6 novembre 1995 Sentenza n. 1589/95 della Corte di Appello di Bologna, III Sez. Penale


6 NOVEMBRE 1995

SENTENZA N° 1589/95 DELLA CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA, III SEZ. PENALE

 

nella causa penale

 

CONTRO

 

1)  AA,… omissis…                     cont.

2)  BB,…omissis…                     cont.

3)  CC,…omissis…                     cont.

4)  DD,…omissis…                     cont.

5)  EE,…omissis…                     cont.

6)  FF,…omissis…                      cont.

 

IMPUTATI

A)  Del reato p.e p. dall’art. 195 DPR. 29/3/73 n°156 così come modificato dall’art.30 c. 7 L. 6/8/90 n° 223.

Dal 9 Novembre 1990 sino alla data del decreto di citazione in Modena.

 

BB, CC, EE, FF:

B)  Del reato p. e p. dall’art. 450 C.P.

In Modena il 9/11/1990.

 

BB, CC, EE, FF:

C)  Del reato p. e p. dall’art.450 C.P.

Modena sino alla data del decreto di citazione a giudizio.

 

FF

D) Del reato p. e p. Dall’art. 483 C.P.

Modena il 16/10/1990.

APPELLANTI: IMP.FF e  P.M. c/ TUTTI IMP.TI

 

Avverso la sentenza della Pretura di Modena che in data 15/11/1993 Assolveva gli imputati dei reati contestati sub B) e C) della imputazione perché i fatti contestati non sono previsti dalla legge come reato e dal reato contestato sub A) perché il fatto non sussiste. Dichiarava FF responsabile del reato a lui ascritto sub D) e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi TRE di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali relative a tale imputazione; pena sospesa e non menzione.

 

CONCLUSIONI DEL P.G. : accoglimento appello P.M. determinare pena in mesi 7 di reclusione

CONCLUSIONI DIF. IMP.

Conferma per BB, CC, DD e EE; assoluzione per AA per non aver commesso il fatto o fatto non sussiste;

assoluzione per EE in via principale , in subordine sostituzione pena detentiva con pena pecuniaria senza benefici

Fatto e diritto

AA, BB, CC, DD, EE erano tratti a giudizio dal Pretore di Modena onde rispondere del reato di cui all’art. 195 DPR 29/3/1973 n°156, come modificato dall’art. 30, c. VII L. 6/8/1990 n°223, perché il primo come legale rappresentante della ditta “WA” installatrice, manutentrice e responsabile del funzionamento degli impianti siti in Via YY, il secondo quale legale rappresentante di “WB” di proprietà di “WW”, il terzo quale legale rappresentante di “WD” di proprietà della “JJ”, il quarto quale legale rappresentante di “WE” di proprietà della “XX”, il quinto quale legale rappresentante di “WF” di proprietà della “ZZ” installavano ed esercitavano impianti di radiodiffusione sonora senza avere ottenuto la relativa concessione e senza poter fruire del regime autorizzatorio transitorio previsto  dall’art. 32 L. 6/8/1990 n°223 avendo installato ed esercitato gli impianti radioelettrici ricetrasmittenti in località TT, Via YY in data posteriore alla entrata in vigore della L. 6/8/1990 n°223. FF era imputato del reato di cui all’art.483 cp. perché prestando giuramento presso la Pretura di Modena in ordine alla veridicità dei dati tecnici riportati nelle schede tecniche relative a “WE” attestava falsamente al pubblico ufficiale in un atto pubblico fatti dei quali l’atto era destinato a provare la verità, e in particolare attestava che “WE” era alla data di compilazione delle schede tecniche già operante con le caratteristiche tecniche indicate nella sede di Via YY.

Il Pretore, con le sentenze citate in epigrafe, assolveva gli imputati del primo reato con la formula “ il fatto non sussiste” e riteneva la responsabilità del FF in ordine alla imputazione ascrittagli  condannandolo alla pena pure in epigrafe esposte.

Avverso la sentenza proponevano appello il P.M. presso la Pretura di Modena ed il FF.

Il P.M. rilevava che gli imputati del reato di cui all’art. 195 DPR citato per quanto titolari di impianti per la radiodiffusione sonora funzionanti antecedentemente  l’entrata in vigore della L. 223/90, non potevano essere ritenuti autorizzati ex lege  all’esercizio provvisorio dell’ attività per quanto avessero inoltrato le relative istanze, in quanto ciò era possibile solo con riferimento agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della legge; lo spostamento successivo a tale data degli impianti trasmittenti dalle sedi originarie a quella di Via YY comportava la costituzione di una struttura nuova e autonoma gestita senza concessione,e pertanto integrante il reato rubricato.

Chiedeva quindi la condanna degli imputati alle pene di giustizia.

