8 aprile 2000 Decisione n.2054/00 del Consiglio di Stato, Sez. VI

8 APRILE 2000

DECISIONE N.2054/00 DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI

 

Sul ricorso in appello n.3899 del 1998, proposto da TELEMARSICABRUZZO S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Sanino, Rino Caiazzo e Giovanni Pesce, elettivamente domiciliata presso lo studio degli ultimi due in Roma, Via XX Settembre n.1 (Studio legale Ughi e Nunziante),

contro

il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è per legge domiciliato, in Roma, Via Dei Portoghesi, n.12;

e nei confronti

di VideoLazio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Rossignoli e dall’avv. Gino Tomei, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Via Dei Latini n.4

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II, n.5 del 8 gennaio 1998.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato e della Soc. VideoLazio;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 17 dicembre 1999 il Cons. Giuseppe Minicone;

Uditi l’avv. Sanino, l’avv. Rossignoli e l’avv. dello Stato Giordano;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ordinanza in data 16 giugno 1995, il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, Circolo T.T.di Roma, disponeva la disattivazione dell’impianto di radiodiffusione televisiva ubicato in Monte Cavo (RM) ed operante sul CH 67, gestito dalla S.r.l. Telemarsicabruzzo, in applicazione dell’art. 3, commi terzo e quarto, del decreto di concessione di emittenza televisiva in ambito locale rilasciato alla Società predetta, che faceva divieto – pena l’immediata disattivazione – di apportare modifiche alla funzionalità tecnico-operativa degli impianti assentiti.

Avverso detto provvedimento la Società Telemarsicabruzzo proponeva ricorso, notificato il 22 giugno 1995.

Esponeva, in punto di fatto:

– che aveva irradiato, fin dal 1983, programmi televisivi sul canale CH 67 dall’impianto di Monte Cavo;

– che, in data 16.10.1990, aveva ceduto alla S.p.a. Pathè Italia il 95% del capitale sociale della Società controllata Videodiffusione S.r.l. – che concorreva parzialmente alla diffusione di programmi dall’impianto in questione -, stipulando, contestualmente, con la Società cessionaria un contratto di “service” per la manutenzione, gestione e diffusione programmi, riguardante anche la postazione di Monte Cavo irradiante sul CH 67;

– che, a seguito di fallimento della S.p.A. Pathé Italia, aveva riacquistato, dagli organi fallimentari, le quote del capitale sociale di partecipazione nella S.r.l. Videodiffusione (atto di aggiudicazione del 26.11.1993 e successivo atto di vendita del 2.12.1993) e con istanza del 29.11.1993 aveva completato la domanda di rilascio della concessione di radiodiffusione in ambito locale, includendo anche l’impianto di Monte Cavo sul CH 67.

Deduceva, con tre motivi, l’illegittimità dell’atto impugnato per violazione delle leggi 6.10.1990, n.223 e 27.10.1993, n.422 e perché viziato da eccesso di potere sotto diversi profili.

Affermava di aver sempre ed ininterrottamente irradiato programmi sul CH 67 dalla postazione in Monte Cavo (anche se per un biennio in concorso con la Soc. Pathé Italia), per cui sussistevano le condizioni per il rilascio della concessione, ai sensi dell’art. 16 della legge n.223/1990 e successive integrazioni, e che, diversamente da quanto ritenuto dall’Amministrazione, l’impianto, nei cui confronti era indirizzato il provvedimento di disattivazione, era stato acquisito da un soggetto autorizzato.

Con separato ricorso, notificato nella stessa data del 22 giugno 1995, la Soc. Telemarsicabruzzo si gravava avverso il decreto del Ministero PP.TT., in data 14.3.1994, di rilascio in suo favore di concessione di radiodiffusione televisiva in ambito locale, assumendone l’illegittimità nelle parti in cui non comprendeva l’impianto di Monte Cavo con irradiazione sul CH 67 e determinava la misura del canone di concessione dovuto.

Ribadiva che sussistevano, sul piano sostanziale, i presupposti per l’assenso all’esercizio dell’impianto innanzi menzionato.

Deduceva, ancora, l’illegittimità della quantificazione del canone di concessione per violazione degli artt. 3 e 22 della legge n.223/1990, nonché per omessa indicazione dei criteri di determinazione, ed affermava che era stata indebitamente attribuita efficacia retroattiva al provvedimento di concessione.

Con altro ricorso, sempre notificato il 22 giugno 1995 la Società Telemarsicabruzzo, infine, impugnava il decreto del Ministero PP.TT., in data 2.3.1994, di rilascio della concessione di radiodiffusione televisiva in ambito locale alla S.r.l. VIDEOLAZIO, chiedendone l’annullamento nella parte in cui includeva, fra gli impianti assentiti, la postazione di Monte Cavo con irradiazione sul CH 67.

