8 GENNAIO 1998 SENTENZA N° 5/98 DEL TAR LAZIO, SEZIONE II
sui ricorsi nn. 8436, 8464, 8467 reg. sez. 19995 proposti dalla S.r.l. TELEMARSICABBRUZZO, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Angeloni, Giuseppe Guarino e Giovanni Pesce ed elettivamente domiciliata presso il primo in Roma, via Germanico, n. 168; contro il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, costituitosi in giudizio rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato; e nei confronti della S.r.l. VIDEOLAZIO, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv.to Marco Rossignoli; per l’annullamento – del provvedimento in data 19.6.1995 recante l’ordine di disattivazione di impianto di radiodiffusione televisiva su CH 67 ubicato in Monte Cavo (RM); – del decreto di concessione di esercizio di radiodiffusione televisiva in ambito locale rilasciato alla Società ricorrente il 14.3.1994, in parte “de qua”; – del decreto di concessione di radiodiffusione televisiva in ambito locale rilasciato in data 2.3.1994 alla S.r.l. VIDEOLAZIO, in parte “de qua”; Visti i ricorsi ed i relativi allegati; visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e della controinteressata Società VIDEOLAZIO; Visti gli atti tutti della causa; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Nominato relatore per la pubblica udienza del 5 novembre 1997 il Consigliere Polito Bruno Rosario; Uditi per la parti gli avv.ti Pesce e Rossignoli; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: FATTO Con ordinanza in data 16.6.1995 il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, Circolo T.T. di Roma, disponeva la disattivazione dell’impianto di radiodiffusione televisiva ubicato in Monte Cavo (RM) ed operante sul CH 67, gestito dalla S.r.l. TELEMARSICABBRUZZO, in applicazione dell’art. 3, commi terzo e quarto, del decreto di concessione di emittenza televisiva in ambito locale rilasciato alla Società predetta che fa divieto – pena l’immediata disattivazione – di apportare modifiche alla funzionalità tecnico-operativa degli impianti assentiti. Avverso detto provvedimento la Società TELEMARSICABBRUZZO ha proposto il ricorso rubricato al n. 8436/95. Espone in punto di fatto di aver irradiato fin dal 1983 programmi televisivi sul canale CH67 dall’impianto di Monte Cavo; che in data 16.10.1990 cedeva alla S.p.a. PATHE’ ITALIA il 95% del capitale sociale della Società controllata VIDEODIFFUSIONE S.r.l. che concorreva parzialmente alla diffusione di programmi dall’impianto in questione stipulando contestualmente con la Società cessionaria un contratto di “service” per la manutenzione, gestione e diffusione programmi riguardante anche la postazione di Monte Cavo irradiante sul CH 67. A seguito di fallimento della S.p.a. PATHE’ ITALIA la Società ricorrente riacquistava dagli organi fallimentari le quote del capitale sociale di partecipazione nella S.r.l. VIDEODIFFUSIONE (atto di aggiudicazione del 26.11.1993 e successivo atto di vendita del 2.12.1993) e con istanza del 29.11.1993 completava la domanda di rilascio della concessione di radiodiffusione in ambito locale includendo anche l’impianto di monte Cavo sul CH 67. Deduce con tre motivi l’illegittimità dell’atto impugnato per violazione delle leggi 6.10.1990, n. 223 e 27.10.1993, n. 422 e perché viziato da eccesso di potere sotto diversi profili. Afferma di aver sempre ed ininterrottamente irradiato programmi sul CH 67 dalla postazione di Monte Cavo – anche se per un biennio in concorso con la Soc. PATHE’ ITALIA – sussistendo, quindi, le condizioni per il rilascio della concessione ai sensi dell’art. 16 della legge n. 223/1990 e successive integrazioni e che, diversamente da quanto ritenuto dall’Amministrazione, l’impianto nei cui confronti è indirizzato il provvedimento di disattivazione non è stato acquisito da un soggetto non autorizzato. Con il ricorso rubricato al n. 8464/95 la Soc. TELEMARSICABBRUZZO si è gravata avverso il decreto del Ministero PP.TT. in data 14.3.1994 di rilascio in suo favore di concessione di radiodiffusione televisiva in ambito locale, assumendone l’illegittimità nelle parti in cui non comprende l’impianto di Monte Cavo con irradiazione sul CH 67 e determina la misura del canone di concessione dovuto. Ribadisce, con considerazioni già esposte nel ricorso n. 8436/95, che sussistevano sul piano sostanziale i presupposti per l’assenso all’esercizio anche dell’impianto innanzi menzionato. Deduce l’illegittimità della quantificazione del canone di concessione per violazione degli artt. 3 e 22 della legge n. 223/1990, nonché per omessa indicazione dei criteri di determinazione ed afferma, con separato motivo, che è stata indebitamente