Il FF sosteneva che egli aveva asseverato lo stato degli impianti pertinenti a “WE” esistenti non solo alla data di entrata in vigore della normativa (24/8/1990) ma a quella di asseverazione della perizia (16/10/1990) per cui poteva essere ritenuto sussistente un errore nella interpretazione della legge, con esclusione del dolo; negava inoltre l’attendibilità delle dichiarazioni dei testi MM e PP, secondo cui in data 8/11/1990 l’impianto di Via YY non era funzionante perché il traliccio relativo era largamente incompleto essendo comprovato il funzionamento dello stesso il giorno successivo, con conseguente impossibilità di ritenere compiuti i lavori in così breve tempo.

Concludeva quindi in via principale per l’assoluzione; in via subordinata  chiedeva una riduzione della pena  e la conversione della stessa in pena pecuniaria, con revoca in tal caso del beneficio della sospensione condizionale  concessa dal primo giudice.  All’esito dell’odierno dibattimento osserva la Corte che il gravame del P.M. non è fondato.Invero appare evidente che il mero  spostamento fisico dell’impianto trasmittente da un luogo all’altro,  ove rimanga l’identità del soggetto trasmittente, del bacino di utenza e delle caratteristiche tecniche dell’impianto stesso è un fatto assolutamente inidoneo a ritenere la costituzione di un nuovo e diverso impianto radiofonico, anzi deve ritenersi pressochè marginale.

Nessun carattere di novità sostanziale può rilevarsi in una emittente radiofonica che, immutata in tutti i caratteri essenziali, e mantenendo una sua continuità di esercizio per ragioni di razionalità tecnico-economica trasferisce le macchine e gli apparecchi di poche centinaia di metri o di qualche chilometro.

Nella specie, l’esperita consulenza tecnica, con argomentazioni non contestate dall’appellante, ha concluso che tutte le emittenti con il trasferimento in Via YY avevano mantenuto immutati i parametri tecnici (programma di trasmissione, caratteristiche tecniche, potenza di amplificatore, tipo ed altezza di antenna) rimanendo pressoché invariato il bacino di utenza; modificazioni non essenziali si erano verificate solo per “WZ” , ma nulla che potesse far ritenere una modificazione radicale dell’emittente.

Rettamente quindi il Pretore ha ritenuto i soggetti in questione emittenti autorizzate alla prosecuzione provvisoria nell’esercizio della radiodiffusione ex art. 32, c. 1 e 3 L.223/90,sanzionabili in via amministrativa ex art. 32, c. V della stessa legge in caso di modificazione delle funzionalità tecnico-operetive degli impianti, cui pertanto non è applicabile la sanzione di cui all’art. 195 citato comma sostituito dall’art. 30 della legge.

La sentenza deve quindi essere confermata .

Quanto al FF, il gravame nel merito deve essere respinto.

E’ infatti da ritenersi assodato che l’impianto di Via YY alla data di asseverazione della perizia con giuramento innanzi al cancelliere della Pretura di Modena il 16/10/1990 non era funzionante.

Ciò non solo sulla base delle precise definizioni dei testi MM e PP i quali erano dotati di sicura competenza tecnica, secondo cui l’impianto il giorno 8/11/1990 era ancora incompleto e che non possono essere ritenute intrinsecamente inattendibili, in quanto il montaggio di parti di traliccio e delle antenne può essere effettuato in poche ore; altresì sulla base dei documenti in atti, citati dal primo giudice tra cui essenziale l’attuazione dell’inizio di erogazione di energia elettrica all’impianto in data 9/11/1990; ed infine per tabulas sulla base della constatazione che le trasmissioni delle antenne di Via YY interferivano nelle comunicazioni radio relative al traffico aereo, e ciò dipendeva dalle frequenze adottate, sicchè la verificazione dei disturbi a tali trasmissioni in data 9/11/1990, coincide necessariamente con l’inizio dell’attività emittente di tale impianto.

Ne consegue che non poteva esservi errore alcuno,e che il FF asseverò con giuramento fatti che sapeva non corrispondenti al vero, con integrazione del reato contestato.

Quanto alla pena, l’.. omissis .. dell’imputato e la non rilevante gravità del fatto in relazione alle modalità della condotta evidenziata, consentono di ridurre la stessa a mesi uno di reclusione e di operare la sostituzione della medesima con la pena pecuniaria con i criteri di legge, irrogando così al FF la multa di £ 750.000.

In accoglimento delle relative istanze, il beneficio della sospensione condizionale della pena deve essere revocato.

P.Q.M.

Visto l’art. 605 cpp.

In parziale riforma della sentenza del Pretore di Modena in data 15/11/1993 nei confronti di AA,BB, CC, DD, EE, e FF, appellata dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Modena e FF, determina la pena nei confronti del FF in mesi uno di reclusione, sostituita con la pena pecuniaria della multa di £ 750.000.

Revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena a favore del predetto.

Conferma nel resto.

Bologna, 31 ottobre 1995

Il Presidente