6 febbraio 1998 Sentenza n. 820/98 della Pretura Circondariale di Roma, Sezione IV Civile


6 FEBBRAIO 1998

SENTENZA N° 820/98 DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI ROMA, SEZIONE IV CIVILE

 

Il Pretore di Roma, sezione IV, Dott. Cecilia De Santis, ha emesso la seguente

SENTENZA

nelle cause civili riunite di primo grado iscritte nel Ruolo Generale ai n. 23066/1996; 23128/1996; 23120/1996; 23075/1996; 23108/1996; 23078/1996;

23097/1996; 23083/1996; 23102/1996; 23133/1996; 23094/1996; 23112/1996,

23136/1996; 23130/1996; 23124/1996; 23099/1996; 23106/1996; 32072/1996;

23089/1996; 23140/1996; 23116/1996; 23068/1996; 23138/1996; 23086/1996

TRA

MAROZZI GRAZIANO quale titolare dell’impresa individuale SILVER RADIO DI MAROZZI GRAZIANO, con sede in Porto D’Ascoli (AP), elettivamente domiciliato in Roma, via dei Latini n. 4, presso lo studio dell’Avv. Mauro Maiolini che lo rappresenta e difende unitamente e non all’Avv. Marco Rossignoli del Foro di Ancona per delega a margine della citazione; RADIO RIVIERA MUSIC SOC. COOP. a R.L., nella persona del legale rappresentante, con sede in Savona, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Latini n. 4, presso lo studio dell’Avv. Mauro Maiolini che la rappresenta e difende unitamente e non all’Avv. Marco Rossignoli del Foro di Ancona per procura alle liti 22.4.1996, rep. 47800, per atto notaio G. Romairone di Savona; RADIO SOUND DI ROSSI CARLO & C. SNC, nella persona del legale rappresentante, con sede in Piacenza, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Latini n. 4, presso lo studio dell’Avv. Mauro Maiolini che la rappresenta e difende unitamente e non all’Avv. Marco Rossignoli del Foro di Ancona per procura alle liti 26.4.1996, rep. 43150, per atto notaio M. Ferrerio di Piacenza; PUNTORADIO 96 S.R.L., nella persona del legale rappresentante, con sede in Novara, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Latini n. 4, presso lo studio dell’Avv. Mauro Maiolini che la rappresenta e difende unitamente e non all’Avv. Marco Rossignoli del Foro di Ancona per procura alle liti 26.4.1996, rep, 147774, per atto notaio N. Giacalone di Novara; STUDIO CENTRALE SAS DI MARTINI NICOLA & C., nella persona del legale rappresentante, con sede in Feltre (BL), elettivamente domiciliata in Roma, via dei Latini n. 4, presso lo studio dell’Avv. Mauro Maiolini che la rappresenta e difende unitamente e non all’Avv. Marco Rossignoli del Foro di Ancona per procura alle liti 15.5.1996, rep. 27261, per atto notaio E. Rossi di Feltre; ASSOCIAZIONE TELE CATTOLICA, nella persona del legale rappresentante, con sede in Troia (FG), elettivamente domiciliata in Roma, via dei Latini n. 4, presso lo studio dell’Avv. Mauro Maiolini che la rappresenta e difende unitamente e non all’Avv. Marco Rossignoli del Foro di Ancona per procura alle liti 24.4.1996, rep. 43693, per atto notaio F. Di Bitonto di Lucera; RADIO ANTENNA SAS DI CARRIERA GIUSEPPE & C., nella persona del legale rappresentante, con sede in Campobasso, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Latini n. 4, presso lo studio dell’Avv. Mauro Maiolini che la rappresenta e difende unitamente e non all’Avv. Marco Rossignoli del Foro di Ancona per procura alle liti 29.4.1996, rep. 2105, per atto notaio O. De Paola di Casacalenda; ERREUNO TV DI VALLETTA EDOARDO & C. SAS, nella persona del legale rappresentante, con sede in Savignano sul Rubicone (FO), elettivamente domiciliato in Roma, via dei Latini n. 4, presso lo studio dell’Avv. Mauro Maiolini che lo rappresenta e difende unitamente e non all’Avv. Marco Rossignoli del Foro di Ancona per procura alle liti 2.5.1996, rep. 81193, per atto notaio A. D’Ausillo di Savignano sul Rubicone; LELLI BRUNO quale titolare dell’impresa individuale RADIO CANALE EFFE STEREO DI LELLI BRUNO, con sede in Castel S. Pietro Terme (BO), elettivamente domiciliato in Roma, via dei Latini n. 4, presso lo studio dell’Avv. Mauro Maiolini che lo rappresenta e difende unitamente e non all’Avv. Marco Rossignoli del Foro di Ancona per procura alle liti 19.4.1996, rep. 208, per atto notaio M.L. Cenni di Bologna; NUOVA RADIO SAS DI MARIO DI LEMBO E C., nella persona del legale rappresentante, con sede in Latina, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Latini n. 4, presso lo studio dell’Avv. Mauro Maiolini che la rappresenta e difende unitamente e non all’Avv. Marco Rossignoli del Foro di Ancona per procura alle liti 26.4.1996, rep. 13575, per atto notaio C. Maciariello di Latina; RADIO DIMENSIONE MUSICA SAS DI CANTARELLA MARCO & C., nella persona del legale rappresentante, con sede in Trecate(NO), elettivamente domiciliata in Roma, via dei Latini n. 4, presso lo studio dell’Avv. Mauro Maiolini che la rappresenta e difende unitamente e non all’Avv. Marco Rossignoli del Foro di Ancona per procura alle liti 24.4.1996, rep. 4713, per atto notaio G. Salerno di