attribuita efficacia retroattiva al provvedimento di concessione. Con ricorso n. 8467/95 la, Società TELEMARSICABBRUZZO ha, infine, impugnato il decreto del Ministero PP.TT. 2.3.1994, di rilascio della concessione di radiodiffusione televisiva in ambito locale alla S.r.l. VIDEOLAZIO, chiedendone l’annullamento nella parte in cui include fra gli impianti assentiti la postazione di Monte Cavo con irradiazione sul CH 67. Ha reiterato avverso tale ultimo provvedimento motivi di doglianza già sviluppati nel ricorso n. 8464/95, ribadendo di essere l’unico soggetto avente titolo a trasmettere dall’impianto in questione. Con memoria unica depositata il 15.3.1996 la Società ricorrente ha puntualizzato le proprie tesi difensive. Con ordinanza n. 1111/96 del 27.3.1996 è stata disposta li riunione dei ricorsi ed è stato ordinato alla Soc. TELEMARSICABBRUZZO di depositare documenti ritenuti utili ai fini della decisione. Si è costituito in resistenza il Ministero PP.TT. che ha depositato documenti relativi all’oggetto del contendere. Si è, altresì, costituita in giudizio la controinteressata Soc. VIDEOLAZIO che con le proprie note difensive ha contrastato i motivi di impugnativa e chiesto la reiezione dei proposti gravami. All’udienza di discussione le parti hanno insistito nelle rispettive tesi difensive. DIRITTO 1) Stante l’evidente rapporto di connessione soggettiva ed oggettiva ricorsi possono essere riuniti per la contestuale decisione. 2) Il ricorso rubricato al n. 95/8436, diretto contro l’ordinanza del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, Circolo Costruzioni T.T. di Roma, in data 10.6.1995, con la quale è stata ordinata la disattivazione dell’impianto televisivo gestito dalla ricorrente Soc. Telemarsicabbruzzo in Monte Cavo ed operante sul canale 67/UHF, è infondato. La Società istante, alla data di adozione del provvedimento repressivo, utilizzava la predetta frequenza in assenza di titolo abilitativo rilasciato dall’Amministrazione P.T. Si rileva, infatti, nella scheda annessa al concessione di radiodiffusione televisiva in ambito locale rilasciato alla ricorrente in data 14.3.1994, che l’impianto ubicato in Monte Cavo è stato escluso dal novero di quelli utilizzabili per l’attività di impresa perché “acquistato da soggetto non autorizzato”. L’Amministrazione P.T. ha, pertanto, correttamente adottato la misura di inibitoria delle trasmissioni sul CH 67 con richiamo all’art. 3, punti 3) e 4) del decreto di concessione recanti il divieto di apportare modifiche alla funzionalità tecnica ed operativa degli impianti assentiti pena la disattivazione – tenuto, altresì, conto che l’art. 195, sesto comma, del D.P.R. 29.3.1973, n. 156, nel testo sostituito dall’art. 30, comma settimo, della legge 6.8.1990, n. 223, sanziona con il sugellamento e la rimozione dell’impianto ogni indebita utilizzazione di radiofrequenze. In ricorso sono sviluppati motivi a sostegno del titolo della Soc. Telemarsicabbruzzo ad ottenere la concessione di radiodiffusione televisiva anche per l’impianto di Monte Cavo operante sul CH 67. Dette doglianze possono, tuttavia, assumere rilievo in sede di sindacato della legittimità dell’atto di diniego al riguardo opposto dal l’Amministrazione P.T., ma non mettono in discussione la validità del provvedimento di disattivazione che costituisce scelta dovuta e vincolata dell’organo preposto al controllo dell’utilizzazione dell’etere in presenza di attività di radiodiffusione esercitata in fatto e non assistita dal formale titolo abilitativo. 3) Con il ricorso rubricato al n. 8464/95 la Società Telemarsicabruzzo deduce l’illegittimità del decreto rilasciato il 14.3.1994 per l’esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale nella parte in cui ha escluso dall’elenco degli impianti assentiti la postazione di Monte Cavo, operante sul CH 67. Il menzionato provvedimento è applicativo della disciplina dettata dall’art. 32 della legge 23.8.1990, n. 223 – successivamente integrata dall’art. 1 della legge 27.10.1993, n. 422 – tesa a regolarizzare la posizione dei soggetti che alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 223/1990, esercitavano l’attività di radiodiffusione a livello locale o nazionale. Con riguardo all’oggetto della presente controversia costituiscono requisiti ai sensi delle richiamate prescrizioni per poter beneficiare dello speciale regime transitorio: a) l’effettivo e diretto esercizio degli impianti da parte del soggetto che richiede la concessione alla data di entrata in vigore della legge n. 223/1990; b) l’aver assolto l’onere di censimento degli impianti medesimi entro il termine stabilito dall’art. 32, primo comma, della legge