6 luglio 1994 Parere del Consiglio di Stato

6 LUGLIO 1994

PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO

 

OGGETTO

Trasferimento di impresa radiotelevisiva a soggetto non autorizzato ex art. 32, legge 6 agosto 1990, n. 233

QUESITO – Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Letta la relazione datata 22 aprile 1994, con la quale il Ministero delle poste e delle telecomunicazione richiede il parere del Consiglio di Stato sul quesito in oggetto;
Letto l’avviso espresso, su richiesta del Consiglio di Stato, dal Garante per la radiodiffusione e l’editoria;
Esaminati gli atti e udito il relatore;

Richiamato quanto espone l’amministrazione referente;

PREMESSO:
Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni riferisce che, in occasione dell’esame delle domande delle concessioni previste 27 ottobre 1993, n. 422, ha negato il rilascio del titolo a soggetti che non fossero autorizzati, ai sensi dell’articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, alla prosecuzione dell’esercizio degli impianti già gestiti, ma che tali impianti avessero acquisito da soggetti autorizzati.

L’amministrazione ha ritenuto, infatti, che, poiché l’intento del legislatore del 1990 era di “fotografare” la situazione esistente alla data di entrata in vigore della legge n. 223, nessun trasferimento di impianti radiotelevisivi fosse consentito in favore di un soggetto non autorizzato alla prosecuzione provvisoria dell’esercizio degli impianti medesimi.

Tale impostazione del problema è sostanzialmente condivisa dal Garante per la radiodiffusione e l’editoria.

CONSIDERATO:

1. Oggetto del quesito è la possibilità o meno che le concessioni previste dal decreto-legge 27 agosto 1993, convertito nella legge 27 ottobre 1993 n. 422, siano rilasciate a soggetti che, non essendo autorizzati alla prosecuzione dell’esercizio di impianti già posseduti in forza dell’articolo 32 della legge n. 223 del 1990, abbiano acquisito da soggetto autorizzato gli impianti di radiodiffusione sonora o televisiva.

2. La Sezione ritiene, alla luce della normativa vigente, che deve considerarsi in parte qua comune alla radiodiffusione sonora e a quella televisiva, che le concessioni in parola possano essere rilasciate ai soli soggetti già autorizzati ai sensi del citato articolo 32 della legge n. 223.

Depone in tal senso, innanzi tutto, il tenore testuale dell’articolo 1 del decreto-legge n. 323 – cui occorre in primo luogo fare riferimento in sede ermeneutica (art. 12 disp. prel. cod. civ.) – secondo il quale il ministro rilascia “ai soggetti autorizzati a proseguire nell’esercizio di impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ai sensi dell’articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, le relative concessioni”.

E ai soggetti “autorizzati” ai sensi dell’articolo 32 fanno riferimento altre disposizioni: l’articolo 1, comma 3, D.L. 19 ottobre 1992, n. 407, convertito in legge 17 dicembre 1992, n. 482, prevede la proroga del termine per la prosecuzione nell’esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora per i soli soggetti autorizzati ex articolo 32, contestualmente disciplinando il rilascio, agli stessi soggetti, della relativa concessione provvisoria; del pari, ai soggetti autorizzati si riferisce il comma 3-quater dello stesso articolo 1 del citato decreto-legge.

Particolarmente significative appaiono altre norme.

L’articolo 1, comma 7-quater del decreto n. 323, come convertito nella legge n. 422 del 1993, nell’ammettere che società non precedentemente autorizzate possano rendersi concessionarie, fa esclusivo riferimento all’ipotesi di conferimento nella società di almeno tre emittenti televisive in ambito locale, ciascuna delle quali già autorizzata ai sensi dell’articolo 32. In altri termini, intanto – ed eccezionalmente – un soggetto, formalmente non riconducibile al novero dei soggetti autorizzati, può rendersi beneficiario di una concessione, in quanto esso sia la risultante di un conferimento in un’unica società di tre soggetti, ciascuno dei quali era da considerare autorizzato ex articolo 32: cioè, si favorisce la concentrazione in un nuovo soggetto di più soggetti tutti peraltro autorizzati.

