9 giugno 1987 Sentenza della Pretura Circondariale di Milano, Sez.Penale

9 GIUGNO 1987

SENTENZA DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI MILANO. SEZIONE DI PENALE


(omissis).

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. – Con denuncia-querela depositata il 14 giugno 1986 Barsanti William, quale legale rappresentante della TVI S.p.A. (che ripete – nel territorio italiano – i programmi televisivi dell’emittente estera «Telemontecarlo») esponeva che sul canale televisivo 65 (zona di Milano), utilizzato dalla TVI già da prima dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 1975 per le trasmissioni di «Telemontecarlo», dal precedente 12 giugno la ricezione del segnale risultava fortemente disturbata da interferenze, provenienti da antenna all’uopo utilizzata dalla Telelibera Italiana S.p.A. di Milano.

L’esponente chiedeva che fosse penalmente perseguito il responsabile dei disturbi, prospettando la sussistenza di molteplici illeciti penali.

Il Pretore disponeva accertamenti incaricandone l’Escopost di Milano. Quindi, in base alle risultanze riferite dall’Escopost – che confermavano i disturbi  – e alla documentazione tecnica depositata dal querelante il 18 giugno 1986 emetteva decreto di perquisizione e sequestro delle apparecchiature interferenti che risultavano di appartenenza ed esercizio non alla «Telelibera italiana» ma alla «Tivisell s.r.l.» di cui era amministratore l’odierno imputato, cui con mandato di comparizione venivano contestati i reati di cui agli artt. 635 e 513 cod. pen.

Nel frattempo, a seguito di ricorso del Re, il Tribunale in sede di riesame revocava il sequestro. Inoltre la TVI, in persona del legale rappresentante, presentava il 19 giugno 1986 ed ancora l’1 agosto ulteriori querele per disturbi originali su altro canale – il 61 – pure adibito alle trasmissioni di «Telemontecarlo» nella zona di Milano, da emittente situata in località compresa nel mandamento di Almenno S. Salvatore (Bergamo).

Ancora successivamente, la stessa TVI, in esito all’avvenuto dissequestro della fonte delle interferenze sul canale 65, lamentava con memorie ed esposti che erano ricominciati disturbi sul detto canale.

A questo punto il Pretore, con proprio provvedimento del 4 novembre 1986, rilevata la particolare complessità e l’eterogeneità ormai raggiunta dal materiale istruttorio, ritenuto che in ordine alle interferenze sul canale 61, riferite dalla società querelante alla «Tivisell» sulla base di semplici sospetti, era competente il Pretore di Almenno S. Salvatore, nel cui mandamento, diversamente dalle interferenze denunciate sul canale 65, era situata la fonte di disturbi, come documentato nelle querele; che l’unica ragione per derogare all’ordinaria competenza per territorio sarebbe stata la connessione soggettiva, ma a consigliare una scelta diversa stavano preminenti ragioni di speditezza ed economia processuale, come stabilito dalla costante giurisprudenza del S.C.; disponeva la trasmissione di tutti gli atti relativi alle interferenze sul canale 61, ex art. 48-bis cod. proc. pen. al Pretore di Almenno S. Salvatore, provvedendo con separato decreto alla citazione a giudizio del Re in ordine alle imputazioni già contestategli col mandato di comparizione, che comprendeva i fatti commessi fino al 18 giugno 1986. Per il periodo successivo, restando da compiere, in relazione alle posteriori denunce di turbativa sul medesimo canale 65, tutti gli atti istruttori onde individuare precise responsabilità, e non essendovi quell’evidenza della prova sussistente invece ex art. 48-bis cod. proc. pen. per il periodo anteatto, veniva infine provveduto a stralcio degli atti con formazione di separato fascicolo.

Non approvava tali provvedimenti processuali il Re, che tramite i suoi difensori, con atto depositato in cancelleria il 9 dicembre 1986, presentava denuncia di conflitto di competenza ex art. 51, n. 2 cod. pen., rilevando che per lo stesso reato erano – a suo dire – pendenti procedimenti davanti a due diversi giudici.

La Corte di cassazione, con sent. n. 607 del 3 marzo 1987 dichiarava «inammissibile la denuncia per insussistenza del conflitto», escludendo che potesse parlarsi, in ordine alle interferenze (poste in essere in zone diverse) sul canale 61 UHF e su quello 65, di «distinti procedimenti a carico del medesimo imputato e per il medesimo fatto reato nella sua ontologica e naturalistica consistenza».

