7 MAGGIO 1987
SENTENZA DEL TAR LAZIO, SEZ. II
– omissis –
DIRITTO. – Col provvedimento in questa sede impugnato, il direttore del circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche di Roma ha ordinato all’emittente radiofonica privata «Radio Onda Sonora» l’immediata disattivazione dell’impianto radioelettrico ubicato in località Rocca di Papa, a seguito dell’accertamento dell’emissione di segnali fissi.
Il provvedimento risulta adottato a norma dell’art. 3 comma 3, d.l. 6 dicembre 1984 n. 807 (convertito con modificazioni, nella l. 4 febbraio 1985 n. 10), che prevede la disattivazione degli impianti di radiodiffusione nel caso in cui le emittenti diffondano trasmissioni meramente ripetitive.
Con la prima censura la ricorrente denuncia la carenza assoluta di qualsiasi potere di disattivazione in capo al direttore del circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche di Roma.
La censura è destituita di fondamento.
Non vi è contestabile, anzitutto, che l’emissione di segnali fissi integri l’ipotesi normativa di cui al menzionato art. 3 comma 3, d.l. e 807 del 1984, in quanto nel concetto di trasmissione meramente ripetitiva rientra anche il caso di diffusioni di segnali costanti e continui.
Non è poi possibile la competenza del direttore del circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche ad emettere il provvedimento di che trattasi.
Benchè, invero, la norma posta a base del provvedimento non ponga alcuna specifica prescrizione di competenza in ordine all’autorità che è chiamata a reprimere la diffusione di trasmissioni meramente ripetitive, non vi è ragione per escludere che la competenza spetti all’organo periferico del Ministero delle poste e telecomunicazioni. In favore dell’anzidetta competenza conduce, peraltro, il disposto dell’art. 240, d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (norma non colpita da alcuna pronuncia d’illegittimità costituzionale) che attribuisce espressamente ai direttori dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche la competenza a reprimere, in via amministrativa, i comportamenti che comunque arrechino disturbi o interferenze alle telecomunicazioni. Nella fattispecie normativa anzidetta può essere infatti ricondotta anche l’ipotesi di trasmissioni meramente ripetitive che integrano un uso delle radiodiffusioni non corrispondente all’interesse pubblico (tanto che è sanzionato dalla legge con la disattivazione degli impianti).
Non meritevole del vaglio della Corte costituzionale, in quanto manifestamente infondata, è la censura che la ricorrente muove all’art. 3 comma 3, d.l. n. 807 del 1984, in relazione all’art. 21 cost. La considerazione che l’emissione di segnali fissi, o comunque ripetitivi, non costituisce certo una manifestazione di pensiero degna di tutela, è sufficiente per rilevare che la disattivazione degli impianti di cui alla disposizione censurata non mira tanto a limitare la libertà di manifestazione del pensiero, bensì a garantire che del mezzo radiotelevisivo si faccia un uso conforme alle potenzialità espressive del mezzo stesso; esigenza, quest’ultima, che non può certamente tollerare, attesa la limitatezza delle bande di frequenza rispetto al numero di quanti ne chiedono l’utilizzazione, l’occupazione di frequenza al solo scopo di mantenere una posizione di sfruttamento cui però non corrisponde alcuna concreta utilità o possibilità di godimento da parte di terzi.
-omissis –
Il ricorso va, pertanto, respinto.