Novara; TELERADIODIFFUSIONI BERGAMASCHE SRL, nella persona del legale rappresentante, con sede in Bergamo, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Latini n. 4, presso lo studio dell’Avv. Mauro Maiolini che la rappresenta e difende unitamente e non all’Avv. Marco Rossignoli del Foro di Ancona per procura alle liti 19.4.1996, rep. 521468, per atto notaio P. Marinelli di Bergamo; TELEPONTINA SRL, nella persona del legale rappresentante, con sede in Pomezia (RM), elettivamente domiciliata in Roma, via dei Latini n. 4, presso lo studio dell’Avv, Mauro Maiolini che la rappresenta e difende unitamente e non all’Avv. Marco Rossignoli del Foro di Ancona per procura alle liti 24.4.1996, rep. 6805, per atto notaio M. De Luca di Roma; FINMEDIA SRL, nella persona del legale rappresentante, con sede in Trieste, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Latini n. 4, presso lo studio dell’Avv. Mauro Maiolini che la rappresenta e difende unitamente e non all’Avv. Marco Rossignoli del Foro di Ancona per procura alle liti 2.5.1996, rep. 22312, per atto notaio G. Chersi di Trieste; GIV SAS DI SUZZI BRUNO E C., nella persona del legale rappresentante, con sede in Imola, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Latini n. 4, presso lo studio dell’Avv. Mauro Maiolini che la rappresenta e difende unitamente e non all’Avv. Marco Rossignoli del Foro di Ancona per procura alle liti 30.4.1996, rep. 56661, per atto notaio M. Gargiulo di Ravenna; ROBERTO OSTI quale titolare dell’impresa individuale ATR-AZIENDA TELEVISIVA E RADIOFONICA DI ROBERTO OSTI, con sede in Rovigo, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Latini n. 4, presso lo studio dell’Avv. Mauro Maiolini che lo rappresenta e difende unitamente e non all’Avv. Marco Rossignoli del Foro di Ancona per procura alle liti 30.4.1996, rep. 50420, per atto notaio G. Rollo di Padova; AMATO TONTINI quale titolare dell’impresa individuale TELE 2000 DI TONTINI AMATO, con sede in Urbino, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Latini n. 4, presso lo studio dell’Avv. Mauro Maiolini che lo rappresenta e difende unitamente e non all’Avv. Marco Rossignoli, del Foro di Ancona per procura a margine dell’atto di citazione; RADIO VERONA SRL, nella persona del legale rappresentante, con sede in Verona, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Latini n. 4, presso lo studio dell’Avv. Mauro Maiolini che la rappresenta e difende unitamente e non all’Avv. Marco Rossignoli del Foro di Ancona per delega a margine dell’atto di citazione; RADIO DELTA DI PERRONE PIERLUCA & C. SAS, nella persona del legale rappresentante, con sede in Foligno (PG), elettivamente domiciliata in Roma, via dei Latini n. 4, presso lo studio dell’Avv. Mauro Maiolini che la rappresenta e difende unitamente e non all’Avv. Marco Rossignoli del Foro di Ancona per procura alle liti 24.4.1996, rep. 107056, per atto notaio A. Frillici di Foligno, P. & P. STUDIO SNC DI G. SANGIOVANNI & C., nella persona del legale rappresentante, con sede in S. Quirino (PN), elettivamente domiciliata in Roma, via dei Latini n. 4, presso lo studio dell’Avv. Mauro Maiolini che la rappresenta e difende unitamente e non all’Avv. Marco Rossignoli del Foro di Ancona per procura alle liti 18.4.1996, rep. 481333, per atto notaio G. Salice di Pordenone; RADIO SENIGALLIA DI PURZIANI GESUALDO & C. SNC, nella persona del legale rappresentante, con sede in Senigallia (AN), elettivamente domiciliata in Roma, via dei Latini n. 4, presso lo studio dell’Avv. Mauro Maiolini che la rappresenta e difende unitamente e non all’Avv. Marco Rossignoli del Foro di Ancona per procura alle liti 23.4.1996, rep. 146971, per atto notaio D. Sgolacchia di Senigallia; G.R.A. DI BENIGNI ANGELA MARIA E C. SAS, nella persona del legale rappresentante, con sede in S. Benedetto del Tronto (AP), elettivamente domiciliata in Roma, via dei Latini n. 4, presso lo studio dell’Avv. Mauro Maiolini che la rappresenta e difende unitamente e non all’Avv. Marco Rossignoli del Foro di Ancona per procura alle liti 29.4.1996, rep. 54137, per atto notaio D. Pallisco di S. Benedetto del Tronto; RADIO BETA SRL, nella persona del legale rappresentante, con sede in Bergamo, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Latini n. 4, presso lo studio dell’Avv. Mauro Maiolini che la rappresenta e difende unitamente e non all’Avv. Marco Rossignoli del Foro di Ancona per procura alle liti 8.5.1996, rep. 378115, per atto notaio R. Catri di Treviglio; RADIOFONICA IN DI MANCINI CILLA V. E C. SAS, nella persona del legale rappresentante, con sede in Maltignano (AP), elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Latini n. 4, presso lo studio dell’Avv. Mauro Maiolini che la rappresenta e difende unitamente e non all’Avv. Marco Rossignoli del Foro di Ancona per procura alle liti 26.4.1996, rep. 133424, per atto notaio B. Ciampini di Civitella del Tronto