Reiterava, avverso tale ultimo provvedimento, i motivi di doglianza già sviluppati, ribadendo di essere l’unico soggetto avente titolo a trasmettere dall’impianto in questione.

Con la sentenza in epigrafe, il giudice adito, riuniti i tre ricorsi, li respingeva, dichiarando, altresì, il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla doglianza relativa alla determinazione del canone.

Avverso detta decisione ha proposto appello la Soc. Telemarsicabruzzo, riproponendo in questa sede le doglianze già dedotte in primo grado.

Si sono costituiti in giudizio sia il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, che non ha svolto particolari difese, sia la controinteressata Soc. VideoLazio, che ha confutato diffusamente i motivi di appello, chiedendone la reiezione.

Alla pubblica udienza del 17 dicembre 1999 il ricorso è stato trattenuto in decisione

DIRITTO

1. Con il presente atto di appello. La S.r.l. Telemarsicabruzzo si duole della sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto tre suoi ricorsi riuniti, volti, rispettivamente, all’annullamento:

a) del provvedimento in data 19 giugno 1995, recante l’ordine di disattivazione di impianto di radiodiffusione televisiva su CH 67 ubicato in località Monte Cavo;

b) del decreto di concessione di esercizio di radiodiffusione televisiva in ambito locale, rilasciato alla ricorrente il 14 marzo 1994, in quanto non includente l’impianto di Monte Cavo con irradiazione sul CH 67, e relativamente alla determinazione della misura del canone di concessione dovuto;

c) del decreto di concessione di radiodiffusione televisiva in ambito locale, rilasciato in data 2 marzo 1994 alla S.r.l. VideoLazio, in quanto comprensivo dell’impianto di Monte Cavo con irradiazione sul CH 67.

1.1. Il primo giudice, dopo aver rilevato la legittimità dell’atto di disattivazione dell’impianto in questione, quale conseguenza della mancata concessione di esercizio, ha affermato l’insussistenza, nella ricorrente, del titolo ad ottenere detta concessione, in quanto l’impianto stesso, originariamente appartenente alla S.r.l. Videodiffusione (le cui quote di capitale sociale, pari al 95% di proprietà della Telemarsicabruzzo erano state da questa cedute alla S.p.a. Pathé Italia) era stato censito, per gli effetti dell’art. 1, comma settimo quater, della legge n.422/1993, da quest’ultima Società.

Poiché la stessa era stata dichiarata fallita il 22 ottobre 1992, il riacquisto dell’impianto, effettuato da Telemarsicabruzzo, in disparte l’oggetto, costituito da una quota (95%) del capitale sociale, si sarebbe, comunque perfezionato solo il 2 dicembre 1993, oltre, quindi, il termine del 30 novembre 1993, stabilito dall’art. 1, comma quinto della citata legge n.422/1993 per la verifica dei requisiti utili al rilascio del titolo di concessione.

1.2. Quanto alla doglianza circa la determinazione del canone annuo di concessione, il T.A.R. ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, in applicazione dell’art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n.1034.

1.3. Per quel che concerne, infine, al ricorso rivolto contro l’atto di concessione alla Soc. VideoLazio dell’esercizio dell’impianto in questione, lo stesso, in quanto sorretto da vizi di illegittimità derivata, è stato respinto sulla base delle argomentazioni già svolte sopra.

2. Con il primo motivo di appello, l’istante contesta che l’impianto di Monte Cavo sia stato acquistato , come affermato dal provvedimento impugnato, da soggetto non autorizzato, sostenendo, da un lato, che detto impianto era stato censito ai sensi della legge n.223/90 (e, pertanto, rientrava nel novero degli impianti assentibili con concessione ai sensi dell’art.1, comma 2 della legge n.422/93); dall’altro, che sia la Soc. Pathè Italia sia essa stessa erano da annoverarsi tra i soggetti autorizzati ex lege 223/90, onde ricorrevano tutti i presupposti per la concessione stessa, irrilevante dovendosi considerare, a questi fini, l’intervenuto fallimento della Soc. Pathé Italia.

2.1. L’assunto non può essere condiviso.

2.2. Giova premettere che l’art. 1, primo comma, del D.L. 27 agosto 1993, n.323, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n.422, ha riconosciuto la legittimazione ad ottenere la concessione per l’esercizio di impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale ai soggetti già autorizzati a proseguire tale esercizio , in forza dell’art. 32 della legge 6 agosto 1990, n.223.

Ai sensi di quest’ultima norma, l’autorizzazione era rilasciata, subordinatamente alle seguenti condizioni:

a) che il titolare esercisse l’impianto alla data di entrata in vigore della citata legge n.223/90;

b) che avesse inoltrato domanda di concessione entro sessanta giorni da detta data;

c) che, nello stesso termine, avesse reso comunicazione contenente una molteplicità di dati relativi all’impianto, indicati dall’art. 4 del D.L. n.807 del 1984, corredata dalle schede tecniche previste dal D.M. 13 dicembre 1984 (c.d. censimento degli impianti).