La secondo norma da richiamare è l’articolo 6 del decreto n. 323 (cfr. pure l’analoga disposizione dell’articolo 1, comma 3-ter del decreto n. 407), che consente il trasferimento di aziende radiofoniche solo da un concessionario a un altro concessionario: se dunque al titolare di un vero e proprio provvedimento concessorio, sia pure a carattere provvisorio, si consente il trasferimento dell’azienda solo ad altro concessionario, sarebbe incongruo, ritenere che, nella vigenza del regime autorizzatorio ex articolo 32, gli impianti siano liberamente trasferibili anche a soggetti non autorizzati.

In realtà, se si guarda alla ratio sottesa all’intero sistema normativo dell’assetto radiotelevisivo, quale delineatosi a seguito della legge n. 223, risulta l’intento del legislatore di pervenire a un assetto del sistema, non ancora realizzatosi, attraverso un periodo transitorio caratterizzato: da un congelamento della situazione esistente alla data di entrata in vigore della legge n. 223; dalla possibilità di trasferimenti di impianti o aziende solo tra soggetti già presenti sul “mercato” a quella data, epperciò “autorizzati”; dal conseguente favore, in considerazione della limitatezza delle frequenze disponibili nell’etere, con cui sono viste le concertazioni in soggetti di medie dimensioni di più emittenti di ridotte dimensioni.

Con tale sistema, dunque, è coerente un’interpretazione della norma in esame che consente il trasferimento di impianti solo tra soggetti autorizzati e il rilascio della concessione solo a questi.

2. Un siffatto sistema può apparire eccessivamente chiuso, tanto da impedire l’accesso al settore radiotelevisivo di nuovi soggetti e da far dubitare della stessa sua compatibilità con la normativa costituzionale e con quella comunitaria.

Di tali problemi sembra in qualche modo consapevole la stessa amministrazione referente, la quale riporta perplessità di operatori del settore che lamentano gli ostacoli alla libertà di iniziativa economica privata che derivano dal sistema.

Occorre allora, in primo luogo, delimitare la portata oggettiva delle disposizioni in questione.

Le disposizioni richiamate non precludono ogni mutamento nell’assetto proprietario dei soggetti autorizzati. In particolare, ed esemplificativamente, qualora il soggetto autorizzato rivesta la forma di una società di capitali, nessun ostacolo può essere frapposto alla libera circolazione delle azioni: ciò che conta è che la società “autorizzata” resti formalmente immutata. D’altra parte, anche per evitare facili elusioni della normativa, non sarà consentito all’imprenditore individuale autorizzato di costituire una società che possa ritenersi autorizzata e nemmeno a una società di trasformarsi in altra e differente società: in tali casi muta il soggetto, che, giuridicamente, non potrà essere considerato lo stesso di quello autorizzato ex articolo 32.

Più in generale – e si è al secondo ordine di considerazioni – può convenirsi che il sistema normativa testé delineato, se trova una congrua giustificazione per un periodo definito di tempo, per la considerazione di fondo che l’etere è un bene limitato, non può protrarsi indefinitamente, in forza di proroghe che si susseguono nel tempo, che coinvolgono in una disciplina asseritamente transitoria non solo l’autorizzazione alla prosecuzione nell’esercizio degli impianti, ma perfino il rilascio di provvedimenti concessori che dovrebbero essere propri di una normativa a regime.

Su tali questioni, e, più in generale, sulla necessità che si addivenga, in tempi certi e comunque nei termini indicati dal decreto n. 323, a un assetto definitivo dell’intero settore, che risulti coerente con i principi di libertà, non solo economica, e di concorrenza insiti nel nostro sistema concorrenziale e in quello dell’Unione Europea, la Sezione ritiene opportuno richiamare l’attenzione del Governo, disponendo che copia del presente parere sia inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le iniziative, anche di ordine legislativo, che la stessa ritenga di adottare.

P.Q.M.

Nelle esposte considerazioni è il parere del Consiglio di Stato.