ATTORI

E

MINISTERO DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI, nella persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege

CONVENUTO

OGGETTO: domanda di accertamento

CONCLUSIONI PER L’ATTRICE

All’udienza del 6.11.1997 sono state richiamate le conclusioni dei rispettivi atti introduttivi delle cause riunite.

CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO:

All’udienza del 6.11.1997 sono state richiamate le conclusioni dei rispettivi atti difensivi nelle cause riunite.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 31.5.1996 Marozzi Graziano, quale titolare dell’impresa individuale Silver Radio di Marozzi Graziano, citava dinanzi all’intestato Ufficio il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni esponendo in fatto che in data 12.7.1995 gli era pervenuta dal Ministero una comunicazione in cui si specificava che con decreto 7.3.1994 gli era stato concesso l’esercizio della radiodiffusione sonora privata a carattere commerciale in ambito locale, con denominazione Silver Radio, decreto rilasciato all’esponente con lettera 12.12.1995; con le suddette comunicazioni gli era stato chiesto un canone che per l’anno 1994 era fissato in £. 8.333.330 (quale rateo del canone annuo di £. 10.000.000) oltre l’intero canone di concessione per il 1995, somme che si contestavano dovute per il periodo antecedente il rilascio della concessione, in considerazione della natura recettizia del provvedimento e i cui effetti decorrevano solo dalla ricezione dell’atto come confermato dalla lettura di diverse disposizioni di legge, chiedendo l’accertamento della non debenza degli importi ex adverso richiesti.

Si costituiva in contraddittorio il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni affermando che i decreti di concessione ad ambito locale erano stati firmati a partire dal 13.1994, ma non erano stati inviati subito agli interessati perché soggetti al visto di registrazione preventiva della Corte dei Conti, contestava la natura recettizia della concessione per essere l’atto perfetto fin dal suo rilascio, ma inefficace fino alla suddetta registrazione, da intendersi quale condicio iuris, con retroattività degli effetti sin dalla data dell’emanazione, precisando di avere tempestivamente inviato la comunicazione dell’esito favorevole della domanda di concessione fin dall’adozione dei relativi decreti ministeriali, con richiesta della tassa di rilascio sulle concessioni governative del 1994, cui necessariamente corrispondeva il canone di concessione per quell’anno; eccepiva infine che l’art. 32 L. 223/90 subordinava il rilascio della concessione all’esercizio dell’attività all’entrata in vigore della stessa legge per cui, trattandosi di attività già in atto, nulla impediva che il decreto spiegasse effetti immediati anche in ordine al canone e proponeva domanda riconvenzionale per il pagamento dei canoni di concessione per il 1994 ed il 1995 nella misura indicata nel decreto contestato oltre accessori.

Nel corso del giudizio veniva disposta la riunione alla presente di ventitré cause promosse dai titolari delle concessioni emanate dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni (indicati nell’intestazione della sentenza), tutte aventi ad oggetto domanda di accertamento della non debenza dei canoni chiesti per il 1994-1995 per il periodo anteriore al ricevimento materiale del decreto di concessione, in considerazione della natura recettizia del provvedimento, di cui la maggior parte concernenti l’esercizio della radiodiffusione sonora privata in ambito locale a carattere commerciale e le rimanenti l’esercizio della radiodiffusione televisiva privata in ambito locale, giudizi in cui il convenuto ha sollevato eccezioni analoghe a quelle avanzate nella causa più antica.

In alcune di dette cause e precisamente: la n. 23128/1996; la n. 23078/1996; la 23083/1996; la n. 23133/1996; la n. 23136/1996 e la n. 23106/1996 il Ministero ha spiegato domanda riconvenzionale per il pagamento dei canoni contestati.

Nelle cause n. 23112/1996 e n. 23068/1996 il Ministero ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito e la sua incompetenza per valore mentre nelle cause n. 23130/1996; n. 23140/1996 e n. 23086/1996 ha eccepito l’incompetenza funzionale del Pretore vertendo la controversia in materia di imposte.

Infine nelle cause n. 23124/1996 e n. 23138/1996, in cui è stato ritualmente citato, il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni è rimasto contumace.

Con produzione di atti conferenti, in base alle conclusioni richiamate dal rispettivi atti introduttivi e difensivi, le cause riunite sono state trattenute in decisione all’udienza del 6.11.1997, in cui alle parti sono stati assegnati i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo devono essere esaminate le questioni pregiudiziali sollevate dalla difesa del convenuto nelle cause n. 23112/1996; n. 23130/1996; n. 23140/1996; n. 23068/1996 e n. 23086/1996, inerenti il difetto di giurisdizione dell’Autorità giudiziaria adita nonchè la sua incompetenza per materia e per valore.

In ordine all’eccepito difetto di giurisdizione va rilevato che la controversia non ha ad oggetto la concessione in sé considerata né i criteri di determinazione del canone bensì concerne l’epoca da cui i canoni stessi debbono essere corrisposti e quindi, di conseguenza, l’ammontare delle somme dovute o non dovute a tale titolo dal privato all’Amministrazione, questioni che appaiono rientrare pienamente nella giurisdizione del giudice ordinario al sensi dell’art. 5 comma secondo L. 1034/1971.

Quanto all’eccezione di incompetenza funzionale deve osservarsi che il canone di concessione non è un’imposta (nel senso di prestazione pecuniaria dovuta allo Stato in relazione alla propria capacità contributiva ex art. 53 Costituzione), ma è invece il corrispettivo dell’uso privato di un bene pubblico e quindi le controversie inerenti il canone non rientrano in quelle devolute dall’art. 9 c.p.c. alla competenza per materia del Tribunale, ma seguono le regole ordinarie della competenza per valore in relazione al giudice adito, al qual proposito va rilevata l’inconferenza dell’avanzata eccezione di incompetenza per valore nelle cause n. 23112/1996 e n. 23068/1996 trattandosi di domande ampiamente contenute nella competenza di questo giudice.

In ordine al merito, la domande principali proposte dagli attori sono fondate e meritano accoglimento.

In via preliminare deve considerarsi che la controversia di cui alle cause riunite è sorta perchè – pur disciplinando compiutamente il legislatore il sistema radiotelevisivo pubblico e privato con la L. 223/90; il successivo Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 255/92 e con la L. 422/93 – nessuna norma delle disposizioni richiamate ha specificatamente previsto a carico dei soggetti già operanti nel settore privato ex art. 32 L. 223/90 la debenza di somme per lo svolgimento della attività pregressa al rilascio della concessione di cui agli art. 16 ss. della citata legge, somme che invece il Ministero convenuto ha ritenuto dovute per l’anno 1994 (seppure in proporzione al periodo intercorrente tra la data di firma del decreto ed il 31.12.1994) oltre che per le mensilità del 1995 anteriori al rilascio materiale del provvedimento proprio sul presupposto dell’effettivo esercizio in quel periodo dell’attività radiotelevisiva in sede locale da parte dei richiedenti la concessione.

In adesione alla tesi sostenuta dagli attori deve peraltro ritenersi che l’obbligo di corresponsione del canone sorga in capo al titolare della concessione al ricevimento del relativo provvedimento, in considerazione della natura recettizia dell’atto stesso.

Secondo la migliore dottrina, sono da intendersi recettizi quei provvedimenti di carattere costitutivo che producono nei confronti del destinatario un obbligo positivo o negativo ovvero ne estinguono o limitano poteri, diritti o facoltà.

