8 febbraio 2002 Sentenza n. 242 del TAR Abruzzo, sezione Pescara

8 febbraio 2002

Sentenza n.242 del TAR Abruzzo, Sez.Pescara

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, composto dai seguenti magistrati

Dr. Antonio CatoniPresidente
Dr. Michele EliantonioComponente
Dr. Mario Di GiuseppeComponente

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso n°39 del 2002, proposto dalla società ERICSSON, previa adozione di provvedimento cautelare, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano De Feo, Franco Alesi, Gennaro Contardi,

contro

il comune di Pescara, rappresentato e difeso dall’avv. Paola Di Marco,

per l’annullamento

del provvedimento del 27 novembre 2001 con cui sono state sospese le richieste di concessione edilizia per l’installazione di impianti di telefonia mobile;

della deliberazione n.161 del comune di Pescara nella parte in cui si è deciso di sospendere ogni decisione in relazione alle SRB di telefonia mobile;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito in camera di consiglio il Presidente relatore ed uditi, altresì, l’Avv. De Feo per la società ricorrente e l’avv. Paola Di Marco per l’amministrazione;

Ritenuto che, stante la chiara fondatezza del ricorso, sussistono i presupposti richiesti dalla legge 21 luglio 2000 per assumere una decisione succintamente motivata;

Considerato in fatto e diritto quanto segue:

Il comune intimato ha deliberato di adottare un regolamento per minimizzare gli effetti dell’inquinamento elettromagnetico per la popolazione alla stregua di quanto previsto dall’art.8 della legge 36/2000 e nelle more ha sospeso qualsiasi decisione sulle richieste di impianto di SRB per telefonia cellulare, comunicando tale decisione alla società ricorrente con il provvedimento impugnato.

La società ricorrente ritiene in parte qua lesiva la deliberazione e l’ha impugnata, chiedendo, altresì il risarcimento dei danni.

Va precisato al riguardo che questa sezione con sentenze 170/2002 e segg. assunte nella camera di consiglio del 20.12.2001, alle cui motivazioni il collegio può integralmente riportarsi, ha accolto vari ricorsi precisando i limiti e le possibilità che hanno i comuni in materia di impianti per telefonia cellulare.

In tale occasione il TAR ha precisato tra l’altro che i comuni sono tenuti al rispetto dei principi generali in materia e che non possono introdurre surrettiziamente norme che appaiono come di loro competenza ma che sono in realtà di competenza delle regioni o dello Stato.

In questa prospettiva non è certo possibile introdurre una generale norma di salvaguardia in attesa dell’adozione di un non meglio precisato regolamento che disciplini la materia, specie tenendo conto della circostanza che la regione con propria legge ha invitato i comuni ad adottare norme transitorie in materia per la possibilità di soddisfare le richieste che dovessero pervenire nelle more dell’adozione del regolamento di che trattasi.

Alla stregua delle argomentazioni contenute in quelle decisioni è evidente che anche il provvedimento oggi all’esame del collegio è illegittimo e va annullato.
La società ricorrente formula anche richiesta di risarcimento dei danni, precisando che esse sono dovute in relazione al ritardo dell’attivazione degli impianti rispetto ai quali ha assunto precisi impegni con il Ministero delle Poste, chiedendo in mancanza che il danno sia determinato a mezzo di CTU.

Sotto questo profilo va precisato che, su analoga richiesta della medesima società ricorrente nei confronti del comune di S. Giovanni teatino questa sezione ha precisato che in materia, anche per il semplice ritardo, possono emergere danni che devono essere risarciti.

In tale occasione ha rilevato il collegio che nell’accordo quadro che la ricorrente ha stipulato con la società committente (WIND) che ha assunto gli impegni di cui si è fatto cenno con il ministero delle Poste, i termini di pagamento per il fornitore (la soc. ERICSSON) sono strettamente correlati alla realizzazione a all’attivazione degli impianti per cui ogni ritardo determina una perdita di introiti nel periodo, suscettibile di arrecare danni.

Sotto siffatto profilo come sotto altri aspetti riguardanti gli impegni assunti con la committente Wind, la ERICSSON ha, quindi, certamente subito un danno per il ritardo che si è frapposto tra la richiesta che poteva ragionevolmente essere evasa nel termine di 90/120 gg. e la data nella quale la società stessa sarà formalmente autorizzata all’impianto.

In base, pertanto, alla somma che doveva essere corrisposta dalla Committente WIND per l’attivazione dell’impianto in questione ed ai giorni di ritardo che il comune ha indebitamente frapposto sospendendo il rilascio dell’autorizzazione, l’amministrazione comunale, tenendo conto delle norme vigenti in materia di ritardo nell’adempimento delle prestazioni, dovrà proporre alla società ricorrente il pagamento di una somma congrua nel termine di gg.30 dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

In mancanza di accordo, ai sensi di quanto stabilito dal n°2 dell’art.35 del D.Lgsl. n.80 del 31.3.1998, siccome novellato dall’art.7 della legge 205 del 2000, con il ricorso di cui all’art.27 del T.U.1054/1924, la società ricorrente potrà richiedere a questo giudice la determinazione della somma dovuta.

Il ricorso nei suddetti limiti del risarcimento dei danni deve, perciò, essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione di Pescara, accoglie il ricorso e per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento e condanna il comune di Pescara al risarcimento dei danni in favore della ricorrente mediante la proposizione di una congrua somma determinata d’accordo con la ricorrente medesima, nei sensi di cui in motivazione.

Condanna altresì il comune a rimborsare alla ricorrente le spese e gli onorari del presente giudizio, liquidate in complessivi 2000 Euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara il 24.02.2002.