LEGGE REGIONALE 6 luglio 2001, n. 22
“Norme di prima attuazione del disposto del comma 6, art. 8 della legge 22.2.2001, n° 36: Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”.
Art. 1
1. L’installazione di impianti, antenne e altre opere fisse funzionali e connesse alla rete radio-televisiva e telefonica è soggetta ad autorizzazione edilizia da parte del Comune. Al fine di tutelare il proprio territorio sotto il profilo urbanistico, ecologico, ambientale, storico, culturale e per salvaguardare prioritariamente la salute dei cittadini, i Comuni, nel rispetto delle norme vigenti in materia, individuano aree, criteri e parametri per le installazioni di cui al comma 1 ovvero in tal senso apportano le opportune modifiche al regolamento edilizio.
2. I Comuni, in relazione alla specificità territoriale che le installazioni possono assumere in riferimento ai profili di cui al comma precedente, ne attuano gli adempimenti in variante al piano e/o al regolamento edilizio secondo le rispettive procedure.
3. Fino alla definizione di tale regolamentazione, i Comuni con atto di Consiglio Comunale adottano un Regolamento che stabilisce criteri e parametri che consentano in via transitoria l’installazione nel rispetto dei principi di tutela di cui al 2° comma.
Art. 2
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.