E’ circostanza pacifica che con la concessione in oggetto si crei nel titolare il diritto di esercitare in ambito locale la radiodiffusione sonora o televisiva – da intendersi quale bene pubblico demaniale, il cui uso viene appunto concesso dallo Stato tramite il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni – diritto cui sono correlati gli specifici obblighi imposti dalla legge per il suo esercizio, tra cui le norme richiamate dagli attori in citazione, nonchè il pagamento del canone quale corrispettivo dell’uso privato del bene demaniale.

Trattandosi di atto recettizio la comunicazione ne costituisce requisito di obbligatorietà e dunque di efficacia a tutti i fini di legge, il che esclude la retroattività dei suoi effetti e dunque anche la debenza del canone per il periodo anteriore alla comunicazione stessa, risultando illegittima e da disapplicare in questa sede la previsione di cui all’art. 7 capoverso della concessione laddove è previsto il canone per il 1994.

Priva di pregio è inoltre l’eccezione del Ministero sulla circostanza di avere tempestivamente informato la richiedente dell’esito favorevole della domanda fin dall’adozione del relativo decreto in quanto – trattandosi di atto recettizio irrilevante è la conoscenza del provvedimento da parte dell’interessato in modo diverso dalla formale comunicazione dell’atto, che non ammette equipollenti.

Ne consegue che l’obbligo di pagare il canone di concessione decorre per gli attori dalla data di ricevimento del decreto (nella sola causa n. 23130/1996 dalla data del 7.4.1995 stampata sulla copia della concessione depositata e non la diversa indicata dall’attrice, illegibile sulla comunicazione del provvedimento) ed altresì che nulla è dovuto per il periodo anteriore.

Deve in ultimo darsi atto che il suddetto vuoto legislativo è stato colmato con la recente disposizione di cui all’art. 3 comma venti L. 249/97, in base a cui: “I canoni di concessione relativi all’emittenza radiotelevisiva privata in ambito locale sono dovuti dal momento del ricevimento del provvedimento di concessione da parte dell’interessato”, norma che non può direttamente applicarsi alla fattispecie in esame perchè priva di valore retroattivo, ma che chiarisce definitivamente il pensiero del legislatore e che avvalora la tesi esposta relativamente alla natura recettizia della concessione.

Va infine rilevata l’inammissibilità – in quanto tardivamente proposte ai sensi degli art. 166 e 167 c.p.c. – delle domande riconvenzionali avanzate dal Ministero nelle cause n. 23066/1996; n. 23128/1996, n. 23078/1996; n. 23083/1996; n. 23133/1996; n. 23136/1996 e n. 23106/1996 mentre irrilevante al fini di causa, stante il disposto dell’art. 85 c.p.c., è la rinuncia al mandato difensivo dichiarata in comparsa conclusionale da parte dei procuratori delle parti Graziano Marozzi e Radio Beta s.r.l..

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore di ogni attore nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa:

1) – accoglie la domanda proposta da Marozzi Graziano quale titolare dell’impresa individuale Silver Radio di Marozzi Graziano nei confronti del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e per l’effetto dichiara che nessuna somma è dovuta dall’attore a titolo di canone di concessione per la radiodiffusione sonora privata a carattere commerciale in ambito locale per il periodo antecedente il 12.12.1995;

– dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni nei confronti di Marozzi Graziano quale titolare dell’impresa individuale Silver Radio di Marozzi Graziano;

– condanna il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni al pagamento in favore di Marozzi Graziano quale titolare dell’impresa individuale Silver Radio di Marozzi Graziano delle spese processuali che liquida per l’intero in £. 2.187.000, di cui £. 187.000 per esposti; £. 1.100.000 per diritti; £. 900.000 per onorari oltre IVA e CPA;

2) – accoglie la domanda proposta da Radio Riviera Music Soc. Coop. a R.L. nei confronti del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e per l’effetto dichiara che nessuna somma è dovuta dall’attrice a titolo di canone di concessione per la radiodiffusione sonora privata a carattere commerciale in ambito locale per il periodo anteriore al 16.3.1995;

– dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni nei confronti di Radio Riviera Music Soc. Coop. a R.L.;

– condanna il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni al pagamento in favore di Radio Riviera Music Soc. Coop. a R.L. delle spese processuali che liquida per l’intero in £. 1.727.000, di cui £. 187.000 per esborsi; £. 840.000 per diritti; £. 700.000 per onorari oltre IVA e CPA;

