7 maggio 2003
PARERE N. 1483/03 DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. I
OGGETTO: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
Quesito sull’applicazione dell’art. 2, comma 20, della legge 31 luglio 1997, n. 249, relativo alla quotidianità delle trasmissioni informative quale requisito per accedere alle provvidenze previste dagli articoli 4, 7 e 8 della legge 7.8.1990, n. 250 e dell’articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.
VISTA la relazione n. DIE/USE/5769/D6 in data 1° aprile 2003 (trasmessa con nota in pari data del Dipartimento per l’informazione e l’editoria – Ufficio per il Sostegno all’Editoria e ai Prodotti Editoriali prot. n. DIE/USE/5770/D6), con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al quesito indicato in oggetto;
ESAMINATI gli atti e udito il relatore-estensore consigliere Giuseppe Faberi;
PREMESSO :
Riferisce l’Amministrazione che l’articolo 2, comma 20, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dispone: “Ai fini dell’applicazione degli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell’articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, per trasmissioni quotidiane si intendono quelle effettuate nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana, o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre”.
Durante la riunione della Commissione per le provvidenze alle emittenti radiofoniche prevista dall’articolo 4 del d.P.C.M. 15 settembre 1987, n. 410, tenutasi in data 28 novembre 2002, è stato sollevato da alcuni membri della stessa un quesito concernente la circostanza che il requisito del numero minimo di “uscite” da parte delle emittenti possa intendersi realizzato nel caso in cui nel corso di un solo semestre all’anno o per una parte di esso, un’emittente trasmetta propri programmi informativi per cinque giorni la settimana, senza peraltro completare le 120 uscite nel semestre.
L’ufficio, ha rilevato che ai fini della determinazione del requisito per accedere alle provvidenze da parte delle imprese radiofoniche, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 250/90, l’articolo 2, comma 20 della legge 31 luglio 1997, n. 249, prescrive che per trasmissioni quotidiane si intendono quelle effettuate nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni a semestre.
Pertanto il requisito suddetto, a parere dell’ufficio, non si realizza nel caso di trasmissioni di programmi informativi diffusi in numero inferiore ai 120 giorni al semestre. Il riferimento a cinque giorni di trasmissione di programmi informativi la settimana, in analogia con quanto disposto dalla legislazione sulla stampa in materia di numero minimo di uscite delle testate quotidiane, interpreterebbe infatti in senso più favorevole la precedente disposizione normativa che riteneva realizzato il requisito della quotidianità per l’intero anno solare, quale riferimento della richiesta di provvidenze.
Il riferimento ai 120 giorni a semestre sembra quindi introdotto dal legislatore per consentire alle imprese di realizzare il requisito previsto dalla legge, anche con un numero di uscite inferiori alle 5 per tutte le settimane, e sembra che il numero di 120 uscite semestrali sia pertanto il requisito minimo per l’ammissione.
Gli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e l’articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, prevedono che le emittenti radiofoniche e televisive per accedere alle agevolazioni debbano trasmettere “quotidianamente propri programmi informativi” dalle ore 7,00 alle ore 20,00 per i programmi radiofonici e dalle ore 7,00 alle ore 23,00 per i programmi televisivi. In relazione a ciò la richiedente Amministrazione rammenta che il significato di tale disposizione non concedeva – in precedenza – all’autorità amministrativa alcun margine di discrezionalità nell’interpretazione del concetto di quotidianità, precisando altresì che al riguardo il Consiglio di Stato, nell’adunanza generale del 19 gennaio 1995, Sez. I, 2402/94, pronunciando il proprio parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: “Disciplina dei metodi e delle procedure per l’accertamento del possesso dei requisiti per l’accesso da parte delle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva alle provvidenze ai sensi degli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell’articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, nonché delle modalità di erogazione delle stesse provvidenze”, affrontando a tal fine il tema della quotidianità, si era, tra l’altro, pronunciato nel senso che “l’espressione «quotidianamente» contenuta nelle norme primarie, non appare generica o suscettibile di più significati. Essa significa «ciascun giorno dell’anno», come del resto era stata intesa nel d.P.C.M. 15 settembre 1987, n. 410 (art. 2, comma 1, lettera a, n. 5)”.
La nuova disposizione indicata in oggetto si configura pertanto – sempre ad avviso dell’Amministrazione – non come un’interpretazione autentica, ma come una vera e propria disposizione nuova, atta ad equiparare il criterio di quotidianità delle testate giornalistiche radiotelevisive alle testate quotidiane a mezzo stampa, per le quali l’art. 8, comma 8, della legge 25 febbraio 1987, n. 87, prevede quale requisito per l’accesso ai contributi, per quanto riguarda i giornali quotidiani, la pubblicazione di almeno centoventi numeri per semestre, aggiungendo anche che ove evidentemente l’impresa inizi le pubblicazioni nel periodo finale dell’anno e non possa quindi realizzarsi il requisito nell’arco dell’anno stesso, l’impresa può essere ammessa al beneficio per la porzione di anno in cui ha effettuato le pubblicazioni, previa verifica che al termine dell’anno solare, decorrente dalla prima uscita, il quotidiano sia stato pubblicato per almeno duecentoquaranta giorni.
Alla luce di quanto esposto si chiede quindi che il Consiglio di Stato voglia fornire il proprio parere in ordine alla questione se il requisito della quotidianità, come indicato dal comma 20, dell’art. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, possa ritenersi soddisfatto nel caso di trasmissioni effettuate per un periodo dell’anno inferiore al semestre per almeno cinque giorni la settimana, o se invece debba comunque essere raggiunto il numero di centoventi uscite nel semestre (e pertanto l’impresa che abbia trasmesso per meno di centoventi giorni non possa essere ammessa alle provvidenze di legge, anche in analogia con quanto previsto per la stampa come sopra specificato), ovvero se, infine, sempre in analogia con quanto previsto per la stampa, l’impresa che abbia effettuato meno di centoventi uscite nel corso dell’anno, pur effettuando cinque uscite la settimana, possa essere ammessa al beneficio previo accertamento che nel corso del semestre solare, decorrente dalla prima uscita e avente termine naturalmente nell’anno successivo, abbia trasmesso per almeno centoventi giorni.
CONSIDERATO :
In relazione al quesito posto dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri si rileva, anzitutto, che l’interpretazione della norma di cui all’art. 2, comma 20, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può prescindere dalla considerazione che la norma stessa ha inteso (indubbiamente innovando in senso più favorevole per le imprese emittenti ivi contemplate) fornire una definizione “alternativa” del concetto di “trasmissioni quotidiane”.
In precedenza, infatti, come del resto precisato nel parere dell’Adunanza Generale del Consiglio di Stato n. 2402/94 del 19 gennaio 1995 (opportunamente ricordato dall’Amministrazione), al concetto legale di quotidianità non poteva venire attribuito – ai fini che qui interessano – altro significato che quello di “ciascun giorno dell’anno”. Ciò premesso, non può comunque non tenersi presente che – ancorché nell’ambito di una più favorevole definizione legislativa di quotidianità delle trasmissioni cha ha sostituito la precedente, ben più rigorosa – la nuova definizione stessa presuppone pur sempre, logicamente e giuridicamente, che il concetto di quotidianità venga, in ogni caso, rapportato ad un periodo di tempo che abbia, nel corso dell’anno, una durata di una certa consistenza (nella specie concretamente identificata dalla stessa legge nel periodo minimo di un semestre). Ove così non fosse si avrebbe, infatti, l’assurda conseguenza che qualsiasi periodo di “cinque giorni alla settimana” (ancorché minimo, ed ancorché, paradossalmente, “una tantum”) darebbe luogo alla legittimazione ad ottenere “pro quota” i benefici in questione (il che è evidentemente contrario alla stessa “ratio legis”). Ne deriva pertanto che, per quanto concerne il primo aspetto del quesito (se cioè il requisito della quotidianità ex art. 2, comma 20, della citata legge n. 249 del 1997, possa ritenersi soddisfatto anche nel caso di trasmissioni effettuate per un periodo dell’anno inferiore al semestre per almeno cinque giorni alla settimana, ovvero se invece debba, a tal fine, essere comunque raggiunto il numero minimo di almeno centoventi giorni di trasmissione a semestre) la risposta non può che essere in tale ultimo senso (del resto in evidente analogia sistematica con quanto previsto per l’accesso ai contributi in favore dei giornali quotidiani dall’art. 8, comma 8, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come correttamente evidenziato dall’Amministrazione richiedente) avendo la detta frequenza di trasmissione di almeno centoventi giorni al semestre anche l’evidente valenza di requisito minimo di base indefettibile ai fini che qui interessano.
Quanto sopra comporta, peraltro – ad avviso di questo Consesso – che (con riferimento all’ulteriore aspetto del quesito, che evidentemente si riferisce alle imprese che iniziano nuove trasmissioni nel corso del secondo semestre dell’anno solare) si debbano logicamente ammettere “pro quota” ai benefici sopra menzionati, ricorrendone le altre condizioni, pure quelle imprese che, ancorché abbiano effettuato meno di centoventi emissioni nel corso del primo anno di attività pur trasmettendo almeno per cinque giorni alla settimana, possano tuttavia dimostrare che, nel corso del semestre (decorrente dalla prima trasmissione ed avente termine naturalmente nell’anno successivo) abbiano trasmesso per almeno centoventi giorni (in analogia con quanto disposto per la stampa dal menzionato art. 8, comma 8, della legge n. 67 del 1987).
P.Q.M.
Nelle suesposte considerazioni è il parere.
Per estratto dal verbale
IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE
(Licia Grassucci)
Visto
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
(Giovanni Ruoppolo)