Fermo il provvedimento di stralcio di cui sopra, in ordine ai reati in epigrafe a seguito di regolare notifica del decreto di citazione, il dibattimento veniva infine aperto il 9 giugno 1987, nell’assenza dell’imputato (che aveva rinunciato a comparire) e con la TVI costituita parte civile.

Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza.

Motivi della decisione. – Conscia di non avere in fatto – praticamente pacifico – granché da dire, la difesa dell’imputato ha sostenuto pregiudizialmente (con molta energia e dovizia di argomenti) che il comportamento del Re sarebbe lecito, perché illecita è la situazione giuridica da lui incisa: più precisamente, il Re avrebbe agito quale esercente di emittente locale, e quindi senza necessità (allo stato) di autorizzazione, immettendosi su frequenza – quella del canale 65 – su cui preesisteva un «ripetitorista» di emittente estera, non autorizzato e quindi in posizione illecita, perché tuttora soggetto (a differenza del suo concorrente) alle sanzioni penali di cui al testo vigente dell’art. 195 d.P.R. n. 156 del 1973.

E’ insomma la parte lesa che dovrebbe sedere sul banco degli imputati, mentre nulla sarebbe imputabile all’imputato, che – sembrano suggerire i suoi difensori – col suo operato avrebbe non solo conseguito un più che lecito profitto, ma anche impedito la protrazione di un reato da parte del preteso «spogliato».

A fondamento di queste argomentazioni viene citata la recente autorevole giurisprudenza (Cass. civ., sent. n. 1037 del 1986; Cass. pen., 1° dicembre 1986, P.M. c. Barsanti, entrambe edite) secondo cui la ripetizione di programmi televisivi esteri né autorizzata, né legittimata in via provvisoria, realizza un’attività contra legem tuttora penalmente sanzionata, dal cui svolgimento pregresso non sorge in capo all’imprenditore una situazione giuridicamente tutelabile al mantenimento dell’uso della frequenza, posto che «nessuna attività illecita può aspirare alla tutela della legge».

A completamento ed integrazione di tali principi giurisprudenziali, si afferma ancora da parte dei difensori del Re che la legge n. 10 del 1985 non si sarebbe occupata per nulla dei ripetitori di programmi esteri, per i quali non sussisterebbe alcuna possibilità di sanatoria(argomento, quest’ultimo, anch’esso vivacemente ribattuto dalla parte civile).

Di qui le conclusioni, già sopra sintetizzate, della difesa del Re: vi sarebbe «un diritto soggettivo di Tivisell a trasmettere sul canale 65 UHF, diritto che nasce dall’utilizzazione della frequenza e che può essere esercitato solo con quell’attività contestata al prevenuto come reato»; insomma, si verterebbe (cfr. memoria depositata l’8 giugno 1987) in fattispecie di esercizio del diritto con efficacia scriminante.

La tesi difensiva sopra esposta non è assolutamente condivisibile, perché conferisce all’esercizio del diritto di cui all’art. 51 cod. pen. un ambito di applicazione latissimo ed indeterminato, tanto da includervi oltre (com’è generalmente ammesso) i diritti soggettivi protetti in modo diretto ed immediato, anche situazione di «libertà di fatto» (qual è, secondo l’opinione prevalente, quella di chi trasmette in ambito locale senza autorizzazione) e facilmente porterebbe se adottata in via generale – a conseguenze aberranti, come ad es. il lasciare indenne da responsabilità penali l’automobilista che investe un pedone che abbia attraversato fuori delle strisce pedonali… La verità è che « nessuno può ritenersi autorizzato a tenere un comportamento antigiuridico previsto dalla norma penale per il solo fatto che anche il soggetto passivo… versi in ipotesi delittuosa (è scolastico l’esempio di chi ruba al ladro e commette il reato di furto) » (così Pret. Ferrara, sent. 14 marzo 1987, imp. Furlani, in analoga fattispecie).

