7 LUGLIO 1998
SENTENZA N° 1337/98 DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI PESCARA
Nei confronti di:
XY
Imputato
dall’art. 195 comma I e III DPR 153/73 e ss. mm. perché quale legale rappresentante della emittente radiofonica locale “WZ” esercitava un impianto di telecomunicazioni, esattamente, un’antenna montata su traliccio in loc. KK senza essere in possesso della relativa concessione, essendo invece solo per l’impianto di trasmissione sito in loc. HH.
Autorizzazione allo spostamento rilasciata in data 21/05/96
ivi dal 1°/02/95 al 21/05/96
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il Pubblico Ministero: assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Il difensore dell’imputato: proscioglimento perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
MOTIVAZIONE
Dall’istruttoria dibattimentale è emerso, pacifiche e concordi le deposizioni testimoniali dell’Ispett. Della P. di S. Sticca Francesco e dei testi a difesa Battaglia Pierluigi e Di Leonardo Mauro, che l’imputato si è limitato a spostare l’impianto in concessione, in località HH nella vicina località KK senza differenze sostanziali, in particolare senza modificare l’area di copertura del segnale.
Non sembra dunque potersi parlare nella fattispecie di attivazione di nuovo impianto da subordinare ad ulteriore autonoma concessione.
Del resto, come precisato dall’ispettore Sticca, l’autorità amministrativa ha provveduto a contestare l’illecito amministrativo di cui all’art. 218 Cod. Post. irrogando sanzione pecuniaria, motivo per il quale, anche in ossequio al principio di specialità sancito dall’art. 9 legge 689/81, non può ritenersi integrata la contravvenzione ascritta
P.Q.M.
Il Pretore visto l’art. 530 cpp, assolve XY dalla contravvenzione ascrittagli perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.