Nelle Linee guida del Ministero dello Sviluppo economico recanti le Procedure di selezione per l’assegnazione dei diritti d’uso di frequenze in ambito locale ad operatori di rete (art. 1, comma 1033,della legge n. 205/2017), vengono, tra l’altro, specificati gli obblighi cui sono soggetti coloro i quali risulteranno aggiudicatari delle frequenze, ad esito delle procedure di gara.
In particolare, le Linee guida evidenziano che, considerata la natura di risorsa scarsa delle frequenze da assegnare, nonché la loro natura di bene pubblico dotato di valore sociale economico e culturale, il Ministero è tenuto, a norma degli articoli 13 e 14 del Codice delle comunicazioni elettroniche, ad assicurarne la gestione efficiente e, dunque, la loro allocazione ottimale, favorendone l’utilizzo da parte di operatori che ne garantiscano un uso effettivo, quanto più possibile completo e qualitativamente elevato, anche ai fini della promozione del pluralismo dell’informazione e dell’innovazione dell’offerta dei servizi audiovisivi.
Pertanto – proseguono le Linee guida – l’operatore a cui verranno aggiudicate una o più frequenze si dovrà impegnare a concedere la relativa capacità trasmissiva richiesta dai FSMA utilmente collocati in graduatoria, garantendone l’utilizzo effettivo, in conformità a quanto previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche.
Elemento evidenziato dalle citate Linee guida è che, sempre al fine di promuovere il pluralismo dell’informazione, nelle aree tecniche in cui sono presenti province non coperte da reti di secondo livello, è fatto obbligo al soggetto aggiudicatario delle reti di primo livello relative a tali aree tecniche, di garantire, laddove richiesto, ai FSMA che, almeno nei due anni precedenti alla presente procedura, abbiano trasmesso esclusivamente nel bacino relativo a tali province (o ad una parte di esse) e che intendano continuare a trasmettere nel medesimo bacino, un prezzo previsto dall’Offerta di servizio, riproporzionato in base alla popolazione delle province interessate, entro un limite di Mbit predefinito nei bandi.
Le Linee guida specificano, poi, l’obbligo, per i soggetti aggiudicatari delle frequenze, di rispettare (ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della Delibera n. 39/19/CONS dell’Agcom), l’insieme dei vincoli radioelettrici, costituito dai punti di verifica territoriale (PDV) , con il relativo valore dell’intensità di campo elettrico cumulativo che non può essere superato dalle reti realizzate.
Il mancato rispetto di tali vincoli (ai sensi dell’articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche e dell’articolo 52 del Tusmar), comporta la sospensione del diritto d’uso per un periodo di tre mesi; trascorso tale periodo, l’eventuale reiterazione della condotta determina la revoca del diritto d’uso.
Le medesime misure sanzionatorie si applicano, spiegano le Linee guida, in caso di attivazione di impianti non preventivamente autorizzati dal MiSe, ferma restando la disattivazione degli impianti illecitamente attivati.
Le Linee guida definitive per operatori di rete sono disponibili a questo link
(Nella foto: a sinistra Marco Rossignoli; a destra, il Direttore generale della Dgscerp del Ministero dello Sviluppo economico, Antonio Lirosi)