8 MARZO 1999
SENTENZA N. 400/98 DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI VERONA, SEZIONE CIVILE DEL LAVORO
Nella causa civile del lavoro promossa con ricorso depositato in data 21/04/1995
DA
MARTINELLI GIOVANNI, comparso in causa a mezzo dell’avv. Gianfranco Magalini per mandato a margine del ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi in Verona, Lungadige Capuleti n. 1/a
CONTRO
RADIO VERONA S.R.L,, in persona del legale rappresentante amministratore unico signora Monica Leso, comparsa in causa a mezzo dell’avv. Luciano Guerrini e dell’avv. Monica Giatti per mandato a margine della memoria difensiva di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Verona, Viale Nino Bixio n. 22/a.
OGGETTO: pagamento somme.
UDIENZA DI DISCUSSIONE: 23/09/1998.
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE:
In ricorso:
Condannarsi la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare al ricorrente, per le causali di cui al ricorso, la complessiva somma di Lire 497.499.607=, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria successivi all’ottobre 1994 e sino al saldo o a quella diversa somma che fosse ritenuta di giustizia dal giudicante, in ogni caso oltre agli accessori di legge.
Con rifusione di spese, diritti, onorari di causa, oltre ad IVA e CPA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31/05/1996:
Rigettarsi, perché infondata in fatto ed in diritto, la domanda riconvenzionale ex adverso proposta.
Con rifusione di spese, diritti ed onorari di causa, oltre ad IVA e CPA.
Nelle note difensive depositate in data 27/02/1998:
Insiste per l’integrale accoglimento delle domande svolte o, in subordine, per l’espletamento della già richiesta CTU, volta a quantificare, per le ragioni tutte di cui al ricorso, le indiscutibili differenze retributive spettanti al ricorrente.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:
Nella memoria difensiva di costituzione:
1) Respingersi le domande tutte del ricorrente.
2) Vittoria di spese, diritti ed onorari.
In via riconvenzionale.
3) Condannarsi il ricorrente a pagare a Radio Verona s.r.l. a titolo di risarcimento dei danni dalla stessa subiti la somma di Lire 200.000.000= o quella diversa che verrà ritenuta di giustizia.
4) Vittoria di spese, diritti ed onorari.
Nelle note difensive depositate in data 28/02/1998:
Lo scrivente patrocinio per quanto esposto si richiama alle conclusioni già dedotte in comparsa di risposta rimettendosi alla sola valutazione equitativa per quanto attiene alla richiesta svolta dalla convenuta in via riconvenzionale.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in Cancelleria il 21/04/1995 e ritualmente notificato, Martinelli Giovanni adiva il Pretore del Lavoro di Verona esponendo di essere giornalista pubblicista e di essere stato assunto alle dipendenze di Radio Verona S.r.l. a far tempo dal 1° gennaio 1986; di avere di norma lavorato, dal lunedì al venerdì, dalle 09,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30 ed il sabato nella sola mattinata, di essere stato il responsabile dei servizi informativi e sportivi della Radio oltre che delle rubriche e degli “speciali” che aveva creato, organizzato e diretto; di essersi occupato della redazione dei notiziari che andavano in onda alle 10.30 (con successivo spostamento alle 11,30), alle 12,30 (con replica alle 14.30), alle 15.30 ed alle 18,30, con successivo anticipo alle 17,30 e con replica alle 19.30; di avere a tal fine coordinato e diretto l’attività di altri collaboratori effettuando la ricerca e la redazione delle notizie da trasmettere, l’esecuzione delle interviste radiofoniche, la stesura e la lettura radiofonica dei notiziari, di avere ideato e realizzato servizi speciali e rubriche periodiche, di avere organizzato e diretto i servizi sportivi della Radio valendosi dell’attività di altri collaboratori che seguiva e coordinava; di avere diretto, nell’ambito dei servizi sportivi della testa, una trasmissione domenicale, denominata “Diretta Sport” durante la quale venivano messi in onda servizi di vario tipo ed effettuata la cronaca diretta delle partite del Verona Calcio, del Chievo Verona e delle partite di basket; di avere, nell’ambito di detta trasmissione, effettuato servizi ed interviste sia allo stadio, durante la partita, sia durante gli altri giorni della settimana; di avere lavorato 34 domeniche – comprese nel periodo di campionato (settembre -giugno), osservando il seguente orario: dalle 14.00 alle 20.00, di essere stato inquadrato nel IV livello CCNL per i dipendenti delle radio e televisioni private in qualità di impiegato di concetto – responsabile di servizio -; di avere ricevuto, sino al 30/10/1989, una retribuzione rapportata ad un orario di lavoro pari a 27 ore settimanali, come documentavano le buste paga allegate all’atto introduttivo; di essere stato successivamente assunto a tempo pieno con corresponsione di un’indennità giornaliera, di trasferta, a titolo di rimborso forfetario delle spese sostenute, di £. 