n. 223/1990; c) la sussistenze dei su riferiti requisiti nei confronti del soggetto da cui l’emittente interessata abbia in prosieguo acquisito impianti di radiodiffusione (art. 1, secondo comma, penultimo periodo, della legge n. 422/1993). Emerge dal su accennato quadro normativo che trova la sua ragion d’essere nell’esigenza di cristallizzare la situazione esistente alla data di entrata in vigore della legge n. 223/1990 nel settore della radiodiffusione privata, stante il carattere derogatorio della disciplina transitoria ad ogni criterio di valutazione comparativa per l’assegnazione delle frequenza disponibili – che, ai fini dell’utile perfezionamento del procedimento concessorio, deve sussistere uno stretto rapporto di correlazione fra esercizio dell’impianto e titolarità del medesimo. Quanto al dato temporale detta posizione legittimante deve collegarsi al momento di entrata in vigore della legge n. 223/1990; deve, inoltre, trovare riscontro nel censimento effettuato ai sensi dell’art. 32, primo comma, della legge 223/1990, e permanere all’atto del rilascio del titolo di concessione. Proprio in relazione al carattere di specialità nella normativa in esame la giurisprudenza amministrativa ha interpretato la locuzione “soggetti autorizzati” utilizzata dall’art. 1 della legge n. 422/1993 per individuare la cerchia dei beneficiari del regime transitorio ivi dettato, in senso soggettivo-formale, con la conseguenza che sono abilitati ad ottenere la concessione le emittenti che, al momento del rilascio, versino – quanto a ragione sociale e titolarità degli impianti – nella medesima situazione in cui si trovavano alla data di produzione della domanda, ovvero li abbiano acquisiti da soggetti a loro volta in possesso dei su esposti requisiti (Cons. St., Sez. VI^, n. 341 del 21.2.1997; n. 1756 del 23.12.1996; Sez. I^. n. 1235 del 6.7.1994). Tale conclusione trova del resto conforto in un criterio interpretativo di carattere sistematico della disciplina introdotta dall’art. 1 della legge n. 422/1993, atteso che al comma settimo “quater” dell’articolo predetto; è stata prevista – con eccezione al regime ordinario espressamente codificata – la possibilità di ottenere la concessione da parte di un soggetto non originariamente autorizzato nella sola ipotesi in cui allo stesso vengano conferite almeno tre emittenti locali,- ciascuna delle quali abbia assolto gli obblighi di censimento stabiliti dall’art. 1 della legge n. 223/1990. Con riguardo alla fattispecie in esame deve rilevarsi che la Società Telemarsicabruzzo, in sede di presentazione dell’originaria istanza di concessione, non indicò fra gli impianti censiti quello di Monte Cavo operante sul CH 67. Di detto impianto era, invero, titolare la S.r.l. Videodiffusione, le cui quote di capitale sociale erano di proprietà della Soc. Telemarsicabruzzo nella misura del 95%. La predetta partecipazione societaria fu ceduta dalla S.r.l. Telemarsicabruzzo con atto del 16.10.1990 alla S.p.a. Pathè Italia. Quest’ultima si diede carico di censire l’impianto di cui intendeva avvalersi per gli effetti dell’art. 1, comma settimo “quater” della legge n. 422/1993. In data 22.10.1992 la Società Pathè Italia fu dichiarata fallita e, in sede di liquidazione dell’attivo, la Soc. Telemarsicabruzzo si aggiudicò in data 26.11.1993 il 95% del capitale sociale della S.r.l. Videodiffusione, cui fece seguito il 2.12.1993 la stipula dell’atto di acquisto. Alla stregua delle su descritte vicende relative all’impianto di Monte Cavo operante sul canale 67 l’Amministrazione P.T. ha correttamente accertato l’insussistenza dei presupposti per la sua inclusione nel decreto concessorio rilasciato alla Società istante. Va, in primo luogo, osservato che – anche ad accedere alla tesi della ricorrente circa la validità agli effetti dell’art. 32 della legge n. 223/1990 del censimento dell’impianto di Monte Cavo effettuato dalla Pathè Italia S.p.a. – che l’impianto medesimo è rimasto sempre nella titolarità di un soggetto diverso, la Radiodiffusione S.r.l., rispetto al richiedente la concessione mentre, come in precedenza esposto, l’applicazione del regime transitorio dettato dall’art. 32 della legge n. 223/1990, come integrato dall’art. 1 della legge n. 422/1993, richiede che, a partire dal momento del censimento e fino al perfezionamento del provvedimento concessorio, l’utilizzatore dell’impianto si identifichi con il titolare giuridico dello stesso. La Società Telemarsicabruzzo, inoltre, si è aggiudicata le quote del capitale sociale di Videodiffusione S.r.l. per effetto di provvedimento del giudice delegato alla procedura fallimentare del 26.11.1993, ma l’effetto traslativo delle quote – come da statuizione contenuta nello stesso provvedimento del giudice delegato e secondo i principi che regolano la vendita per incanto di beni assoggettati a procedure esecutive (cfr. in particolare artt. 540, 585 e segg. c.p.c., cui rinvia l’art. 105 della legge n. 267/1942) – è avvenuto per effetto di successivo negozio di cessione del 2.12.1993. Anche ad ammettere la sufficienza – secondo le prospettazioni della ricorrente – della sola partecipazione al capitale sociale onde poter includere l’impianto della Società controllata fra quelli da assentire secondo il disposto di cui all’art. 1, comma secondo, penultimo periodo della legge n. 422/1993, l’acquisto delle quote si è tuttavia perfezionato oltre il termine del 30.11.1993., stabilito dall’art. 1, comma quinto, della legge predetta per la verifica dei requisiti utili al rilascio del titolo di concessione. Per le considerazioni che precedono la determinazione del Ministero P.T. di escludere l’impianto di Monte Cavo dal novero di quelli da assentire in favore della Società istante non si configura viziata nei dedotti motivi di violazione dell’art. 32 della legge n. 223/1990 come integrato dall’art. 1 della legge n. 422/1993; trattandosi, inoltre, di statuizione strettamente vincolata a prestabiliti parametri normativi, non rilevano le censure di eccesso di potere sotto diversi profili formulate avverso la stessa, trattandosi di vizio peculiare agli atti espressione di potestà discrezionale. 4) Con separati motivi la Soc. Telemarsicabruzzo contesta le statuizioni contenute nell’impugnato decreto del 14.3.1994 relative al pagamento del canone annuo di concessione. La Società istante introduce, in particolare, un sindacato sulla corretta quantificazione secondo i parametri stabiliti dall’art. 22 della legge 6.8.1990, n. 223 – del canone dovuto a seguito del rilascio di concessione per l’esercizio di attività di radiodiffusione televisiva in ambito locale con riferimento sia ai criteri osservati, che all’arco temporale assunto a riferimento. L’insorta controversia attiene alla corretta interpretazione della disciplina normativa che fissa in via immediata l’entità del canone dovuto per l’esercizio dell’attività di radiodiffusione, senza lasciare alcuno spazio di discrezionalità all’Amministrazione quanto alla determinazione del regime tariffario. La questione oggetto del contendere esula, quindi, dalla sfera di giurisdizione esclusiva attribuita al giudice amministrativo in materia di concessioni di beni e servizi, atteso che l’art. 5 della legge 6.12.1971, n. 1034, con espressa previsione, fa salva la cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria per tutte le controversie relative ad indennità, canoni ed ogni altro corrispettivo che si colleghi ai cennati rapporti concessori. Come in precedenza accennato l’obbligo di contribuzione discende in via immediata dalla disciplina al riguardo dettata dall’art. 22 della legge n. 223/990 e si controverte sull’interpretazione che di detta normativa ha dato l’Amministrazione P.T. al fine di pervenire alla quantificazione del canone con riguardo sia all’importo complessivo che al periodo di contribuzione, senza che ciò implichi l’esercizio di una sfera di discrezionalità cui possano collegarsi situazioni soggettive di interesse legittimo tutelabili avanti il giudice amministrativo (cfr. questa Sezione n. 1944/95 del 19.12.1995 in fattispecie analoga; Corte di Cassazione, SS.UU., n. 12164 del 10.12.1993). 5) Con il ricorso rubricato al n. 8467/95 la Soc. Telemarsicabruzzo si è gravata avverso il decreto 2.3.1994 di rilascio della concessione di radiodiffusione televisiva in ambito locale in favore della S.r.l Videolazio, chiedendone l’annullamento nella parte in cui ha assentito in favore di quest’ultima l’esercizio dell’impianto di monte Cavo con irradiazione sul CH 67. A sostegno della illegittimità in parte “de qua” del provvedimento in questione sono riproposti i motivi già sviluppati nel ricorso n. 8464/95 e tesi a fondare l’esclusivo titolo della Soc. ricorrente ad irradiare programmi dalla postazione e sulla frequenza predette; all’accertata infondatezza dei cennati motivi per le considerazioni di cui al punto 4) della presenta motivazione segue la reiezione anche del ricorso n. 8467/95. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio fra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. Sezione 2^: – dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe nn. 8436, 8464, 8467 del reg. sez. 1995 proposti dalla S.r.l. Telemarsicabbruzzo; – respinge i ricorsi medesimi; – compensa fra le parti le spese del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. |