A prescindere da questa nuova «dogmatica» in materia di art. 51, è erroneo il presupposto di fatto da cui partono i difensori dell’imputato, perché – ed è questo l’aspetto peculiare del presente giudizio, con caratteristiche assorbenti anche rispetto alla controversa e tormentata interpretazione della legge n. 10 del 1985 – il ripetitore, sito sul Monte Giarolo (provincia di Alessandria), i cui segnali sono stati disturbati dal Re, funziona nel regime previsto dall’art. 44 legge n. 103 del 1975, che in sostanza attribuisce una sorta di autorizzazione provvisoria (ma senza prefissione di termine finale) ex lege (alla P.A. spettano compiti di mero accertamento – ai sensi del comma 3 – di conformità ai requisiti di legge) scaturente da una fattispecie complessa, e precisamente dal fatto che l’impianto sia già stato installato e dell’assolvimento dell’onere di presentare nel termine la domanda di cui al comma 1.

Che l’impianto in questione funzioni tuttora in regime di autorizzazione provvisoria è documentalmente provato in atti: cfr. missiva del Ministero delle poste e telecomunicazioni – Direzione centrale servizi radioelettrici, Cile indica «Canale 65-­Monte Giarolo» tra le «stazioni di pertinenza della società TV Internazionale attualmente in esercizio provvisorio in virtù del dispositivo dell’art. 44 legge 14 aprile 1975, n. 103 e censite a norma dell’art. 4 d.l. 6 dicembre 1984, n. 807».

Non essendo stata tale autorizzazione provvisoria a tutt’oggi né revocata, né sospesa, né modificata, pare al giudicante che fare questione d’illiceità penale od anche solo civile sia veramente specioso, pur anche ove fosse da ritenere esatta la circostanza (non sorretta tuttavia da sicure prove documentali e non rilevata né nel rapporto Escopost, né nella misura ora citata dall’amministrazione postale) che dopo l’entrata in vigore della legge n. 103 l’originaria potenza dell’impianto sia stata aumentata, in contrasto con quanto dispone il comma 2 dell’art. 44.

E’ un punto, questo dell’aumento non autorizzato di potenza, su cui molto si è soffermata la difesa dell’imputato, senza rendersi conto che (ove veramente la potenza sia stata incrementata) l’illegittimità del suo operato espone la TVI a gravi misure amministrative (cfr. il comma 3 dell’art. 44 cit., il regolamento – d.m. 16 luglio 1975 – alla legge n. 103 ed ovviamente il T.U. sulle telecomunicazioni), ma non si riverbera, nella presente situazione di fatto, sulla posizione giuridica del Re.

Per ben inquadrare il problema, occorre innanzitutto precisare che per ragioni inerenti all’orografia del territorio e alla curvatura terrestre, l’ambito in cui possono essere ricevuti determinati segnali TV non è affatto teoricamente illimitato.

Diversamente, ad es., dalle onde medie, in nessun caso la portata di un impianto televisivo può superare determinate distanze (piuttosto contenute), influenzate dal sito – che ha grande importanza – in cui è situato l’impianto, e ciò a prescindere dalla potenza impiegata; è noto invece che – specie nell’attuale situazione di «affollamento» dell’etere – una forte potenza agevola, nel «raggio» di portata del trasmettitore, la buona ricezione del segnale, rendendo l’immagine nitida ed esente da disturbi.

Da un punto di vista normativo, occorre tenere conto che nell’art. 40 legge n. 103 manca l’estensione delle sanzioni penali comminate dall’art. 195 ai casi di «alterazione dell’impianto», espressamente disposta, invece, nel precedente e parallelo art. 36 a proposito delle reti televisive via cavo. Il dato letterale è incontrovertibile, e non pare trattarsi di semplice imperfezione legislativa in un contesto di molteplici ipotesi contravvenzionali, tutte minuziosamente descritte. Più in generale, non può non essere rilevato che la legge n. 103 ha ammesso, in linea di principio, la ripetizioni di programmi esteri con limiti che attengono non all’ambito delle trasmissioni, che hanno naturale carattere ultra-locale (non è nemmeno fissato alcun limite quantitativo al rilascio di autorizzazioni per ripetitori del medesimo programma estero), ma al rispetto dei servizi di telecomunicazione nonché del «servizio pubblico nazionale di telediffusione circolare».