Come questa Sezione ha avuto modo più volte di precisare (cfr. per tutte, dec. 28 aprile 1998, n.566), deve, dunque, escludersi che sia legittimato alla concessione il soggetto che, a suo tempo non autorizzato, abbai, successivamente, acquisito l’impianto di diffusione televisiva da soggetto autorizzato, giacché l’interpretazione letterale e sistematica di detta normativa rende evidente che l’autorizzazione provvisoria è stata data ai “soggetti” intesi come persone fisiche e non alle “emittenti” intese come aziende.

3. L’appellante pone, in verità, la diversa questione se, in presenza di un impianto censito da soggetto all’epoca autorizzato alla prosecuzione dell’esercizio, il trasferimento dell’impianto stesso ad altro soggetto, anch’esso autorizzato alla prosecuzione dell’esercizio di impianti di radiodiffusione televisiva in ambito locale sia pure su altre frequenze, conferisca a quest’ultimo legittimazione alla concessione ex art. 1 del D.L. n.323/93 per l’impianto e la frequenza acquisiti.

Tale questione, tuttavia, quale che debba essere la soluzione, non appare rilevante nella fattispecie, posto che è da escludere, in apice, che, nel caso concreto, sussista il presupposto del trasferimento fra soggetti entrambi “autorizzati”.

3.1. Ed invero, non v’è, in primo luogo, dubbio che l’unico soggetto che sia stato, a suo tempo, autorizzato all’esercizio dell’impianto di Monte Cavo sulla frequenza CH 67, sia la S.p.a. Pathé Italia (cessionaria delle quote della Soc. Videodiffusione, titolare dell’impianto stesso), che aveva, del resto, effettuato gli adempimenti richiesti dall’art. 32 della legge n.223/90, ivi compreso il censimento.

Sennonché, l’intervenuto fallimento, nel 1992, di detta Società, ha comportato la decadenza di detta autorizzazione, come si evince chiaramente dall’art. 6, comma 2 –bis, introdotto dalla legge n.422/93 in sede di conversione del DL n.323/93, il quale, impone, appunto, in questi casi, la disattivazione immediata degli impianti, postulando, dunque, il venir meno, in capo al fallito, del titolo autorizzatorio provvisorio per il loro esercizio.

3.2. Ne consegue che, indipendentemente da ogni questione circa la data di perfezionamento del negozio di trasferimento di detto impianto (se anteriore al 30 novembre 1993, come sostiene Telemarsicabruzzo, o posteriore a tale data, come afferma il T.A.R.), lo stesso, in quanto proveniente dalla procedura esecutiva sulla massa fallimentare, è pervenuto all’acquirente da un soggetto ormai sprovvisto del titolo autorizzatorio, onde non sussiste l’elemento fondamentale della tesi sostenuta dall’appellante.

4. Le anzidette conclusioni non mutano, del resto, neppure ove si volesse accedere all’assunto dell’istante, secondo il quale l’impianto de quo sarebbe sempre appartenuto alla Soc. Videodiffusione (tuttora in bonis), posto che non contestato che quest’ultima non sia mai stata titolare dell’autorizzazione, non avendo effettuato, a tacer d’altro, alcuno degli adempimenti prescritti dalla legge n.223/90.

5. Ugualmente irrilevante appare la circostanza (invocata dall’appellante) che essa abbia concorso alle trasmissioni, sullo stesso canale 67, insieme con la Soc. Pathé Italia, dal momento che tale circostanza, in assenza di autorizzazione, concreterebbe solo un esercizio abusivo dell’impianto da parte della Telemarsicabruzzo, inidoneo a fondare la legittimazione a richiedere la concessione.

6. L’infondatezza delle censure mosse al diniego di concessione all’appellante dell’impianto di Monte Cavo reca con sé il rigetto, anche, dei motivi di gravame proposti contro la concessione dello stesso impianto alla controinteressata Soc. VideoLazio, incentrati esclusivamente su vizi di illegittimità derivata dalla illegittimità di detto diniego.

7. Appare inammissibile, infine, la mera riproposizione delle doglianze già svolte in primo grado contro la determinazione dell’ammontare annuo delle tasse governative e del canone (relativi, oltre tutto alla concessione di altri impianti), posto che l’appellante non si è dato carico di confutare la pronuncia del TAR., che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla specifica materia.

Tale conclusione è , comunque, condivisibile, dal momento che la Società ricorrente ha introdotto, sul punto, una controversia attinente esclusivamente alla individuazione di quale sia la disciplina di determinazione del canone, prevista dal legislatore in relazione allo specifico atto di concessione, che, ai sensi dell’art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

8. Per tutte le considerazioni esposte, l’appello va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Si ravvisano motivi di equità per compensare integralmente fra le parti le spese del grado di giudizio

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, come specificato in motivazione, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.