9 LUGLIO 1996
SENTENZA N. 6255/96 DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,SEZIONE III CIVILE
L’amministrazione delle poste e telecomunicazioni, così come previsto dalla legge sul sistema radiotelevisivo, può legittimamente irrogare le sanzioni amministrative per le interferenze cagionate ad un servizio pubblico essenziale da un’emittente radiofonica operante in regime di autorizzazione alla prosecuzione dell’attività (nella specie, si trattava di interferenze provocate da un’emittente radiofonica locale in danno del sistema radiofonico veicolare della Sip).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 16 luglio 1991 in direttore della sede provinciale delle poste e telecomunicazioni di Bergamo ingiunse alla srl Radio Zeta il pagamento di lire 3.349.135 a titolo di sanzione amministrativa per avere, in violazione degli art. 1 e 3 l. 8 aprile 1983 n. 110, richiamati dall’art. 18, 3° comma, l. 6 agosto 1990 n. 223, determinato, con il suo impianto radio trasmittente, interferenze al sistema radiofonico veicolare della concessionaria Sip-stazione di base di Milano Bicocca.
L’ingiunta propose opposizione, che il Pretore di Bergamo accolse, con sentenza del 12 marzo 1993, annullando conseguentemente l’ingiunzione.
Affermò il pretore che il comportamento della società non era sanzionabile: a) perché l’art. 18 l. n. 223 del 1990 dispone l’applicazione della disciplina contenuta nella l. n. 110 del 1983 – i cui art. 1 e 3 indicano rispettivamente il precetto e la sanzione – ai concessionari privati, e in tale categoria non rientrava la ingiunta, la quale era, ai sensi dell’art. 32 l. n. 223, non concessionaria ma (solo) autorizzata alla prosecuzione nell’esercizio del proprio impianto; b) perché l’art. 33 l. n. 223 prevede specificamente quali norme della stessa si applichino alle emittenti autorizzate alla prosecuzione dell’esercizio dell’impianto, senza comprendere tra tali norme il menzionato art. 18, e, quindi, senza recepire le violazioni e le corrispondenti sanzioni alle quali questo fa rinvio: e l a specificità delle norme richiamate esclude che possano intendersi comprese nel richiamo norme diverse da quelle in questo indicate.
Hanno proposto ricorso per cassazione il ministero delle poste e la direzione provinciale di Bergamo; ha resistito, con controricorso, la società.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si deduce che il pretore, affermando che il comportamento dell’emittente privata non era sanzionabile, è incorso in violazione e falsa applicazione degli art. 18, 3° comma, l. 6 agosto 1990 n. 223 e 1 l. 8 aprile 1983 n. 110 perché l’art. 18 estende la tutela prevista dalla l. n. 110 ai servizi pubblici essenziali e sanziona il comportamento in sé, prescindendo dal soggetto che lo pone in essere.
Il motivo è fondato. La l. n. 110 – intitolata “protezione delle radiocomunicazioni relative all’assistenza e alla sicurezza nel volo” – dispone che “gli impianti … non devono causare emissioni, radiazioni o induzioni tali da compromettere sia il funzionamento dei servizi di radionavigazione sia la sicurezza delle operazioni di volo” (art. 1) e che “in caso di inosservanza del divieto di cui all’art. 1 … l’amministrazione ordina che vengano immediatamente eliminate le cause delle interferenze ed applica la sanzione amministrativa da …” (art. 3). La l. n. 223, contenente la “disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”:
a) all’art. 18, 3° comma, dispone che “Si applicano ai concessionari privati le norme concernenti la protezione delle radiocomunicazioni relative all’assistenza e alla sicurezza del volo di cui all l. 8 aprile 1983 n. 110; tali disposizioni sono estese, in quanto applicabili, alle bande di frequenza assegnate ai servizi di polizia ed agli altri servizi pubblici essenziali”;
b) all’art. 32, intitolato “autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio”, prevede le condizioni per poter proseguire l’esercizio dell’impianto;
c) all’art. 33, intitolato “norme per i soggetti autorizzati”, dispone:
al 1° comma: che “le norme di cui agli art. 10 (telegiornali e giornali radio-rettifica-comunicati di organi pubblici), 11 (azioni positive per la pari opportunità), 13, commi 1°, 2°, 3°, 4° , 6° e 7° (trasferimento di proprietà delle imprese radiotelevisive e relative comunicazioni) …, 14 (bilanci dei concessionari), 15, commi 7° e 15° (divieto di posizioni dominanti nell’ambito dei mezzi di comunicazioni di massa e obblighi dei concessionari),20, 3° comma (obblighi concernenti la programmazione dei concessionari) nonché le connesse disposizioni sanzionatorie di cui agli art. 30 e 31 riferentisi ai concessionari privati per la radiotelevisione sonora e televisiva in ambito rispettivamente nazionale e locale, si applicano ai soggetti di cui all’art. 32 i quali eserciscano rispettivamente, alla data di entrata in vigore della presente legge, reti nazionali ovvero emittenti e reti locali, così come definite ai sensi dell’11° comma dell’art. 3 e del 3° comma dell’art. 21”;
al 2° comma :che “le norme di cui agli art. 8 (disposizioni sulla pubblicità), 9 (destinazione della pubblicità dello Stato e degli enti pubblici. Messaggi di utilità sociale), 15, commi 7° e 15° (divieto di posizioni dominanti nell’ambito dei mezzi di comunicazione di massa e obblighi dei concessionari), 20, commi 1°. 2°, 4°, 5° e 6° (obblighi concernenti la programmazione dei concessionari) e 26 (riserva a favore di opere comunitarie e nazionali), nonché le connesse disposizioni sanzionatorie di cui l’art. 31, hanno efficacia a decorrere dal trecentosessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge; per i concessionari privati esercenti attività di radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale hanno efficacia a decorrere dal settecentotrentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge; a tal fine le norme riferentisi ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva rispettivamente in ambito nazionale e locale si applicano ai soggetti di cui all’art. 32 i quali eserciscano rispettivamente, alla data di entrata in vigore della presente legge, reti nazionali, ovvero emittenti e reti locali, così come definite ai sensi del 1° comma dell’art. 3 e del 3° comma dell’art. 21”.
