ABRUZZO Legge regionale Abruzzo 14 marzo 1991, n°13 “Norme per il funzionamento del Comitato Regionale per il servizio radiotelevisivo”


LEGGE REGIONALE ABRUZZO 14 marzo 1991, N. 13

“Norme per il funzionamento del Comitato Regionale per il servizio radiotelevisivo”

(pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 9 del 21 aprile 1991)

 

Art. 1
(Finalità)

1. In attuazione dell’art. 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presente legge disciplina il funzionamento del Comitato Regionale per il servizio radiotelevisivo.

Art. 2
(Composizione, elezione, durata)

1. Il Consiglio regionale elegge, all’inizio della legislatura, il Comitato Regionale per i servizi radiotelevisivi, formato da nove membri, eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due terzi. Questi durano in carica quanto il Consiglio regionale, sono rieleggibili e devono essere scelti fra esperti di comunicazione radiotelevisiva, i cui curricula devono essere depositati preventivamente presso la Presidenza del Consiglio.
2. Il Comitato elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente. Per l’elezione dei due Vice Presidenti, ciascun membro del Comitato vota un solo nome, risultando eletti i due candidati che hanno ottenuto piu’ voti.
3. Il Comitato, per la sua organizzazione, si dota di un regolamento interno, che fra l’altro disciplina le forme di partecipazione ai suoi lavori degli organismi di cui all’art. 6, comma 4, della presente legge.

Art. 3
(Incompatibilità)

1. I componenti del Comitato Radiotelevisivo non possono, a pena di decadenza, rivestire la carica di consigliere regionale, nonchè incarichi per conto della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o di imprese radiotelevisive private, ivi comprese quelle di produzione e di distribuzione di programmi o di produzione o gestione di pubblicità.
Analogo divieto opera rispetto alle società direttamente o indirettamente controllate o collegate.
2. Per tutta la durata del mandato i membri del Comitato non possono esercitare, a pena di decadenza, alcun tipo di attività professionale per società o imprese operanti nel settore radiotelevisivo pubblico o privato.
3. L’assenza ingiustificata a due sedute consecutive del Comitato comporta la decadenza del componente.

Art. 4
(Funzioni)

1. Il comitato radiotelevisivo e’ organo di consulenza del Consiglio e della Giunta regionale in materia radiotelevisiva:
– esprime il parere e collabora alla predisposizione di ipotesi diverse sullo schema di piano di assegnazione delle radiofrequenze, trasmesso dal Ministero delle Poste alla Regione, cosi’ come previsto dall’art. 3, comma 14, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
– collabora all’adeguamento (o all’adozione) del piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di diffusione, previsti dal piano di assegnazione di cui all’art. 3, comma 19, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
– esprime il parere sulla destinazione di fondi per la pubblicità sulle emittenti private locali, in conformità dell’art. 9, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
– esprime il parere su provvedimenti che la Regione può adottare per disporre agevolazioni a favore della radiodiffusione comunitaria in ambito locale, ai sensi dell’art. 23, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
2. Il Comitato assume ogni opportuna iniziativa, in sede regionale, al fine di stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca sui temi e sui problemi della comunicazione radiotelevisiva, nei suoi aspetti politici, giuridici, economici e sociali, anche attraverso la promozione di apposite convenzioni con le Università.
3. Il Comitato Radiotelevisivo formula proposte al Consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica in merito a programmazioni regionali che possono essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale; in particolare tali proposte riguarderanno la normale programmazione radiofonica e, laddove e’ prevista, quella televisiva regionale, attivando a tal fine rapporti con la sede regionale della concessionaria pubblica; il Comitato regola l’accesso radiofonico e televisivo regionale secondo le norme della Commissione Parlamentare per l’indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in relazione alla programmazione definitiva con la concessionaria pubblica; il Comitato definisce i contenuti e coordina l’attuazione delle collaborazioni e convenzioni che la Regione stipula con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico e con i concessionari privati in ambito locale.
4. Il Comitato, nell’ambito delle proprie funzioni, svolge anche attività di indagine, di studio, di ricerca e consulenza affidandone l’esecuzione a soggetti qualificati della sfera pubblica e privata.

Art. 5
(Partecipazione)

1. Il Comitato Radiotelevisivo attua idonee forme di partecipazione con le associazioni delle emittenti privati operanti nella regione, con le associazioni della stampa e degli utenti e con tutti quei soggetti che sono interessati alla comunicazione radiotelevisiva, attraverso incontri periodici e consultazioni sugli atti e i pareri fondamentali che la presente legge gli demanda, anche mediante l’istituzione di conferenze regionali sull’informazione e le comunicazioni di massa.

Art. 6
(Rapporti con altri organi)

1. Il Comitato Radiotelevisivo, in relazione all’art. 7, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, esercita le attività che possono essergli richieste dal Ministero delle Posate e dal garante per la radiodiffusione e l’editoria, nell’ambito dello svolgimento delle loro funzioni previste dalla nuova disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato. In relazione a dette funzioni, il Comitato tiene un registro delle imprese radiotelevisive operanti in ambito regionale e segue le rilevazioni e pubblicazioni effettuate a livello nazionale degli indici di ascolto delle emittenti e reti radiofoniche e televisive pubbliche e private.
2. In relazione a dette eventuali attività, il Comitato formula proposte operative nell’ambito delle previsioni del successivo Art. 8.
3. Il Comitato intrattiene inoltre rapporti con il Consiglio consultivo degli utenti di cui all’art. 28 della legge 6- 8- 1990, n. 223, e con la Commissione Nazionale per la pari opportunità tra uomo e donna, di cui alla legge 22- 6- 1990, n. 164, per quanto previsto dall’art. 11 della stessa legge 6- 8- 1990, n. 223.
4. Intrattiene altresì rapporti con l’equivalente Commissione regionale, di cui alla legge regionale 14 aprile 1988, n. 41.

Art. 7
(Funzionamento)

1. Al funzionamento del Comitato provvede la Regione con apposito finanziamento annuale da inserire nel bilancio del Consiglio regionale in relazione alle previsioni di cui al successivo Art. 8 e con la dotazione di mezzi e strutture adeguati.
2. Il Comitato è assistito nelle sue funzioni da apposito ufficio, la cui dotazione dovrà essere prevista nell’ambito dell’attuale organico della Regione e sarà definita su proposta del Comitato stesso con apposito provvedimento del Consiglio regionale.
3. Ai sensi della legge regionale n. 9/ 1979, il Comitato ha sede presso il Consiglio regionale.
La sua attività è assistita, ai fini del coordinamento e del raccordo con il Consiglio stesso, dal Servizio Informazione, Stampa e PR.

Art. 8
(Programmazione attività)

1. Il Comitato Radiotelevisivo presenta annualmente all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale un programma – quadro delle sue attività, unitamente al consuntivo delle spese sostenute in autonomia decisionale nell’anno precedente, riguardante: le attività eventuali da svolgere in relazione all’art. 6 della presente legge; le attività di studio, di ricerca e consulenza.

Art. 9
(Relazione sull’attività)

1. Il Comitato Radiotelevisivo presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sulla situazione del sistema radiotelevisivo nella regione, formulando eventuali proposte di intervento ai vari organi regionali.

Art. 10
(Indennità)

1. Al Presidente e ai Componenti del Comitato vengono corrisposti i compensi e le indennità di cui alla LR n. 76 del 5- 9- 1989. 2. Sono abrogati gli artt. 4 e 5 della LR 9/ 1979.

Art. 11
(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge si provvede alla nomina del Comitato Regionale per il servizio radiotelevisivo entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge stessa.

Art. 12
(Norma finanziaria)

1. Per l’anno 1991 e seguenti gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, compresi quelli relativi ai compensi e alle indennità di cui al precedente articolo 10, gravano sullo stanziamento iscritto al Cap. 11108 dello stato di previsione della spesa.
2. Lo stanziamento del predetto capitolo 11108 e’ determinato annualmente, a partire dal 1991, con la legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 10 della LR 29- 12- 1977, n. 81.

Art. 13
(Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 14 Marzo 1991.