30.000, esponeva altresì che con effetto dal 30.09.1990 il rapporto era stato formalmente interrotto, senza corresponsione del TFR e che con decorrenza 01.10.1990 era stato riassunto con esplicito richiamo, tra le parti, al CCNL per i giornalisti e per una prestazione lavorativa di trenta ore settimanali; che l’attività lavorativa di esso ricorrente era tuttavia proseguita con immutate caratteristiche, che nell’agosto 1994 la datrice di lavoro gli aveva comunicato che a partire dal successivo 01.09.1994 avrebbe cessato ogni attività con riferimento al settore sportivo; che dal settembre 1994 aveva lavorato per sei giorni alla settimana e per cinque ore giornaliere; che nel corso del rapporto di lavoro con Radio Verona S.r.L., tuttora in essere, aveva percepito le somme risultanti dalle buste paga ed usufruito dei periodi feriali ivi esposti; che in ragione delle mansioni effettivamente svolto esso ricorrente avrebbe dovuto essere inquadrato, sin dalla data di originaria assunzione nel profilo di capo servizio CCNL relativo ai giornalisti professionisti, CCNL che doveva in ogni caso trovare applicazione a far data dall’ottobre 1990 allorché il contratto collettivo in questione era stato assunto dalle parti quale strumento di regolamentazione pattizia del rapporto; che in ogni caso esso ricorrente aveva diritto all’adeguamento della retribuzione percepita, alla stregua dell’art. 36 Cost., in ragione dell’attività lavorativa effettivamente svolta e sopra riassunta.
Tutto ciò esposto il ricorrente concludeva come in epigrafe.
Radio Verona S.r.L. si costituiva ritualmente chiedendo l’integrale rigetto delle domande attrici in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Precisava infatti la Convenuta che il ricorrente aveva sempre operato per il numero di ore esposte in busta paga e mai aveva diretto o coordinato l’attività di altri dipendenti della Radio, di avere inquadrato il ricorrente nel V livello CCNL Radio TV fino al 30.09.1990 e di avere successivamente applicato al rapporto de quo il CCNL dei giornalisti.
Radio Verona S.r.L. esponeva inoltre che il ricorrente abusando della sua posizione all’interno dell’emittente aveva utilizzato per propri scopi personali sigle originali di rubriche di proprietà della Radio arrecando nocumento ad essa convenuta che aveva pertanto diritto ad essere risarcita di tutti i danni subiti.
Radio Verona S.r.L. proponeva pertanto rituale domanda riconvenzionale alla quale Martinelli Giovanni replicava chiedendone l’integrale rigetto in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Dopo il libero interrogatorio delle parti, l’infruttuoso esperimento del tentativo di conciliazione, l’escussione dei testi ammessi e l’effettuazione di consulenza contabile, la presente causa, all’udienza del 23.09.1998, all’esito della discussione orale dei procuratori veniva decisa come da separato dispositivo di cui si dava lettura.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento seppure nei termini di seguito precisati.
Le allegazioni di parte ricorrente, quanto a natura delle mansioni svolte ed agli orari osservati dal Sig. Martinelli, hanno trovato sostanziale conferma nell’istruttoria espletata. I testi escussi hanno infatti riconosciuto che effettivamente, nell’intero arco temporale per cui è causa, il ricorrente ha svolto mansioni di direzione, organizzazione e coordinamento dell’attività della Radio avvalendosi del costante apporto di alcuni collaboratori.
Quanto agli orari di lavoro osservati è parimenti emerso che il ricorrente, sin dalla data di originaria assunzione, ha lavorato dal lunedì al Sabato dalle 09.00 alle 13,00, mentre di pomeriggio (ad eccezione del Sabato) ha sempre lavorato mediamente per circa tre ore. Analogamente è stato confermato che il ricorrente ha lavorato mediamente per circa tre ore nelle giornate pomeridiane della Domenica (nel periodo Giugno – Settembre) e che, dal settembre 1992 la prestazione del ricorrente ha avuto durata maggiore essendosi mediamente protratta dalle 14.00 alle 20.00 (cfr. dep. teste Rosellini, pagg. 2 – 4 verb.; dep. teste Zoppi, pag. 9 verb.; dep. teste Favarin, pag. 11-12 verb.; dep. teste Vesentini, pagg. 13-15 verb.; dep. teste Scemma, pag. 19 verb.; dep. teste Zambrin, pagg. 20-22, verb.; dep. teste D’Errico, pagg. 23-25 verb.).
