONE II

Ordinanza n.5385/2000

… omissisis…

Ordinanza

nella camera di consiglio del 5 luglio 2000

Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

visto il ricorso n. 7597/2000 proposto da Soc. Cop. r.l. TRASMISSIONI RADIO BUSETO

rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Rossignoli e Gino Tomei presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma , Via dei Latini, 4 (c/o Avv. Gino Tomei)

 

contro

IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI rappresentato e difeso dall’Avv. Generale dello Stato

 

per l’annullamento

previa sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza di disattivazione in data 17 febbraio 2000 prot. I.T.S./67-97/TP 01784/DIR del Dirigente dell’Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero delle Comunicazioni Dott.ssa Lilla Mangione, notificata in data 27 febbraio 2000 con cui si ordina la disattivazione impianto radiodiffusione frequenza 103.500MHZ località S.Arina- Erice (TP)

Visti gli atti e i documenti depositati con ricorso;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata da parte ricorrente

Udito il relatore Consigliere Bruno Rosario Polito e uditi altresì per le parti l’Avv. M. Rossignoli e l’Avv. dello Stato Palmieri

Ritenuto che SUSSISTONO i presupposti per disporre l’accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione dell’atto impugnato tenuto conto che – anche in relazione alla disciplina di cui all’art.3 del decreto di concessione di radiodiffusione – l’inattività temporanea dell’impianto può giustificare l’intervento correttivo dell’Amministrazione al limitato fine del ripristino della corretta attività di radiodiffusione, ma non l’esercizio del potere di revoca in parte “de qua” del titolo di concessione;

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma 5 luglio 2000