3) – accoglie la domanda proposta da Radio Sound di Rossi Carlo & C. s.n.c. nei confronti del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e per l’effetto dichiara che nessuna somma è dovuta dall’attrice a titolo di canone di concessione per la radiodiffusione sonora privata a carattere commerciale in ambito locale per il periodo antecedente il 28.3.1995;

– condanna il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni al pagamento in favore di Radio Sound di Rossi Carlo & C. s.n.c, delle spese processuali che liquida per l’intero in £. 2.187.000, di cui £. 187.000 per esposti; £. 1.100.000 per diritti; £. 900.000 per onorari oltre IVA e CPA;

4) – accoglie la domanda proposta da Punto Radio 96 s.r.l. nei confronti del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e per l’effetto dichiara che nessuna somma è dovuta dall’attrice a titolo di canone di concessione per la radiodiffusione sonora privata a carattere commerciale in ambito locale per il periodo antecedente il 27.2.1995;

– condanna il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni al pagamento in favore di Punto Radio 96 s.r.l. delle spese processuali che liquida per l’intero in £.1.727.000, di cui £. 187.000 per esposti; £. 840.000 per diritti; £. 700.000 per onorari oltre IVA e CPA;

5) – accoglie la domanda proposta da Studio Centrale s.a.s. di Martini Nicola & C. nei confronti del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e per l’effetto dichiara che nessuna somma è dovuta dall’attrice a titolo di canone di concessione per la radiodiffusione sonora privata a carattere commerciale in ambito locale per il periodo anteriore al 11.3.1995;

– condanna il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni al pagamento in favore di Studio Centrale s.a.s. di Martini Nicola & C. delle spese processuali che liquida per l’intero in £. 1.727.000, di cui £. 187.000 per esposti; £. 840.000 per diritti; £. 700.000 per onorari oltre IVA e CPA;

6) – accoglie la domanda proposta dalla Associazione Tele Cattolica nei confronti del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e per l’effetto dichiara che nessuna somma è dovuta dall’attrice a titolo di canone di concessione per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale per il periodo anteriore al 31.12.1994;

– condanna il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni al pagamento in favore dell’Associazione Tele Cattolica delle spese processuali che liquida per l’intero in £. 2.187.000, di cui £. 187.000 per esposti; £. 100.000 per diritti; £. 900.000 per onorari oltre IVA e CPA;

7) – accoglie la domanda proposta da Radio Antenna s.a.s. di Carriera Giuseppe & C. nei confronti del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e per l’effetto dichiara che nessuna somma è dovuta dall’attrice a titolo di canone di concessione per la radiodiffusione sonora privata a carattere commerciale in ambito locale per il periodo antecedente il 30.3.1995;

– dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni nei confronti di Radio Antenna s.a.s. di Carriera Giuseppe & C.;

– condanna il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni al pagamento in favore di Radio Antenna s.a.s. di Carriera Giuseppe & C. delle spese processuali che liquida per l’intero in £. 1.727.000, di cui £. 187.000 per esposti; £. 840.000 per diritti; £. 700.000 per onorari oltre IVA e CPA;

8) – accoglie la domanda proposta da Erreuno Tv di Valletta Edoardo & C. s.a.s. nei confronti del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e per l’effetto dichiara che nessuna somma è dovuta dall’attrice a titolo di canone di concessione per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale per il periodo anteriore al 31.12.1994;

– condanna il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni al pagamento in favore di Erreuno Tv di Valletta Edoardo & C. s.a.s. delle spese processuali che liquida per l’intero in £. 2.187.000, di cui £, 187.000 per esposti; £. 1.100.000 per diritti; £. 900.000 per onorari oltre IVA e CPA;

9) – accoglie la domanda proposta da Lelli Bruno quale titolare dell’impresa individuale Radio Canale Effe Stereo di Lelli Bruno nei confronti del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e per l’effetto dichiara che nessuna somma è dovuta dall’attore a titolo di canone di concessione per la radiodiffusione sonora privata a carattere commerciale in ambito locale per il periodo antecedente il 29.7.1995;

– condanna il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni al pagamento in favore di Lelli Bruno quale titolare dell’impresa individuale Radio Canale Effe Stereo di Lelli Bruno delle spese processuali che liquida per l’intero in £. 2.187.000, di cui £. 187.000 per esposti; £. 1.100.000 per diritti; £. 900.000 per onorari oltre IVA e CPA;

10) – accoglie la domanda proposta da Nuova Radio s.a.s. di Mario Di Lembo e C. nei confronti del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e per l’effetto dichiara che nessuna somma è dovuta dall’attrice a titolo di canone di concessione per la radiodiffusione sonora privata a carattere commerciale in ambito locale per il periodo anteriore al 10.3.1995;

– dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni nei confronti di Nuova Radio s.a.s. di Mario Di Lembo e C.;

– condanna il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni al pagamento in favore di Nuova Radio s.a.s. di Mario Di Lembo e C. delle spese processuali che liquida per l’intero in £. 1.727.000, di cui £. 187.000 per esposti; £. 840.000 per diritti; £. 700.000 per onorari oltre IVA e CPA;

11) – accoglie la domanda proposta da Radio Dimensione Musica s.a.s. di Cantarella Marco & C. nei confronti del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e per l’effetto dichiara che nessuna somma è dovuta dall’attrice a titolo di canone di concessione per la radiodiffusione sonora privata a carattere commerciale in ambito locale per il periodo anteriore al 163. 1995;

– condanna il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni al pagamento in favore di Radio Dimensione Musica s.a.s. di Cantarella Marco & C. delle spese processuali che liquida per l’intero in £. 1.727.000, di cui £. 187.000 per esposti; £. 840.000 per diritti; £. 700.000 per onorari oltre IVA e CPA;

12) – accoglie la domanda proposta da Teleradiodiffusioni Bergamasche s.r.l. nei confronti del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e per l’effetto dichiara che nessuna somma è dovuta dall’attrice a titolo di canone di concessione per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale per il periodo anteriore al 31.12.1994; condanna il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni al pagamento in favore di Teleradiodiffusioni Bergamasche s.r.l. delle spese processuali che liquida per l’intero in £. 2.187.000, di cui £. 187.000 per esposti; £. 1.100.000 per diritti; 900.000 per onorari oltre IVA e CPA;

13) – accoglie la domanda proposta da Telepontina s.r.l. nei confronti del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e per l’effetto dichiara che nessuna somma è dovuta dall’attrice a titolo di canone di concessione per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale per il periodo anteriore al 31.12.1994;

– condanna il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni al pagamento in favore di Telepontina s.r.l. delle spese processuali che liquida per l’intero in £. 2.187.000, di cui £. 187.000 per esposti, £. 1.100.000 per diritti; £. 900.000 per onorari oltre IVA e CPA;

14) – accoglie la domanda proposta da Finmedia s.r.l. nei confronti del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e per l’effetto dichiara che nessuna somma è dovuta dall’attrice a titolo di canone di concessione per la radiodiffusione sonora privata a carattere commerciale in ambito locale per il periodo antecedente il 28.3.1995;

– dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni nei confronti di Finmedia s.r.l.;

– condanna il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni al pagamento in favore di Finmedia s.r.l. delle spese processuali che liquida per l’intero in £. 1.727.000, di cui £. 187.000 per esposti, £. 840.000 per diritti; £. 700.000 per onorari oltre IVA e CPA;

15) – accoglie la domanda proposta da GTV s.a.s. di Suzzi Bruno e C. nei confronti del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e per l’effetto dichiara che nessuna somma è dovuta dall’attrice a titolo di canone di concessione per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale per il periodo anteriore al 31.12.1994;

– condanna il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni al pagamento in favore di GTV s.a.s. di Suzzi Bruno e C. delle spese processuali che liquida per l’intero in £. 2.037.000, di cui £. 187.000 per esposti; £. 950.000 per diritti, £. 900.000 per onorari oltre IVA e CPA;

16) – accoglie la domanda proposta da Roberto Osti quale titolare dell’impresa individuale ATR-Azienda Televisiva e Radiofonica di Roberto Osti nei confronti del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e per l’effetto dichiara che nessuna somma è dovuta dall’attore a titolo di canone di concessione per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale per il periodo anteriore al 31.12.1994;

– condanna il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni al pagamento in favore di Roberto Osti quale titolare dell’impresa individuale ATR-Azienda Televisiva e Radiofonica di Roberto Osti delle spese processuali che liquida per l’intero in £. 1.727.000, di cui £. 187.000 per esposti; 840.000 per diritti; £. 700.000 per onorari oltre IVA e CPA;

17) – accoglie la domanda proposta da Amato Tontini quale titolare dell’impresa individuale Tele 2000 di Tontini Amato nei confronti del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e per l’effetto dichiara che nessuna somma è dovuta dall’attore a titolo di canone di concessione per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale per il periodo anteriore al 31.12.1994;

– condanna il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni al pagamento in favore di Amato Tontini quale titolare dell’impresa individuale Tele 2000 di Tontini Amato delle spese processuali che liquida per l’intero in £. 2.187.000, di cui £. 187.000 per esposti; £. 1. 100.000 per diritti; £. 900.000 per onorari oltre IVA e CPA;