Pertanto, in considerazione delle caratteristiche tecniche dei segnali TV, dell’ambito normalmente ultra-locale della diffusione di programmi televisivi esteri, nonché – soprattutto – della formulazione testuale degli artt. 40 e 45 (che novella l’art. 195 T.U.) legge n. 103, pare al giudicante che il solo fatto di esorbitare dai limiti di potenza autorizzata, purché gli impianti di ripetizione di cui agli artt. 38 e 44 non subiscano modifiche quanto al luogo d’installazione si attengano alla frequenza assegnata e non disturbino servizi pubblici di telecomunicazione (ovvero le trasmissioni di altri impianti, anch’essi funzionanti in base ad autorizzazione), non riveste carattere di reato ai sensi del d.P.R. 156 e della legge n. 103.

Quanto ai profili civilistici, proprio un’attenta lettura della recente sent. n. 35 del 1986 della Corte Costituzionale porta a concludere – essendo la finalità perseguita dalla legge attraverso il regime autorizzatorio quella di conferire alla pubblica amministrazione il «governo tecnico dell’etere, al fine di assicurare, anche attraverso la prescrizione per regolamento di date caratteristiche tecniche degli impianti e la verifica in sede di autorizzazione dell’osservanza di esse, la compatibilità reciproca tra le varie attività di diffusione radiotelevisiva» che le disposizioni in materia di limiti all’esercizio d’impianti ripetitori e relative conseguenze sono da classificare classiche «norme di azione»: come tali, non creano in capo alla generalità dei privati alcun diritto soggettivo, né quindi, per converso, rendono illecita l’attività del soggetto autorizzato, fatti salvi i provvedimenti amministrativi del caso, che possono giungere sino alla «dichiarazione di decadenza» (art. 30 Reg.).

Tirando le somme, anche se vi fossero stati aspetti d’illegittimità nell’operato della TVI, è da escludere che il Re potesse, per così dire, «approfittarne», spogliando arbitrariamente della frequenza la TVI.

Così sgombrato il campo dai pretesi «diritti» del Re, anche sotto il profilo dell’art. 51 cod. pen., si può finalmente passare al «cuore» del giudizio, cioè la conformità, o meno, del comportamento tenuto alla fattispecie normativa dell’art. 635 cod. pen.

All’imputato, infatti, in una coll’art. 513 cod. pen. (su cui v. infra) è stata contestata la violazione degli artt. 81-635 cod. pen., «per avere, quale responsabile della s.r.l. Tivisell, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, invaso mediante emissione di appositi segnali radioelettrici, fino a renderla inservibile, la banda di frequenza, corrispondente al canale 65 UHF di Milano (…), utilizzata per le trasmissioni televisive dalla TVI International Milano S.p.A., che divenivano così impercettibili agli utenti (…)».

La giurisprudenza, che in passato, com’è noto, rilevando la naturale «elasticità» della norma in questione, ne ha fatto frequente applicazione in materia d’inquinamento idrico, recentemente ha risolto nel senso della sussistenza del reato di cui all’art. 635 il caso di danneggiamento di onde radioelettriche (cfr. Pret. Firenze, 17 giugno 1986, giud. Crivelli, imp. Rocchi; App. Firenze, 18 febbraio 1987, che conferma la citata sentenza di primo grado; Pret. Ferrara, 14 marzo 1987, imp. Furlani), muovendo dalla premessa di dover considerare «cose», perché energie economicamente valutabili, le onde radioelettriche, ai sensi del comma 2 dell’art. 624 cod. pen.

Particolarmente perspicue sono le considerazioni contenute nella citata sentenza del Pretore di Firenze, che in base anche a perizia tecnica all’uopo disposta – ha rilevato che «(…) Le trasmissioni televisive avvengono mediante la diffusione da parte dell’emittente di onde radioelettriche in una banda definita. Le radionde sono vere e proprie energie elettriche e fungono da veicolo del segnale video appostovi dall’emittente mediante impressione sulle stesse di un determinato messaggio, tramite un processo di modulazione. Il segnale utilizzato dai sistemi di radiodiffusione è caratterizzato da: a) emissione di onde elettromagnetiche; b) sovrapposizione dell’informazione sulle stesse. La frequenza è una caratteristica coessenziale alle onde radioelettriche, non potendosi ipotizzare onde senza frequenza, e permette di distinguerle ed individuarle da altre onde elettromagnetiche. Per selezionare le varie bande di frequenza – prosegue il Pretore di Firenze – lo spettro magnetico è diviso in bande; a sua volta l’apparecchio ricevitore è costruito in modo da essere sensibile alla frequenza di un’unica banda per volta e di escludere tutte le altre.

