6 ottobre 1998 Sentenza n. 6188/98 della Pretura Circondariale di Roma, Sez. IV Civile

6 OTTOBRE 1998

SENTENZA N. 6188/98 DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI ROMA, SEZIONE IV CIVILE

 

Il Pretore di Roma, Sezione IV Civile, Dott. Cecilia De Santis, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11087/1997 del Ruolo Generale

TRA

ERREUNO TV DI VALLETTA EDOARDO & C. S.A.S., nella persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Latini n. 4, presso lo studio dell’Avv. Gino Tomei che la rappresenta e difende in unione e non all’Avv. Marco Rossignoli del Foro di Ancona per procura speciale alle liti, rep. 117.912, atto Notaio Porfiri di Cesena

OPPONENTE

E

MINISTERO DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI, DIREZIONE GENERALE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

OPPOSTO CONTUMACE

OGGETTO: opposizione ad ingiunzione fiscale

CONCLUSIONI PER L’OPPONENTE:

Si chiede e conclude perchè voglia l’Ill.mo sig. Pretore di Roma adito, contrariis reiectis, in via preliminare sospendere l’esecuzione dell’impugnata ingiunzione e quindi sospendere il presente giudizio in attesa della decisione del giudizio n. 23089 RG anno 1996, Pretore Dott. Ulpiano Morcavallo, pendente avanti la Pretura di Roma; nel merito accogliere la presente opposizione per gli esposti motivi o con qualunque altra statuizione e conseguentemente revocare ovvero dichiarare nulla o comunque priva di ogni effetto giuridico l’ingiunzione opposta. Con vittoria di spese e onorari di lite. Salvis Juribus.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 13.3.1997 la Erreuno Tv di Valletta Edoardo & C. s.a.s., nella persona del legale rappresentante, citava dinanzi all’intestato Ufficio il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, Direzione Generale Concessioni e Autorizzazioni proponendo opposizione ai sensi dell’art. 3 R.D. 639/1910 avverso l’ingiunzione emessa il 22.1.1997 dall’Amministrazione opposta, a lei notificata in data 11.2.1997, per il pagamento di £. 46.215.538 inerenti il canone di concessione per l’anno 1994 per l’esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale oltre accessori.

Eccepiva l’opponente la nullità dell’ingiunzione perchè emessa dal Direttore Generale della Direzione Generale Concessioni e Autorizzazioni invece che dal Ministro ed altresì che il Tar Lazio con ordinanza 5.4.1995 aveva sospeso limitatamente al 50% degli oneri concessori richiesti il provvedimento determinativo del canone dovuto per il 1994, per cui l’ingiunzione poteva essere emanata per la metà della somma richiesta, somma non dovuta per le ragioni enunciate nel giudizio promosso dall’esponente nel confronti del convenuto con citazione notificata il 31.5.1996, nel cui ambito era stata avanzata domanda di accertamento della non debenza del canone per il 1994 sul presupposto che lo status di concessionario si acquisiva solo col ricevimento della copia autentica del decreto di concessione, trattandosi di atto recettizio.

Il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, ritualmente citato, non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.

Istruita con produzione di atti conferenti, in base alle conclusioni come trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 26.5.1998, in cui è stato assegnato il termine di legge per il deposito della comparsa conclusionale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo va precisato che seppure tra le medesime parti è intervenuta pronuncia avente ad oggetto questione analoga a quella trattata nel presente giudizio – la debenza o meno del canone di concessione per l’esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale per l’anno 1994 – come da dispositivo 5/6.2.1998 prodotto dall’opponente all’udienza di precisazione delle conclusioni, vi è comunque diversità tra le azioni proposte in relazione al petitum in quanto nel primo caso è stata avanzata domanda di accertamento a fronte della richiesta stragiudiziale di pagamento del canone da parte dell’Amministrazione mentre il presente giudizio è stato promosso ai sensi del R.D. 639/1910 in opposizione all’ingiunzione fiscale – avente natura giuridica di titolo esecutivo – emessa dal Ministero non solo per il pagamento del canone, ma anche per gli accessori quantitativamente determinati nell’ammontare, oltre a rilevarsi che non è stato fornito il necessario riscontro sul passaggio in giudicato della richiamata sentenza ai sensi dell’art. 324 c.p.c..

In ordine al merito dell’opposizione deve in via preliminare rilevarsi che nel corso del giudizio la Erreuno Tv ha depositato copia della nota 16.4.1997 inviatale dal Ministero convenuto con cui quest’ultimo – richiamato il contenuto dell’ordinanza 5.4.1995 con cui il T.A.R. Lazio ha sospeso parzialmente il provvedimento determinativo del canone limitatamente al 50% dell’importo richiesto – ha annullato l’ingiunzione emessa il 22.1.1997 prospettando l’emissione di altro atto ingiuntivo, in difetto del pagamento della somma indicata dal T.A.R..

Deve dunque darsi atto che in sede di autotutela l’Amministrazione ha revocato il provvedimento di cui alla presente opposizione in ordine a cui va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere.

Tenuto conto del principio della soccombenza virtuale per il riparto delle spese processuali, va peraltro rilevata la fondatezza dell’opposizione in considerazione della natura recettizia del provvedimento di concessione.

Secondo la migliore dottrina, sono da intendersi recettizi quei provvedimenti di carattere costitutivo che producono nei confronti del destinatario un obbligo positivo o negativo ovvero ne estinguono o limitano poteri, diritti o facoltà.

E’ circostanza pacifica che con la concessione in oggetto si crei nel titolare il diritto di esercitare in ambito locale la radiodiffusione sonora o televisiva – da intendersi quale bene pubblico demaniale, il cui uso viene appunto concesso dallo Stato tramite il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni – diritto cui sono correlati gli specifici obblighi imposti dalla legge per il suo esercizio nonchè il pagamento del canone quale corrispettivo dell’uso privato del bene demaniale.

Trattandosi di atto recettizio la comunicazione ne costituisce requisito di obbligatorietà e dunque di efficacia a tutti i fini di legge, il che esclude la retroattività dei suoi effetti e dunque anche la debenza del canone per il periodo anteriore alla comunicazione stessa, essendo irrilevante la conoscenza del provvedimento da parte dell’interessato in modo diverso dalla formale comunicazione dell’atto, che non ammette equipollenti.

Va infine richiamata la disposizione di cui all’art. 3 comma 20 L. 249/97, in base a cui: “I canoni di concessione relativi all’emittenza radiotelevisiva privata in ambito locale sono dovuti dal momento del ricevimento del provvedimento di concessione da parte dell’interessato”, norma che non può direttamente applicarsi alla fattispecie in esame perchè priva di valore retroattivo, ma che chiarisce definitivamente il pensiero del legislatore e che avvalora la tesi esposta relativamente alla natura recettizia della concessione.

Le spese di lite seguono dunque la soccombenza virtuale del convenuto, nel cui confronti vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

ogni contraria istanza disattesa:

– dichiara cessata la materia del contendere in ordine all’opposizione proposta dalla Erreuno Tv di Valletta Edoardo & C. s.a.s. contro il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni per l’annullamento effettuato in data 16.4.1997 da parte del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni dell’ingiunzione fiscale emessa il 22.1.1997 in danno della Erreuno Tv di Valletta Edoardo & C. s.a.s.;

– condanna il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni al pagamento in favore della Erreuno Tv di Valletta Edoardo & C. s.a.s. delle spese processuali che liquida per l’intero in £. 2.511.000, di cui £. 346.000 per esposti; £. 1.065.000 per diritti; £. 1.100.000 per onorari oltre IVA e CPA.