ABRUZZO Legge regionale Abruzzo 10 maggio 1999, n.27 “Attuazione del decreto del Ministero dell’ambiente 10 settembre 1998, n°381, contenente il regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana” come modificata ed integrata dalla Legge regionale Abruzzo 21 luglio 1999, n°42 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 maggio 1999”

LEGGE REGIONALE ABRUZZO 10 MAGGIO 1999, N. 27

“Attuazione del decreto del Ministero dell’ambiente 10 settembre 1998, n. 381, contenente il regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana” come modificata ed integrata dalla legge regionale 21 luglio 1999, n. 42

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 20 del 25 maggio 1999)

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

Le disposizioni contenute del decreto del Ministero dell’ambiente 10 settembre 1998, n. 381, contenente “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana” trovano applicazione nella Regione a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e, conseguentemente, sono abrogate tutte le disposizioni regionali in contrasto contenute nelle leggi regionali 4 giugno 1991, n. 20 e 2 agosto 1997, n. 77, e specificamente le seguenti norme: Art. 3; Art. 5, comma 1, Art. 6, comma 1; Art. 6, comma 2; Art. 6, comma 3; Art. 7, comma 3.

Art. 2

La giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare la disciplina di cui al comma 3 dell’art. 4, del decreto ministeriale n. 381/1998 e ad adottare le prescrizioni di cui al comma 1 dell’art. 5 del medesimo decreto.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L’Aquila, 10 maggio 1999

 

FALCONIO