8 maggio 2000 Atti di promovimento del giudizio della Corte n. 20/2000 Ricorso per conflitto di attribuzione della provincia autonoma di Trento

8 maggio 2000

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE N.20

Ricorso per conflitto di attribuzione della provincia autonoma di Trento

Ricorso

della provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro-tempore Lorenzo Dellai, autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. 974 del 20 aprile 2000, (all.1), rappresentata e difesa – come da procura speciale del 27 aprile 2000 (rep. n. 024437) rogata dal dott. Tommaso Sussarellu, Ufficiale rogante della provincia stessa (all. 2) – dagli avvocati Giandomenico Falcon di Padova e Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell’avv. Manzi, via Gonfalonieri n. 5;

Contro

il Presidente del Consiglio dei Ministri, per la dichiarazione che non spetta allo Stato, in relazione al territorio della ricorrente provincia, di approvare con delibera dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni la integrazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, senza intesa con la provincia e senza motivazione sulla necessità di provvedere unilateralmente, e per il conseguente annullamento della delibera di tale autorità del 23 febbraio 2000, n. 95/00/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2000 (all. 3), nella parte in cui essa in tali condizioni approva la predetta integrazione del piano di assegnazione delle frequenze relativo al territorio della provincia autonoma di Trento per violazione:

– dell’art. 2, dell’art. 4, dell’art. 8, nn. 4, 5 e 6, dell’art. 16 e dell’art. 102 d.P.R. 31 agosto 1 972, n. 670;

– delle relative norme di attuazione. con particolare riferimento all’art. 10, ultimo comma, d.P.R. 1° novembre 1973, n. 691;

– del principio di leale cooperazione e della sentenza della Corte costituzionale 24 gennaio 1991, n. 21;

– dell’art. 2, comma 6, legge 31 luglio 1997, n. 249, e dell’art.l, comma 3, legge 30 aprile 1998, n. 122.

FATTO E DIRITTO

La presente impugnazione fa seguito ai ricorsi con i quali la ricorrente provincia ha impugnato le delibere della stessa autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 30 ottobre 1998, n. 68 (piano nazionale di assegnazione delle frequenze perla radiodiffusione televisiva), e del 14 luglio 1999, n.105 (integrazione dei piano nazionale di assegnazione delle frequenze per fa radiodiffusione televisiva), che con la deliberazione n. 95 del 2000 vengono ulteriormente integrate.
Sia consentito, stante la stretta connessione tra i ricorsi, di rinviare a quanto premesso in fatto nel ricorso avverso la deliberazione n. 68 del 1998 per quanto riguarda il richiamo delle potestà statutarie, come precisate dalle norme di attuazione, che fondano la competenza provinciale nella materia in questione.
Conviene invece qui di nuovo espressamente ricordare che in particolare in relazione al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva sono riconosciute alla provincia autonoma di Trento alcune specifiche garanzie di livello costituzionale, sulla base e sulla scorta della giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte costituzionale.
In effetti, con la sentenza 24 gennaio 1991, n. 21, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 14, della legge 6 agosto 1990; n. 223, nella parte in cui esso non prevedeva l’intesa fra lo Stato e le Province autonome di Bolzano e di Trento relativamente alla localizzazione degli impianti di cui al settimo comma dello stesso art. 3.
A seguito di tale decisione, la necessità dell’intesa è stata poi ribadita dall’art. 2, comma 6, della legge n. 249 del 1997, che ne ha evidenziato un ulteriore fondamento costituzionale nella esigenza “di tutelare le minoranze linguistiche”. La disciplina dell’intesa è stata infine sviluppata e precisata dall’art. 1, comma 3, della legge 30 aprile 1998, n. 122, secondo il quale l’autorità per le garanzie nelle comunicazioni “promuove apposite iniziative finalizzate al raggiungimento dell’intesa”. La stessa autorità ha inoltre il potere di adottare il piano nazionale di assegnazione delle frequenze “anche in assenza dell’intesa …, con le province autonome di Trento e Bolzano …, qualora detta intesa non sia raggiunta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dello schema di piano”; ma essa deve comunque indicare “i motivi e le ragioni di interesse, nazionale che hanno determinato la necessità di decidere unilateralmente”.
Si noti che la stessa Corte costituzionale aveva precisato, nella sentenza n. 21 del 1991, che, “di fronte ai preminenti interessi alla sollecita approvazione e realizzazione del piano ed allo sfruttamento ottimale delle radiofrequenze”, l’intesa da essa dichiarata costituzionalmente necessaria non poteva “esser concepita in senso “forte”, e cioè nel senso che il mancato raggiungimento di essa sia di ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento”.
La legge n. 122 del 1998 ha dunque chiarito quello che già pacificamente discendeva dal principio costituzionale di leale cooperazione (v. sentt. della Corte costituzionale n. 204 del 1993 e n. 116 del 1994), cioè che, qualora non si raggiunga l’intesa, l’autorità deve motivare sulle ragioni di interesse nazionale che rendono necessario procedere in assenza dell’intesa.
Nei ricorsi avverso le deliberazioni della autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 30 ottobre 1998, n. 68, e del 14 luglio 1999, n. 105, la provincia autonoma di Trento ha fatto valere un vizio ed una lesione delle proprie prerogative costituzionali consistenti nel fatto che tale autorità, pur senza negare, in linea di principio, la   necessità dell’intesa, ed anzi pur espressamente dichiarando rispettata la procedura stabilita dall’art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249 come integrato dall’art. 1, commi 2 e 3, della legge 1998, n. 122, a salvaguardia delle competenze e delle prerogative delle regioni e delle province autonome, aveva tuttavia nei fatti provveduto quando tali intese non erano – almeno per quanto riguarda la provincia di Trento – maturate affatto.
Nè d’altronde, mancando la consapevolezza di procedere senza l’intesa, vi era alcuna motivazione su eventuali – ancorchè difficilmente prospettabili – esigenze di interesse nazionale che rendessero necessario il non accoglimento delle istanze prospettate dalla provincia.
Ora, anche la delibera “integrativa” n. 95 del 23 febbraio 2000 è affetta dallo stesso vizio. In effetti nelle premesse della deliberazione, pur senza parlare esplicitamente di “intese” intercorse, si ritiene tra l’altro “che i siti considerati nella pianificazione, individuati nel rispetto delle procedure stabilite dall’art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, come integrato dall’art. 1, commi 2 e 3, della legge 1998 n. 122, a salvaguardia delle competenze e delle prerogative delle regioni e delle province autonome, soddisfano le esigenze sia della radiodiffusione analogica sia della radiodiffusione con tecnica digitale”.
In definitiva, a quel che si legge, anche in questa occasione l’autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha ritenuto che si fosse raggiunta l’intesa con la provincia autonoma di Trento: ma come ciò possa essere accaduto rimane anche in questa circostanza un mistero, dato che alla provincia ciò non risulta affatto, ed anzi risulta chiaramente il contrario. In particolare, non solo nessuna intesa ma anche nessun contatto risulta alla provincia intercorso con l’autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione alla deliberazione del 23 febbraio 2000.
Nel merito, poi, la cosiddetta ulteriore integrazione non risulta superare i motivi di perplessità che la provincia aveva espresso in relazione alle precedenti delibere. Tali motivi non sono venuti meno a seguito dei chiarimenti intercorsi tra la provincia e l’autorità in relazione alla delibera n. 105/99, in esito ai quali il presidente dell’autorità ha affermato che i siti, a suo tempo proposti dalla provincia sono stati recepiti dal piano.
Infatti, non è ancora garantita la copertura radioelettrica prevista dalla originaria proposta provinciale, come risulta dal fatto che per i 99 siti sui quali sono previsti impianti con ERP inferiore ai 200 W i parametri radioelettrici devono ancora essere definiti. Non essendo il piano ancora definitivo, non può poi essere definitiva nemmeno l’individuazione dei siti necessari per garantire la copertura del territorio prevista dal piano proposto dalla provincia.
Tale situazione si ripropone anche dopo l’ultima integrazione si veda a tal proposito, il punto 2.4 della Relazione illustrativa del 23 febbraio 2000: “I siti con ERP inferiore ai 200 W per la Val D’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trento e Bolzano necessari per realizzare le reti per le minoranze linguistiche riconosciute, sono stati già individuati all’atto della pianificazione di primo livello. Per tali siti i parametri radioelettrici degli impianti saranno definiti attraverso l’anzidetta attività di progettazione sulla base delle richieste degli enti interessati” (conviene precisare che comunque secondo lo stesso Presidente dell’autorità tali richieste non sono affatto vincolanti: cfr. nota del 13 dicembre 1999, n. 4603 di prot., all. 4).
Lesiva nel contenuto, è sul piano del mancato rispetto delle garanzie statutarie stabilite per la ricorrente provincia che la deliberazione n. 95/2000 si rivela anch’essa (come le precedenti) palesemente illegittima. Basti osservare che tali garanzie si ridurrebbero a zero se, per poterle considerare soddisfatte, fosse sufficiente dichiarare nelle premesse dell’atto, senza alcuna corrispondenza con la realtà, che esse sono state soddisfatte!
Anche per l’integrazione, come per il piano ora integrato, va sottolineato che l’avere erroneamente ritenuta raggiunta una intesa che non era stata raggiunta si traduce in una lesione delle prerogative costituzionali della provincia. Infatti, come sopra esposto, le garanzie costituzionali della provincia in relazione al piano della previa intesa (forma principale, della coorporazione), o in alternativa della adeguata motivazione sulle ragioni di interesse nazionale che impongono una determinazione difforme da quella richiesta dalla provincia e sulla quale la provincia stessa sarebbe evidentemente disponibile a dare l’intesa.
L’adeguata motivazione è anch’essa, non meno dell’intesa, una garanzia costituzionale data alla provincia di Trento. Essa ha infatti la funzione di documentare le ragioni per le quali li interessi rappresentanti dalla provincia debbono cedere di fronte a preminenti interessi nazionali rappresentati dallo Stato, e prima ancora di documentare la circostanza che il mancato raggiungimento dell’intesa è dovuto a tali ragioni attinenti agli interessi nazionali e non ad  altre.
Dando per acquisita una intesa in realtà inesistente l’autorità statale non ha invece neppure preso in considerazione il problema dell’esistenza e della consistenza di tali ragioni, e ha dunque di conseguenza violato gli interessi e le garanzie costituzionalmente tutelate della provincia autonoma di Trento.

P.Q.M.

chiede all’ecc.ma Corte costituzionale dichiarare che non spetta allo Stato di approvare con delibera dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 23 febbraio 2000, n. 95/00/CONS, la integrazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, in relazione al territorio della ricorrente provincia, senza intesa con la provincia e senza motivazione sulla necessità di provvedere unilateralmente, e conseguentemente annullare la delibera stessa, nella parte in cui essa in tali condizioni approva l’integrazione del piano di assegnazione delle frequenze relativo al territorio della provincia autonoma di Trento, per violazione dei principi e norme costituzionali e legislative citati in epigrafe, nei termini sopra illustrati.

Padova-Roma, addì 8 maggio 2000.

Avv. prof. Giandomenico Falcon – avv. Luigi Manzi