Ciò osservato, quanto alle differenze retributive vantato dal ricorrente ai sensi dell’art. 36 della Costituzione occorre precisare che, ritenuta per le considerazioni sopra svolte la fondatezza della domanda in relazione all’an debeatur, la quantificazione delle poste di credito azionate dal ricorrente va effettuata alla stregua dei parametri retributivi previsti, per il profilo professionale ascrivibile al ricorrente, dal CCNL che in concreto hanno disciplinato il rapporto di lavoro de quo e, quindi, i CCNL per i dipendenti delle radio e televisioni private dalla data di assunzione al 30.09.1990 e successivamente il CCNL regolante il rapporto dei giornalisti professionisti.
Come correttamente osservato dalla difesa di parte convenuta la disposizione di cui al primo comma dell’art. 2070 c.c. – secondo la quale l’appartenenza, ad una determinata categoria professionale, al fine della applicazione del contratto collettivo, si determina in ragione dell’attività esercitata dall’imprenditore – non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune che ha efficacia vincolante limitatamente agli scritti alle associazioni sindacali stipulanti e da coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione (cfr. Cass. S.U. N. 2665/1997). Ne consegue che il lavoratore non può aspirare all’applicazione di un contratto collettivo diverso da quello assunto dalle parti a regolamentare il rapporto ma può solo eventualmente richiamarne la disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione secondo i precetti costituzionali di cui all’art. 36 ove deduca – e provi – la non conformità a detti precetti del trattamento economico previsto nel contratto collettivo effettivamente applicato.
Orbene, non avendo il ricorrente fornito prova alcuna in proposito, l’adeguamento della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato non può che avvenire, nella fattispecie, alla stregua delle previsioni collettive che tempo per tempo, hanno disciplinato il rapporto tra le parti.
Le differenze retributive rivendicate dal ricorrente in questa sede andranno conseguentemente ragguagliate ai minimi retributivi previsti per i dipendenti di IV livello dal CCNL per i dipendenti delle radio e televisioni private fino al 30.09.1990 e successivamente ai minimi retributivi previsti per i dipendenti con qualifica di capo servizio dal CCNL dei giornalisti professionisti, CCNL che dal 01.10.1990 ha, per esplicito richiamo delle parti, disciplinato il rapporto dedotto.
Quanto alla qualifica spettante al ricorrente, con riferimento al CCNL da ultimo indicato, meritano infatti accoglimento le deduzioni di parte attrice: è stato accertato che il Sig. Martinelli ha assunto la responsabilità dell’intera redazione con carattere continuativo avvalendosi di diversi collaboratori fissi dei quali controllava, coordinava e dirigeva l’attività.
Va in proposito disattesa l’eccezione di parte convenuta che, nel corso della discussione orale, per confutare il diritto del ricorrente all’attribuzione della qualifica di capo servizio ha eccepito che la società non aveva, all’epoca dei fatti per cui è causa, alle proprie dipendenze redattori e/o collaboratori fissi di cui all’art. 2 del CCNL.
Occorre infatti osservare che, al di là della veste contrattuale formalmente attribuita dalla convenuta ai rapporti intrattenuti con i propri collaboratori, questi prestavano stabilmente la propria attività in favore della Radio redigendo normalmente e con carattere di continuità, ciascuno per il proprio settore di competenza, i servizi demandati. Spettano conclusivamente al ricorrente, per i titoli rivendicati in ricorso, complessive £. 104.757.070, importo determinato a mezzo di consulenza contabile effettuata in corso di causa, le cui risultanze – siccome conformi al quesito ed immuni da vizi logici – vengono fatte proprie anche da questo Pretore.
Sulla somma capitale indicata vanno calcolati inoltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, ex art. 429, 3° comma, c.p.c., dalla maturazione di ciascuna partita di credito al saldo.
Va invece disattesa, siccome destituita di ogni riscontro probatorio (cfr. dep. teste Favarin, pag. 12 verb.), la domanda riconvenzionale proposta da Radio Verona S.r.l..
Residua la pronunzia sulle spese di lite.
Attesa la soccombenza di parte convenuta esse (ivi comprese le spese di CTU) vanno poste integralmente a suo carico nella misura liquidata in dispositivo.
La presente sentenza è per legge (art. 431 c.p.c.) provvisoriamente esecutiva tra le parti.
p.q.m.
Ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, condanna Radio Verona S.r.L. al pagamento della complessiva somma di £. 104.757.070, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna partita di credito al saldo.
Condanna Radio Verona S.r.L. al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessive £. 3.500.000, di cui £. 60.000 per esborsi, oltre IVA e CPA.
Pone a carico di Radio Verona S.r.l. le spese di cui liquidate, a mezzo di separato decreto, in complessive £. 1.530.000.
Sentenza esecutiva.
Verona 23 settembre 1998