5 NOVEMBRE 1997 ORDINANZA N. 148/98 TAR CALABRIA, SEZ. DISTACCATA DI REGGIO CALABRIA sul ricorso proposto da Radio Skylab contro il Ministero PP.TT.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 678/1994 proposto da Radio Skylab di Pellicone Francesco & C. in persona del suo legale rappresentante rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall’avv. F. Mancini, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo sito in R.C. via Cavour n. l; contro Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in persona del suo legale rappresentante pro-tempore difeso dall’avv. erariale, ex lege domiciliato presso il suo studio sito in R. C. via del Plebiscito n. 15; per l’annullamento del diniego di concessione alla radiodiffusione sonora in ambito locale adottato con decreto ministeriale del 16 marzo 1994; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Vista l’ordinanza cautelare di questo T.A.R. n. 490/1994 con cui è stata parzialmente sospesa l’efficacia dell’atto impugnato; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 5 novembre 1997 il dott. Vito Poli; Uditi altresì gli avv.ti Curatola per delega dell’avv. Pipino e Antillo; RITENUTO IN FATTO E DIRITTO Con il ricorso in epigrafe, l’istante si duole dell’impugnato provvedimento di diniego della concessione di radiodiffusione locale, adottato dalla amministrazione delle poste e telecomunicazioni in base al combinato disposto degli artt. 1, comma 3, della legge n. 482 del 17 dicembre 1992, e 32 della legge n. 223 del 6 agosto 1990, sulla scorta dell’avvenuto mutamento esclusivamente formale della veste giuridica del titolare della emittente (nella specie è pacifica, in fatto e fra le parti, la trasformazione da ditta indivisibile in società in accomandita semplice del titolare degli impianti radio).
Il seguito del testo dell’ordinanza è perfettamente uguale a quello dell’ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 147/1998). |