«La trasmissione radio avviene nel seguente modo: ciascun trasmettitore emette onde magnetiche in una banda definita; il processo di ricezione consiste nel selezionare (sintonizzare) una particolare banda fra le tante trasmesse dalle varie stazioni, e riceverne i segnali relativi. L’interferenza è dovuta al fatto che quando due segnali arrivano con la stessa frequenza sulla sintonia del ricevitore, le informazioni si sovrappongono. La situazione dell’interferenza nell’etere è analoga a quella che si verifica gettando due sassi in uno stagno a breve distanza l’uno dall’altro: i cerchi di onde creati da entrambi gli spostamenti d’acqua, incontrandosi, si modificano reciprocamente. Altrettanto accade nell’etere, dove la successiva irradiazione di onde sulla stessa banda di frequenza cambia le originarie informazioni.

«Dal punto di vista del contenuto informativo, il fatto che sia presente un secondo segnale sulla stessa banda di frequenza rende inservibile il segnale originario, nel senso che, con particolare riferimento alla televisione, non possono più recuperare le informazioni dell’uno distinguendole da quelle dell’altro se non con un processo sofisticato e non sempre possibile di ricostruzione e separazione di quelle originarie.

«Da quanto sopra se ne trae la conclusione che l’interferenza rende inservibili e quindi danneggia le onde radioelettriche e il segnale da essa trasportato. Le onde radioelettriche sono energie (elettriche) valutabili economicamente sol che si pensi che in esse consiste l’essenza fisica delle prestazioni delle aziende televisive, eliminando o

sopprimendo le quali viene meno la possibilità di rendere ricevibili i programmi trasmessi. L’esistenza delle radionde e le relative frequenze (che ne costituiscono elemento coessenziale) è obiettiva ad autonoma rispetto all’apparecchio trasmettitore che le ha generate, nel senso che, una volta emesse, esse si propagano autonomamente e liberamente nell’etere, indipendentemente dal trasmettitore e sono autonomamente aggredibili e danneggiabili per

effetto di attività esterne (interferenze).

E’ fuor di dubbio quindi che le stesse siano cose mobili fisicamente apprezzabili e danneggiabili.

(…) Riguardo all’altruità della cosa, giova rilevare che le elettronde costituiscono creazione dello strumento che le produce, allorché si tratta di onde radiotelevisive, e che per il diritto penale si ha altruità tutte le volte che l’oggetto dell’azione delittuosa non è proprietà dell’agente o nella di lui autonoma detenzione (…)».

Sulla base delle esposte considerazioni, che il giudicante condivide in toto, l’irradiazione di trasmissioni televisive sulla stessa frequenza già usata per le proprie trasmissioni da altra emittente con causazione d’interferenze, risolvendosi nel danneggiamento di altrui energie (onde radioelettriche) economicamente valutabili, integra dunque l’elemento materiale del delitto di danneggiamento, senza che sia dato tuttavia ravvisare la sussistenza di alcuna delle aggravanti indicate nel capoverso dell’art. 635.

In particolare, non è dato ravvisare l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, mai configurabile quando dipende non da necessità, consuetudine o destinazione, ma – come nella specie – dalla naturale condizione della cosa (v., in senso conforme, per la sabbia della spiaggia, Cass. 7 marzo 1962), e nemmeno dalla destinazione a pubblico servizio o a pubblica utilità, trattandosi di trasmissioni non a caso solitamente definite «commerciali», e comunque costantemente distinte, a livello normativo e giurisprudenziale, dalle telecomunicazioni costituenti pubblico servizio o di pubblico interesse.

