8 ottobre 2003 Sentenza n. 852 del TAR Abruzzo – Sezione di L’Aquila

8 ottobre 2003

Sentenza n. 852 del TAR Abruzzo – Sezione di L’Aquila

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO
L’AQUILA

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 414 del 1994, proposto dalla Emittente Televisiva Rete Silvi, in persona del titolare Massimiliano CARLETTI, rappresentato   e difeso dall’Avv. Andrea Petraccia, con domicilio eletto in L’Aquila, c/c Avv.Anna Maria  Nardis, via Maiella ,2;

c o n t r o

il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, in persona del Ministroi pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale   dello Stato di L’Aquila;

per l’annullamento

del provvedimento di rigetto della richiesta di concessione per la radiodiffusione televisiva privata ad ambito locale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 18 giugno 2003 il Consigliere Maria Luisa De Leoni;

Uditi, altresì, i difensori delle parti costituite come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Il ricorrente, titolare della ditta individuale « Rete Silvi », impugna l’atto specificato in epigrafe, con cui è stata respinta la sua richiesta diretta ad ottenere la concessione di radiodiffusione privata in ambito locale.

Il diniego è motivato con riferimento alla circostanza secondo la quale il richiedente non è tra i soggetti autorizzati a suo tempo ai sensi dell’art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, poiché esercente dell’emittente locale era altro soggetto, autorizzato, quindi, a proseguire ai sensi dell’art. 32 della citata legge n. 223 del 1990.

Deduce:

1)- eccesso di potere, motivazione incongrua, poiché l’Amministrazione non ricomprende, tra i soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 32 della legge n. 223 del 1990, coloro che siano aventi causa di soggetti autorizzati, avendo acquisito emittenti dopo il 23.10.1990.

Sottolinea, il ricorrente, che solo con la legge 27.10.1993, n. 422, art. 6, comma 1, è stato stabilito che i “trasferimenti di proprietà di intere emittenti televisive” possa avvenire “da un concessionario ad un altro concessionario; mentre, la cessione dell’azienda in questione è avvenuta in epoca antecedente a quest’ultima normativa (17.8.1992). Né, peraltro, è possibile ritenere che l’autorizzazione provvisoria di cui all’art. 32 della legge n. 223 del 1990 possa essere riferita solo al soggetto titolare dell’emittente e non anche all’azienda , in cui l’emittente si identifica, atteso che la ratio della legge sancisce la chiusura del sistema con riferimento alle sole imprese in esercizio, ma non sancisce la immodificabilità dei soggetti proprietari.

Conclude per l’accoglimento del ricorso, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese ed onorari di giudizio.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, conclude per il rigetto del ricorso.

D I R I T T O

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Nel delicato settore delle trasmissioni radiotelevisive, il rilascio delle concessioni è sottoposto a particolari cautele, che concernono anche – ed a maggior ragione – il trasferimento delle concessioni già rilasciate.

Ciò comporta che le relative disposizioni debbono intendersi di stretta interpretazione, con esclusione di qualsiasi estensione o applicazione analogica.

Pertanto, allorché l’art. 1, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 422 prevede il rilascio delle concessioni “ai soggetti autorizzati a proseguire…. ai sensi dell’art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223”, sta ad indicare la cristallizzazione del soggetto (persona fisica o società) titolare della precedente autorizzazione che tale disposizione pone.

Proprio la particolare rilevanza e la delicatezza del settore in questione, oltre che la ordinaria incommercibilità delle concessioni e delle autorizzazioni amministrative, inducono ad evitare che si possa configurare un vero e proprio mercato dei titoli abilitativi di cui trattasi al di fuori di qualsiasi controllo da parte degli organi pubblici , almeno fino a quando non si sia provveduto alla definitiva regolamentazione del settore.

Le considerazioni che precedono trovano conferma proprio nella disposizione, richiamata nella “memoria conclusionale” del ricorrente, di cui all’art. 17, comma 5, della legge n. 223 del 1990, la quale subordina il trasferimento di imprese individuali titolari di impianti in possesso di concessione alla proposizione, da parte del subentrante, di una domanda di conferma di concessione ed all’assenso del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il garante.

Tutto ciò dimostra che il trasferimento – quando è consentito – è circondato da una serie di cautele mentre, con riguardo al caso in esame, la semplice proposizione della domanda di conferma (cui non risulta essere seguito l’assenso ministeriale) non vale a concertare il trasferimento e, quindi, il presupposto per il rilascio della concessione ai sensi dell’art. 1 della legge n. 422 del 1993.

Sulla base di tali considerazioni, che trovano conferma nell’orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. di St., Sez. VI, 8 aprile 2000, n. 2054; TAR Campania, Sez. I, 5 gennaio 1999, n. 29), il provvedimento di diniego della concessione, fondato sulla diversità tra soggetto a suo tempo autorizzato e soggetto richiedente la concesisone, deve essere ritenuto legittimo.

Sussistono motivi per la compensazione delle spese.

P.  Q.  M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – L’Aquila, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in L’Aquila dal Tribunale Amministrativo Regionale  per l’Abruzzo nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2003,  con la partecipazione dei magistrati:

Santo BALBA – Presidente

Luciano RASOLA – Consigliere

Maria Luisa DE LEONI – Consigliere