E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 170 del 24 luglio u.s.. il Dpcm recante il Regolamento per la concessione di incentivi fiscali (credito d’imposta) agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati, tra l’altro, sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, previsti dal DL n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017. Tale norma prevede che a decorrere dall’anno 2018, alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuino investimenti in campagne pubblicitarie – tra l’altro – sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell’1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi nell’anno precedente, venga attribuito un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e startup innovative. Il successivo decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172 ha, quindi, previsto uno stanziamento di 12,5 milioni di euro per i crediti di imposta spettanti ai soggetti che effettuano investimenti pubblicitari incrementali (cioè il cui valore superi almeno dell’1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi nell’anno precedente) attraverso radio e tv locali nell’anno 2018.
La concessione della maggiorazione (90% anziché 75%) è subordinata al perfezionamento con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea, in pendenza della quale è concessa la misura ordinaria del 75%.
Il Regolamento di cui al Dpcm n. 90/2018 prevede, tra l’altro, che sono ammissibili al credito di imposta gli investimenti incrementali riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effet-tuati nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
In particolare sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte al ROC, e su giornali iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato ROC e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile (in una nota diffusa il 24 luglio 2018 dal Dipartimento per l’Informazione e Editoria della Pre-sidenza del Consiglio dei Ministri si precisa che gli investimenti devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale, ai sensi dell’art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all’art. 1, comma 6, lettera a, numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile).Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia nonché quelle per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo. Ai soli fini dell’attribuzione del credito di imposta le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa. L’agevolazione è concessa a ciascun soggetto, nel rispetto del limite delle risorse di bilancio annualmente stanziate, che costituisce il tetto di spesa da ripartire. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante con un limite individuale per soggetto pari al 2 per cento delle risorse annue destinate agli investimenti sulle emittenti radiofoniche e televisive locali.
Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse.
Per accedere al credito di imposta, gli inserzionisti pubblicitari interessati, nel periodo compreso dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno, presentano un’apposita comunicazione telematica con le modalità definite con provvedimento amministrativo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per l’anno 2018 tale comunicazione telematica deve essere presentata dagli inserzionisti pubblicitari interessati a decorrere dal sessantesimo giorno ed entro il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del DPCM in oggetto nella Gazzetta Ufficiale (e quindi dal 22 settembre 2018 al 22 ottobre 2018). Le imprese radiofoniche e televisive locali associate AERANTI-CORALLO hanno ricevuto dettagliata informativa sulla problematica.
Il testo del DPCM n. 90/2018 è pubblicato nel sito www.aeranticorallo.it, sezione “Normativa”, sottosezione “Norme in materia di pubblicità”.