Preliminare è l’interpretazione dell’art. 18, il quale va inteso non nel senso che esso stabilisca quali specifici soggetti – ad esclusione quindi di tutti gli altri – siano i destinatari delle previsioni della l. n. 110, ma nel senso che esso – al fine di eliminare dubbi al riguardo – specifichi che (anche) i concessionari privati siano destinatari di tale legge.
Conduce a questa interpretazione il rilievo che la l. n. 110, come emerge dal suo contenuto, più sopra riportato, è intesa alla tutela della navigazione marittima ed aerea, e quindi ad assicurare (anche) la incolumità sia dei passeggeri che di eventuali terzi mediante il divieto di interferenze sugli impianti o sui segnali che sono preordinati alla regolarità di tali navigazioni. E la rilevanza della tutela che il legislatore ha inteso apprestare trova conferma nelle previsioni che il divieto è ingiunto a “qualunque” gestore di impianto e che in caso di inottemperanza all’ordine di eliminare le interferenze l’amministrazione dispone “la sospensione della concessione od autorizzazione, ove esistano” e procede alla “disattivazione di ufficio od eventualmente al sequestro, preventivamente autorizzato dall’autorità giudiziaria”, sanzioni, entrambe, indubbiamente di particolare gravità.
Consegue che sarebbe stata irragionevole la previsione di una limitazione – mediante la riduzione dei destinatari del divieto – di una tutela alla quale il legislatore aveva mostrato di aver attribuito una valenza particolare, e che tale irragionevolezza avrebbe comunque importato che una siffatta limitazione avrebbe abbisognato di una specifica previsione.
Con la conseguenza che la mancanza di quest’ultima impone di interpretare la norma nel senso, più sopra indicato, di mera specificazione di una categoria di soggetti ai quali la norma stessa si applica.
Conferma tale interpretazione l’ulteriore rilievo che l’art. 18 estende la tutela prevista dalla l. n. 110 “alle bande di frequenza assegnate ai servizi di polizia ed agli altri servizi pubblici essenziali”: cosicchè sarebbe poco plausibile ritenere che il legislatore contemporaneamente da un lato abbia ampliato la tutela, estendendola a servizi prima in essa non compresi, e d’altro lato abbia invece ridotto la stessa, limitando il divieto di interferenza ad un particolare categoria dei soggetti esercenti attività che quell’interferenza può provocare.
La ritenuta interpretazione dell’art. 18 rende irrilevante lo stabilire se tale norma sia o no richiamata dalla l. n. 223 come applicabile ai soggetti – non concessionari, ma solo – autorizzati alla prosecuzione dell’esercizio del loro impianto: una volta che si ritenga che l’art. 18 non contiene riduzione dei soggetti destinatari della l. n. 110, difatti, l’eventuale mancato richiamato dello stesso tra le norme dichiarate applicabili ai soggetti autorizzati all’esercizio del proprio impianto non potrebbe sortire l’effetto di far ritenere non applicabile a costoro la l. n. 110. Peraltro, l’art. 33, benchè intitolato “norme per i soggetti autorizzati”, non consente, in base al suo contenuto, più sopra riportato, di essere interpretato quale avente la portata che il pretore ha attribuito ad esso e che tale intitolazione formalmente sembrerebbe esplicitare.
La norma, difatti: a) nel 1° comma indica alcune disposizioni applicabili ai soggetti autorizzati alla prosecuzione dell’impianto: così implicitamente presupponendo che a costoro non siano applicabili le rimanenti disposizioni; b) nel 2° comma indica alcune disposizioni la cui efficacia è procastinata, e ciò nei confronti anche dei menzionati soggetti: così implicitamente presupponendo che anche a costoro siano pertanto applicabili immediatamente le altre disposizioni (per le quali non debba diversamente ritenersi causa della loro specifica portata o a causa di eventuale diversa previsione contenuta in altra parte della legge).
La divergente portata dei due commi pertanto non consentirebbe comunque la conclusione che il primo di essi indichi le sole disposizioni applicabili ai ripetuti soggetti.
E ciò anche in base all’ulteriore rilievo che costoro sono individuati nell’art. 33 in quelli esercenti al vigore della legge reti nazionali ovvero emittenti e reti locali “così come definite ai sensi dell’11° comma dell’art. 3 e del 3° comma dell’art. 21”, locuzione, questa, che sembrerebbe comprendere non tutti detti soggetti, ma solo parte di essi: e tale limitazione precluderebbe di attribuire al 1° comma dell’art. 33 il significato di inapplicabilità, ai soggetti autorizzati all’esercizio dell’impianto, del 3° comma del precedente art. 18, e conseguentemente, delle norme contenute nella l. n. 110.
Da quanto sopra può enuclearsi il seguente principio: la 1. 8 aprile 1983 n,. 110 si applica anche ai soggetti che in base all’art. 32 l. 6 agosto 1990 n. 223 sono autorizzati alla prosecuzione nell’esercizio dell’impianto.
Il ricorso dev’essere pertanto accolto e la impugnata sentenza va cassata. Poiché la cassazione basata su violazione di norme di diritto e non v’era controversia nel giudizio di merito su altre questioni, si che non v’è necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della opposizione proposta dalla srl Radio Zeta avverso l’ordinanza ingiunzione.