ABRUZZO Legge regionale Abruzzo 7 aprile 2000, n.56 “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale n.20 del 4.6.1991 (normativa regionale in materia di prevenzione dell’inquinamento da onde elettromagnetiche)”

Legge regionale Abruzzo 7 aprile 2000, n.56

“Modifiche ed integrazioni alla L.R. 4.6.1991, n.20 (Normativa regionale in materia di prevenzione dell’inquinamento da onde elettromagnetiche)”

(pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n.15 del 19 maggio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

 

L’art. 2 della L.R. 20/1991 e successive modificazioni e integrazioni è così sostituito:

“L’installazione di impianti fissi oppure mobili, nuovi e degli impianti esistenti, con potenza massima immessa in antenna superiore a 5 W, per gli impianti fissi, oppure superiore a 7 W, per gli impianti mobili è subordinata ad autorizzazione regionale.

Allo stesso regime sono assoggettati gli impianti esistenti su cui si intende intervenire con modifiche tali da determinare il superamento dei limiti di cui sopra della potenza massima immessa in antenna.

La domanda di autorizzazione va trasmessa alla Regione Abruzzo, Assessorato all’ecologia e tutela ambientale, e deve essere corredata: dal progetto dettagliato dell’installazione, con evidenziati i parametri essenziali di cui al successivo art. 4; da una descrizione della zona scelta per effettuare l’installazione, con particolare riferimento all’insediamento di altri trasmettitori preesistenti”.

 

Art. 2

 

L’art. 5 della L.R. 20/1991 e successive modificazioni e integrazioni è così sostituito:

“La Giunta regionale rilascia l’autorizzazione di cui al precedente art. 2 su istruttoria del Settore ecologia e tutela dell’ambiente a seguito del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia da parte del comune interessato e del nullaosta sanitario, rilasciato dall’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, previo parere del Dipartimento regionale dell’ISPESL.

Le autorizzazioni regionali per impianti con potenza superiore a 350 W vengono rilasciate solo su aree, individuate dai Comuni, fuori dai centri abitati, e comunque fuori dalle zone già destinate all’edificabilità dallo strumento urbanistico comunale.

Tali aree devono avere una fascia di rispetto non inferiore a 1.000 m, misurata a partire dalla perimetrazione dell’area individuata.

L’eventuale riduzione di tale distanza, sulla base dell’attenuazione dovuta alla presenza di ostacoli alla propagazione, viene valutata secondo i criteri e le modalità previste nel regolamento della L.R. 27/1999.

Nella suddetta zona di rispetto non possono essere rilasciate concessioni edilizie o autorizzazioni relative ad opere di civile abitazione, rurali o accessori ad essi.

Le autorizzazioni regionali per gli altri impianti che comportano esposizione in “campo lontano” vengono rilasciate solo su apposite aree individuate dai Comuni. Tali aree devono avere una fascia di rispetto di 50 metri dai più vicini insediamenti abitativi esistenti o per i quali è già stata rilasciata concessione edilizia.

Nelle aree come sopra individuate e nelle relative zone di rispetto non possono essere superati i valori limite del campo elettromagnetico di cui all’art. 7.

L’approvazione, da parte dei Comuni, della localizzazione delle suddette aree a servizio degli impianti di emittenza, costituisce variante automatica allo strumento urbanistico comunale per l’uso di destinazione in oggetto.

 

Art. 3

 

L’art. 9 della L.R. 20/1991 è modificato e integrato con l’aggiunta dei seguenti due commi:

“In assenza del provvedimento della Giunta regionale di cui al precedente ultimo comma per gli impianti di radiodiffusione sono considerate aree idonee, ai sensi del precedente articolo 5 e del presente articolo, le aree individuate dal piano nazionale di attuazione delle frequenze, di cui alla legge nazionale n. 223 del 1990 e successive integrazioni e modificazioni, in relazione al quale la pubblicazione, nei modi di rito, tiene luogo della comunicazione alle emittenti di cui al precedente ultimo comma.

Il termine di 180 giorni, di cui al primo comma del presente articolo è sostituito da quello ove risulti più breve, fissato per attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze”.

 

Art. 4

 

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

 

Art. 5

 

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURA.