6 FEBBRAIO 1997
SENTENZA DEL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL TRENTINO – ALTO ADIGE – SEDE DI TRENTO
Sul ricorso n. 243 del 1995 proposto da RADIO TELE TRENTINO in persona del titolare Sig.ra Angelina Grande, rappresentata e difesa dall’avv. Eugenio Porta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Paolo Devigili in Trento, via Oss Mazzurana n. 72;
CONTRO
– L’AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI – CIRCOLO COSTRUZIONI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE DI BOLZANO, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Trento, Largo Porta Nuova n. 9;
e nei confronti
– di RADIO ISARCO INTERNATIONAL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento,
– del provvedimento dd. 22.4.1995 contenente l’ordine di disattivazione dell’impianto di trasmissione della ricorrente sito in S. Leonardo di Bressanone, operante con la frequenza 94.200 Mhz;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 6 febbraio 1997 relatore il consigliere Lamberto Ravagni – l’avv. Eugenio Porta e l’avv. Paolo Devigili (in qualità di domiciliatario) per la ricorrente e l’avv. dello Stato Sarre Pirrone per l’Amministrazione resistente; Nessuno si è costituito per la controinteressata.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Radio Isarco s.a.s. di Agosti comunicava il 18.12.1992 al direttore dell’Ufficio Costruzioni delle P.T. lo spostamento della propria emittente da Chiusa a S. Leonardo di Bressanone ed il mutamento di frequenza da 94,1 a 94,2.
Con lettera dd. 11.8.1993 RTT (Radio Tele Trentino) comunicava allo stesso direttore cambi di proprietà di emittenti tra cui l’acquisto da Radio Isarco dell’impianto n. 62 relativo alla .frequenza 94,200 Mhz sito in S. Leonardo.
Su richiesta dello stesso Circolo la ricorrente provvedeva all’invio del contratto di acquisto e delle relative schede tecniche.
Il Ministero delle Poste e Telegrafi con atto – a firma del Ministro – registrato il. 27.12.1994 alla Corte dei Conti, concedeva a Grande Angelina Antonia sub denominazione RTT l’esercizio della radio diffusione sonora a carattere commerciale ed in ambito locale.
Nell’elenco allegato figurava l’impianto in località S. Leonardo, operante su frequenza 94,2 Mhz e con potenza in W. 50.
Con ordinanza prot. n. 1648 dd. 22.4.1995 firmata “per il direttore del 3° Reparto di Bolzano” si ordinava a RTT di cessare entro 15 giorni le emissioni su frequenza 94,1 – 94,2 dall’impianto di S. Leonardo pena, in difetto, la procedura di disattivazione e la segnalazione al Ministro P.T. ed al Garante per la radiodiffusione e l’editoria. Avverso tale provvedimento il 20.6.1995 veniva notificato ricorso depositato presso la Cancelleria del T.R.G.A. sub n. 243/95.
Nel ricorso venivano formulati i seguenti motivi: 1) Eccesso di potere – illegittimità, nel senso che i Circoli c.t.t., a seguito del rilascio delle concessioni e quindi dell’esaurimento del periodo transitorio, previsto dall’art. 32 della legge n. 223/90, ed il conseguente venir meno della delega del Ministro per l’emanazione dei relativi provvedimenti, non hanno più alcun potere di intervento nei confronti delle concessionarie, potere che appartiene al Ministro delle p.t.
Il provvedimento impugnato comportando una modifica dell’atto di concessione, è di competenza del Ministro delle p.t.
2) Eccesso di potere, illegittimità. Violazione degli artt. 21 e 41 della Costituzione.
con memoria 24.7.95 l’Avvocatura dello Stato allegando copiosa documentazione ribadisce le competenze dell’Ufficio Periferico ai sensi del Regolamento approvato con DPR 24.3.95 n. 166, nonché la illegittimità delle modifiche apportate all’impianto senza alcun previo assenso della Amministrazione.
Nel ricorso veniva segnalato altresì il rilascio della concessione comprendente la frequenza di 94,2 Mhz in località S. Leonardo di Bressanone. I difensori delle parti hanno discusso il ricorso all’udienza del 6 febbraio 1997 dopo di che il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
La Radio Tele Trentino, in persona della titolare Angelina Grande, con Decreto Ministeriale 23.3.94, registrato alla Ragioneria Centrale, aveva ottenuto il rilascio della concessione che contemplava anche l’impianto di S. Leonardo di Bressanone sulla frequenza 94,2 Mhz.
I divieti di modifiche stabiliti dall’art. 32 della L. 223/90:(poi confermati e prorogati dall’art. 2 della L. 422/93) hanno valore fino al rilascio della concessione.
L’impianto della RTT in S. Leonardo di fatto è stato oggetto di concessione, in base a schede tecniche che ne descrivevano tutte le caratteristiche.
Anche se la emittente RTT di fatto avesse acquisito dalla Radio Isarco International un impianto non in regola, o peggio avesse modificato ubicazione, quote, funzionalità o/e potenza dello stesso, ogni qualsivoglia contestazione avrebbe dovuto essere oggetto di un provvedimento non del Circolo costruzioni II di Bolzano, (non più titolare della delega ministeriale dopo il periodo transitorio, esaurito per il rilascio della concessione), ma semmai di un provvedimento dello stesso Ministro.
Il difetto di competenza è sufficiente a giustificare l’annullamento dell’atto impugnato, e assorbe il suo contenuto e la stessa pretesa di mantenere le caratteristiche esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 223/90, (forse anche illogica, irrazionale e in contrasto con il principio della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) o quello detta libertà dell’iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), sulle cui eccezioni di costituzionalità il Collegio non ha più ragione di esprimersi in questa sede).
In conclusione, il provvedimento impugnato dd. 22.4.1995 deve essere annullato, restando l’impianto di S. Leonardo regolato dall’atto di concessione ministeriale e alle caratteristiche descritte nei relativi allegati.
Nella materia sono ora intervenute le disposizioni della L. 23.12.1996 n. 650 e del DL dalla stessa resi validi (in particolare il DL 23.10.1996 n. 544 sull’attività delle emittenti in ambito locale) con la previsione di regolamenti di attuazione delle direttive comunitarie.
Eventuali nuovi provvedimenti debbono essere adottati alla luce dello jus superveniens.
Sussistono validi motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino – Alto Adige, sede di Trento, accoglie il ricorso in epigrafe.
Compensa integralmente tra le parti te spese del giudizio.
Ordina che la sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.