18) – accoglie la domanda proposta da Radio Verona s.r.l. nei confronti del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e per l’effetto dichiara che nessuna somma è dovuta dall’attrice a titolo di canone di concessione per la radiodiffusione sonora privata a carattere commerciale in ambito locale per il periodo anteriore al 8.3.1995;

– condanna il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni al pagamento in favore di Radio Verona s.r.l. delle spese processuali che liquida per l’intero in £. 1.727.000, di cui £. 187.000 per esposti; £. 840.000 per diritti; £. 700.000 per onorari oltre IVA e CPA;

19) – accoglie la domanda proposta da Radio Delta di Perrone Pierluca & C. s.a.s. nei confronti del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e per l’effetto dichiara che nessuna somma è dovuta dall’attrice a titolo di canone di concessione per la radiodiffusione sonora privata a carattere commerciale in ambito locale per il periodo anteriore al 30.3.1995;

– condanna il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni al pagamento in favore di Radio Delta di Perrone Pierluca & C. s.a.s. delle spese processuali che liquida per l’intero in £. 1.727.000, di cui 187.000 per esposti; £. 840.000 per diritti; £. 700.000 per onorari oltre IVA e CPA;

20) – accoglie la domanda proposta da P.& P. Studio s.n.c. di G. Sangiovanni & C. nei confronti del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e per l’effetto dichiara che nessuna somma è dovuta dall’attrice a titolo di canone di concessione per la radiodiffusione sonora privata a carattere commerciale in ambito locale per il periodo anteriore al 7.8.1995;

– dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni nei confronti della P & P. Studio s.n.c. di G. Sangiovanni & C.;

– condanna il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni al pagamento in favore di P. & P. Studio s.n.c. di G. Sangiovanni & C. delle spese processuali che liquida per l’intero in £. 2.187.000, di cui £. 187.000 per esposti; £. 1.100.000 per diritti; £. 900.000 per onorari oltre IVA e CPA;

21) – accoglie la domanda proposta da Radio Senigallia di Purziani Gesualdo & C. s.n.c. nei confronti del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e per l’effetto dichiara che nessuna somma è dovuta dall’attrice a titolo di canone di concessione per la radiodiffusione sonora privata a carattere commerciale in ambito locale per il periodo anteriore al 7.4,1995;

– condanna il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni al pagamento in favore di Radio Senigallia di Purziani Gesualdo & C. s.n.c. delle spese processuali che liquida per l’intero in £. 1.727.000, di cui £. 187.000 per esposti; £. 840.000 per diritti; £. 700.000 per onorari oltre IVA e CPA;

22) – accoglie la domanda proposta da G.R.A. di Benigni Palanca Angela Maria e C. s.a.s. nei confronti del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e per l’effetto dichiara che nessuna somma è dovuta dall’attrice a titolo di canone di concessione per la radiodiffusione sonora privata a carattere commerciale in ambito locale per il periodo antecedente il 14.3.1995;

– condanna il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni al pagamento in favore di GR.A. di Benigni Palanca Angela Maria e C. s.a.s. delle spese processuali che liquida per l’intero in £. 2.037.000, di cui £. 187.000 per esposti; £. 950.000 per diritti, £. 900.000 per onorari oltre IVA e CPA;

23) – accoglie la domanda proposta da Radio Beta s.r.l. nei confronti del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e per l’effetto dichiara che nessuna somma è dovuta dall’attrice a titolo di canone di concessione per la radiodiffusione sonora privata a carattere commerciale in ambito locale per il periodo anteriore al 18.7.1995;

– condanna il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni al pagamento in favore di Radio Beta s.r.l. delle spese processuali che liquida per l’intero in £. 2.187.000, di cui £. 187.000 per esposti; £. 1.100.000 per diritti; £. 900.000 per onorari oltre IVA e CPA;

24) – accoglie la domanda proposta da Radiofonica In di Mancini Cilla V. e C. s.a.s. nei confronti del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e per l’effetto dichiara che nessuna somma è dovuta dall’attrice a titolo di canone di concessione per la radiodiffusione sonora privata a carattere commerciale in ambito locale per il periodo anteriore al 14.3.1995;

– dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni nei confronti della Radiofonica In di Mancini Cilla V. e C. s. a. s.;

– condanna il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni al pagamento in favore di Radiofonica In di Mancini Cilla V. e C. s.a.s. delle spese processuali che liquida per l’intero in £. 1.727.000, di cui £. 187.000 per esposti; £. 840.000 per diritti; £. 900.000 per onorari oltre IVA e CPA.