E’ implicito nelle considerazioni ora svolte che il danneggiamento di trasmissioni televisive private non integra gli estremi dello speciale reato di cui all’art. 23 d.P.R. n. 156 del 1973. Si tratta di una norma speciale che per ragioni sia testuali, sia d’interpretazione storica e sistematica era in origine ed è tuttora riferibile ai servizi «pubblici» di telecomunicazioni. Ciò non significa tuttavia – diversamente da quanto opina l’imputato – che la previsione di uno speciale reato di danneggiamento di telecomunicazioni renda inapplicabile all’attività di telecomunicazione privata l’art. 635 cod. pen., perché l’elemento distintivo tra le due figure di reato riguarda la natura di servizio pubblico dell’attività di telecomunicazioni oggetto di danneggiamento avendo l’art. 635 cod. pen. ampia e generica portata, il principio di specialità non impedisce dunque l’applicazione di tale ultima – norma allorquando il danneggiamento attenga invece ad onde radioelettriche emesse da privati, ipotesi quest’ultima – si ripete – mai presa in considerazione dal T.U. del 1973 (cfr. in senso conforme Corte d’Appello di Firenze, sent. cit.).

Affermata la penale rilevanza del danneggiamento di teletrasmissioni private, si può finalmente venire al fatto.

La querela, il successivo rapporto Escopost, le sommarie informazioni testimoniali, la documentazione tecnica prodotta dalla parte lesa contengono tutti, dati di fatto univoci e concordanti, e consentono di affermare che a partire dal 12 giugno 1986 cominciarono

ad essere trasmessi sul canale 65 di Milano programmi televisivi consistenti in vendite promozionali, con sovraimpressione della sigla «Canale 51», sigla e programmi che nulla avevano a che fare con «Telemontecarlo». A causa della sovrapposizione, chi in quei giorni si fosse sintonizzato sul canale UHF 65, in tutta la zona di Milano non avrebbe avuto modo di seguire – come sempre, fin dal 1975 – i programmi di «Telemontecarlo »(che in quel periodo avevano una «audience» particolarmente elevata per la trasmissione in «diretta» delle partite di calcio dei «mondiali»), perché lo schermo, causa l’interferenza, sarebbe apparso o completamente «annebbiato», oppure – a seconda della distanza del trasmettitore, che la Tivisell aveva collocato in posizione strategica, sulla «torre Ferta» nei pressi della stazione «Garibaldi» – con le immagini e l’audio di «Canale 51 » (Tivisell).

Solo il sequestro (fino alla revoca del provvedimento) pose fine a tale situazione, che l’imputato, data anche l’evidenza dei fatti, non ha potuto negare, limitandosi ad affermare a sua difesa che ricerche tecniche da lui commissionate avevano portato ad accertare che «sul canale 65 non c’erano trasmissioni e che la Tivisell aveva cominciato a trasmettere su tale canale dall’aprile 1986, proseguendo da allora “con gli stessi standard” tecnici iniziali ».

Che le trasmissioni siano iniziate nell’aprile 1986 è falso, non solo perché in proposito non vi è alcun riscontro documentale (esistono pubblicazioni specializzate che riportano sigla, ragione sociale e caratteristiche tecniche delle varie emittenti locali) che, ove esistente, la diligente difesa del Re non avrebbe mancato di fornire, ma perché la «denuncia» amministrativa – che l’imputato in interrogatorio dichiara di aver inoltrato «all’inizio delle emissioni » – dell’impianto trasmittente (vedasi documentazione prodotta al Tribunale della libertà) sul canale 65 risulta datata 12 giugno 1986, lo stesso giorno in cui Tivisell iniziava azioni civili contro la TVI per i canali 61 e 65, affermando apoditticamente nella citazione relativa al «65» di far essa uso di tali canali, senza indicare in proposito alcuna prova né specificare il preciso momento con cui l’asserito uso era cominciato.

Del tutto incredibile è poi che il canale 65 fosse libero, quando è ben nota l’avvenuta occupazione – specialmente nelle aree metropolitane – da molti anni, di tutte le frequenze disponibili!

In ogni caso, contro, la sola parola (si è visto quanto poco attendibile) dell’imputato, stanno le schede di censimento (di epoca non sospetta: febbraio 1985) della TVI (in cui tra le Province che ricevono le trasmissioni da Monte Giarolo è indicata anche Milano), e lo stesso comportamento processuale tenuto dal Re in sede civile, tutto imperniato non sulla dimostrazione dell’avvenuto «preuso» della frequenza da parte della Tivisell, ma sull’esclusione della validità – per le ragioni sopra già esposte e confutate – del preuso fattone dalla TVI.

