7 GIUGNO 1991
ORDINANZA DEL PRETORE DI FERRARA
Il pretore, a scioglimento della riserva che precede,
RILEVATO in fatto che con ricorso depositato in data 6 novembre 1990,PAONE MARCELLO, in qualità di titolare dell’emittente radiofonica denominata “Radio Energy” con frequenza di trasmissione sulla lunghezza d’onda di 96,100 MHZ, lamentava che “a causa di sistematiche e ripetute interferenze” procurate dall’emittente radiofonica denominata ”Radio Five” con frequenza di trasmissione sulla lunghezza d’onda di 96,300 MHZ, il bacino di utenza corrispondente all’abitato di Copparo e alle aree limitrofe non era più raggiungibile dalle proprie trasmissioni, con conseguente grave nocumento per l’impossibilità di onorare i contratti pubblicitari già conclusi con operatori commerciali del posto e chiedeva che, per l’effetto, accertata la sussistenza della situazione denunciata e dei presupposti di legge richiesti, l’adito pretore, con provvedimento ex art. 700 cpc, volesse ordinare l’immediata cessazione del lamentato abuso,; che, all’udienza del 12 novembre 1990 si costituiva, in persona del suo legale rappresentante,la convenuta RADIO FIVE, la quale, respingendo ogni addebito nel merito,(facendo rilevare che il rapporto di protezione non evidenziava alcuna situazione interferenziale in Copparo e zone limitrofe tra i segnali delle due emittenti) osservava, tra l’altro che, in caso di accoglimento della domanda attrice, l’eventuale provvedimento del giudice non poteva non tener conto dei limiti ultimamente introdotti dall’art.32, II comma, L.223/90;concludendo per il rigetto del ricorso;che con successivi incarichi, conferiti all’udienza dell’11 dicembre 1990 e del 21 aprile 1991, veniva chiesto al C.T.U. di verificare, mediante i necessari ausili tecnici, sia la sussistenza delle lamentate interferenze sia la possibilità di porre ad esse rimedio nei limiti sanciti dal citato art. 32, II comma,L. 223/90; che il C.T.U., con distinte relazioni tecniche depositate rispettivamente il 15 gennaio 1991 ed il 3 giugno 1991 rispondeva ad entrambi i quesiti demandatigli; che all’odierna udienza, le parti chiedevano che il giudice ponesse in decisione il ricorso;
OSSERVATO, quindi, in diritto che la domanda è fondata e merita dunque di essere accolta; sussistendo, come scritto dal C.T.U. nella prima delle ricordate relazioni peritali, le interferenze lamentate dal ricorrente(… “al punto da rendere difficile l’ascolto ad un 15% dell’utenza ed impedire la ricezione ad un altro 70% circa ..”)dovendosene imputare l‘origine alle trasmissioni di” Radio Five” (… risulta che il degrado della qualità di “Radio Energy” è causato da “Radio Five …”); che la domanda cautelare, si fonda, sui premessi presupposti di fatto, integra puntualmente le condizioni richieste dalla legge per il suo accoglimento, avuto riguardo, quanto al diritto dell’istante (fumus boni iuris), alla libertà di manifestazione del pensiero e di intrapresa economica, che la Carta costituzionale riconosce a tutti i cittadini e che, in forza del detto riconoscimento costituzionale, consentono di configurare in capo a chi le esercita il diritto non solo di svolgere le attività ad esse strumentali – come, nella specie, le trasmissioni radiofoniche – ma di ottenere, anche in via d’urgenza, la necessaria tutela giurisdizionale; quanto al periculum in mora ed alla conseguente imminenza ed irreparabilità del pregiudizio, alle circostanze di fatto allegate e provate dal ricorrente, che testimoniano della intenzione di taluni utenti contrattualmente legati all’emittente, di pervenire, a causa della mancata diffusione del messaggio pubblicitario commissionato, alla risoluzione delle relative intese; e, in generale, all’evidente nocumento che l’attività del ricorrente, in misura non quantificabile e quindi non riparabile, è con tutta probabilità destinata a subire sotto il profilo, non solo della perdita immediata per i contratti già stipulati, ma per quelli eventuali e futuri ,che l’impresa, non potendo garantire un’accettabile qualità di trasmissione nella zona interessata per effetto delle accertate interferenze, non potrà ovviamente stipulare;
quanto infine alle altre condizioni dell’azione(residualità,……………………, esecutività dell’……………………) alla loro incontrastata sussistenza nella specie in esame;che, conseguentemente, alla luce dei limiti all’intervento giurisdizionale posti dal ricordato art. 32; il provvedimento di accoglimento della domanda, deve, non già limitarsi ad una generica ordinanza di cessazione dei disturbi, ma, mirando a rendere compatibili le emissioni interessate, deve, più congruamente attenersi, appunto in conformità alle finalità dettate dal citato articolo, alle soluzioni tecniche suggerite dal perito d’ufficio nell’ultima sua consulenza in data 2 giugno 1991
P.Q.M.
1) Accoglie il ricorso depositato da PAONE MARCELLO nei confronti di “RADIO FIVE” e, per l’effetto, ordina alla citata “RADIO FIVE” in persona del legale rappresentante pro tempore di cessare immediatamente, secondo le modalità enunciate dalla C.T.U. depositata il 3 giugno 1991, dalle interferenze a carico di “RADIO ENERGY” nell’abitato di Copparo e zone limitrofe;
2) Fissa il termine di giorni 60(sessanta) per l’inizio del giudizio di merito.
Si comunichi. Ferrara:7 giugno 1991