LEGGE REGIONALE ABRUZZO 11 FEBBRAIO 1992, N.12
“Modifica Legge Regionale 4 giugno 1991, n. 20 – Normativa regionale in materia di prevenzione dell’ inquinamento da onde elettromagnetiche”
L’ art. 9 della Legge Regionale 4 giugno 1991, n. 20, e’ cosi’ modificato: “Gli impianti fissi esistenti sono tenuti al rispetto delle norme entro un termine massimo di 180 giorni dal rilascio delle concessioni di cui alla Legge 6 agosto 1990, n. 223, art. 16”.
La presente legge e’ dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’ Aquila, addi’ 11 febbraio 1992.