In conclusione, riepilogando: non vi è stato «preuso» da parte della Tivisell, che ha spogliato della frequenza la TVI; nel caso di specie, indipendentemente dalla controversa applicabilità della legge n. 10, le trasmissioni di TVI provengono da ripetitore funzionante tuttora in regime provvisorio ex art. 44 legge n. 103 del 1975; non è configurabile alcuna esimente in favore dell’imputato; il danneggiamento di onde radioelettriche di televisioni private integra gli estremi del reato di cui all’art. 635 cod. pen., comma 1; sussiste, sotto il profilo sia oggettivo sia soggettivo, penale responsabilità dell’imputato in ordine al contestato reato di danneggiamento (per il quale è stata proposta i querela tempestiva e rituale: l’eccezione d’inammissibilità ex art. 12 cod. proc. pen. È manifestamente infondata, perché la TVI ha proposto ricorso per manutenzione del possesso ai sensi dell’art. 703 cod. proc. civ. – e costituendosi quale convenuta nel giudizio instaurato dalla Tivisell, ha svolto domande riconvenzionali – dopo il deposito della querela, che quindi continua ad avere tutti gli effetti giuridici propri di tale atto).

Sotto il profilo soggettivo, premesso che è sufficiente il dolo generico, osserva il giudicante che per la facilità degli accertamenti necessari ad appurare se venissero trasmessi segnali su canale 65 (basta un comune televisore dotato dell’indicatore di frequenza) nonché per l’esperienza pluriennale nello specifico settore con funzioni di responsabilità (v. interrogatorio), il Re ha certamente avuto piena consapevolezza e volontà di danneggiare le trasmissioni della TVI.

Deve anzi essere rimarcata la particolare intensità del dolo, in quanto il Re ha atteso, per inserirsi sul canale, un momento specialmente proprio, quando l’«audience» era a livelli eccezionali (per la trasmissione delle partite dei «mondiali» di calcio) ed ha contestualmente proposto azione civile allo scopo di dare al suo operato parvenza di diritto, agendo nel complesso con un tempismo estremamente significativo nella preordinata e precisa intenzione d’impossessarsi ad ogni costo, da vero «cacciatore di frequenze», del canale in questione.

Pare pertanto congruo, in considerazione della gravità del reato, valutati tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., irrogare la pena complessiva di mesi quattro di reclusione, con la concessione delle attenuanti generiche, data l’incensuratezza del prevenuto (pena base: mesi cinque + giorni 20, ex art. 81 cpv.).

Un giudizio prognostico che l’imputato si asterrà nel futuro dal commettere altri reati, nel presente caso sarebbe destituito di fondamento e del tutto arbitrario (l’imputato infatti continua a rivestire la carica di amministratore e, secondo successive denunce della TVI stralciate dal presente giudizio, come esposto in premessa della parte motiva – ha nuovamente ripreso l’attività di disturbo): conseguentemente, difettano i presupposti per la sospensione condizionale della pena.

Consegue alla condanna il diritto della TVI al risarcimento (comprensivo anche del lucro cessante) del grave danno patito, da liquidarsi in separato giudizio, in conformità della richiesta di parte civile.

Quanto infine all’art. 513 cod. pen. pur essendo indubbio che violenza sulle cose (cioè sulle onde radioelettriche) vi è stata, manca tuttavia la certezza probatoria che il comportamento del Re sia stato idoneo ad arrecare una seria turbativa alla complessiva attività commerciale della TVI: è vero che la zona in cui è stata impedita la ricezione dei programmi ha carattere «strategico» da un punto di vista commerciale, ma d’altra parte TVI ha dimensioni nazionali e l’attività illecita del Re è rimasta quasi immediatamente troncata (per il periodo a cui in questa sede occorre fare esclusivo riferimento) dal provvedimento di sequestro, sicché è arduo ora, con un giudizio di prognosi postuma, valutare fino a qual punto il Re intendesse spingere la sua azione, pur accuratamente predisposta, come sopra già illustrato.

Pare giusto dunque, in questa situazione di non completa univocità delle prove, la assoluzione dell’imputato con formula dubitativa, in quanto, se è vero che l’art. 513 è reato di pericolo, purtuttavia è necessario, ai fini della consumazione, che la violenza sulle cose, per essere idonea allo scopo, sia di non trascurabile entità, da ragguagliarsi volta per volta all’importanza, alle caratteristiche e alle dimensioni dell’impresa di cui l’agente si propone di turbare l’attività.