La delibera Agcom n. 426/17/CONS (pubblicata in G.U. n. 22 del 27 gennaio 2018), stabilisce “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2018 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media”, in attuazione della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che ha modificato il sistema di entrate dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni disponendo che le spese di funzionamento non garantite dal finanziamento statale, vengano finanziate dal mercato di competenza.
L’Agcom ha previsto, al fine del versamento del contributo, due diverse aliquote, una per i soggetti di cui all’art. 34 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (cioè per i soggetti che corrispondono diritti amministrativi allo Stato quali titolari di autorizzazione generale e/o di diritti di uso di frequenze), con aliquota pari all’1,35 per mille dei ricavi; l’altra per i soggetti operanti nei restanti mercati, cioè dei soggetti operanti nei settori dei servizi media, con aliquota pari all’1,9 per mille dei ricavi.
Soggetti obbligati alla presentazione del modello “Contributo SCM – anno 2018”
Sono tenuti ad inviare, entro e non oltre il 1° aprile 2018, il modello “Contributo SCM – anno 2018”, debitamente compilato, i soggetti in possesso al 1° gennaio 2018 di un’autorizzazione generale o di una concessione di diritti d’uso di cui all’art. 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche e i soggetti che operano nel settore dei servizi media (radio-televisione, editoria, pubblicità, etc.).
Rientrano tra i soggetti obbligati alla presentazione del modello anche le società iscritte al Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.) al 1° gennaio 2018. In ogni caso, la comunicazione annuale al R.O.C. è un adempimento distinto da quelli connessi al sistema di finanziamento dell’Autorità, indicati nella delibera n. 426/17/CONS, del 6 novembre 2017. In tal senso si precisa, pertanto, che le società non obbligate ad iscriversi al R.O.C., o comunque non iscritte, se svolgono attività che rientrano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media, sono in ogni caso tenute a inviare il modello “Contributo SCM – anno 2018”.
Sono esentati dall’obbligo di presentazione del modello “Contributo SCM – anno 2018” le imprese che hanno iniziato la loro attività nell’anno 2017 e i soggetti che hanno conseguito, nell’esercizio finanziario 2016 (oppure 2016-2017 per le imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili IAS/IFRS), ricavi delle vendite e delle prestazioni in misura pari o inferiore a euro 500.000,00, come risultante dalla voce A1 del conto economico del bilancio o (per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio) da equipollente voce di altra scrittura contabile equivalente.
I soggetti obbligati al versamento del contributo per l’anno 2018
Sono tenuti al pagamento del contributo all’Autorità per l’anno 2018 i soggetti di cui al precedente punto 1 che hanno conseguito, nell’esercizio finanziario 2016, ovvero nell’esercizio oggetto dell’ultimo bilancio o (per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio) di altra scrittura contabile equivalente approvati alla data del 6 novembre 2017, ricavi imponibili – come risultanti dalla compilazione del modello “Contributo SCM – anno 2018” – superiori a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).
Le ipotesi di esenzione dall’obbligo di versamento del contributo 2018
Sono esentati dall’obbligo di corrispondere il contributo i soggetti il cui imponibile – come risultante dalla compilazione del modello “Contributo SCM – anno 2018” – sia pari o inferiore a euro 500.000,00, le imprese che, al 1° gennaio 2018, versano in stato di crisi avendo attività sospesa, le imprese in liquidazione, le imprese sottoposte a procedure concorsuali, le imprese che hanno iniziato la loro attività nell’anno 2017.
I diversi casi che si configurano
Con riferimento a quanto esposto ai precedenti punti, relativamente al volume dei ricavi si configurano, pertanto, i seguenti casi:
a) le imprese i cui ricavi delle vendite e delle prestazioni (Voce A1 del proprio conto economico del bilancio 2016 o di altra scrittura contabile equipollente) siano pari o inferiore a 500 mila euro, non sono tenute alla trasmissione del modello “Contributo SCM – anno 2018” e non sono tenute al versamento del contributo;
b) le imprese i cui ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni (voce A1) siano superiori a 500 mila euro, ma che abbiano conseguito ricavi nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media inferiori a 500 mila euro sono tenute alla trasmissione del modello “Contributo SCM – anno 2018” mentre non dovranno pagare alcun contributo;
c) le imprese i cui ricavi delle vendite e delle prestazioni, nonché i ricavi conseguiti nel settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media (ricavi imponibili) siano superiori a 500 mila euro sono tenute alla trasmissione del modello “Contributo SCM – anno 2018” e al pagamento del contributo;
d) le imprese che versano in stato di crisi aventi attività sospesa, le imprese in liquidazione, le imprese sottoposte a procedure concorsuali, le imprese che hanno iniziato la loro attività nell’anno 2017 sono esentate dall’obbligo di corrispondere il contributo, e qualora i relativi ricavi delle vendite e prestazioni (Voce A1 del proprio conto economico del bilancio 2016 o di altra scrittura contabile equipollente) siano pari o inferiori a euro 500 mila, non sono tenute alla trasmissione del modello “Contributo SCM – anno 2018”.
Il termine per il versamento del contributo da parte delle imprese tenute allo stesso e la trasmissione del relativo modello “Contributo SCM – anno 2018”, è il 1° aprile 2018.
Le istruzioni operative per il versamento del contributo 2018 e il relativo modello telematico per la comunicazione dei dati anagrafici ed economici da parte di ciascun contribuente sono disponibili nel sito web dall’Agcom.
(Nella foto: Marco Rossignoli)