Accordo di collaborazione tra il Ministro delle comunicazioni e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Premesso che:
l’art.1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n.249, ha istituito l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
l’art.1, comma 25, della legge n.249 ha assegnato al Ministero delle comunicazioni il compito di svolgere le funzioni attribuite all’Autorità, salvo quelle proprie del Garante per la radiodiffusione e l’editoria, fino all’entrata in funzione dell’Autorità medesima;
l’Autorità, ai sensi dell’art.1, comma 9, della legge n.249, ha adottato, in data 16 giugno 1998, un regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese nonché il trattamento giuridico ed economico del personale;
ai sensi del comma 13 dell’art.1 della legge n.249 l’Autorità può avvalersi degli organi del Ministero delle comunicazioni;
Considerata la convergenza degli interessi del Ministero delle comunicazioni e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel raggiungimento delle finalità volute dalla legge 31 luglio 1997, n.249, per i settori delle radiodiffusioni e delle telecomunicazioni;
Ravvisata la necessità di garantire un ordinato passaggio delle funzioni dal Ministero all’Autorità, predisponendo rimedi atti ad evitare possibili soluzioni di continuità nell’espletamento dei compiti connessi alla liberalizzazione dei servizi di telecomunicazioni ed all’ordinato svolgimento dei servizi di radiodiffusione;
Preso atto delle necessità connesse ai tempi di completamento dell’iter procedimentale relativo al reperimento del personale dell’Autorità mediante selezioni, concorsi e comandi e della conseguente esigenza di graduare nel tempo tale passaggio di funzioni come stabilito nell’art. 37 del regolamento adottato dall’Autorità il 16 giugno 1998;
Ritenuto che tale gradualità possa essere realizzata distinguendo tra competenze che possono essere esercitate autonomamente dall’Autorità fin dalla data di pubblicazione del Regolamento di cui all’art.1, comma 9, legge n.249/97; competenze che l’Autorità sarà in grado di esercitare avvalendosi delle strutture centrali e periferiche del Ministero ai sensi dell’art.1, comma 13 della legge n.249/97 e, infine, competenza rispetto alle quali permane la supplenza del Ministero ai sensi dell’art. 1, comma 25, della predetta legge, in attesa dell’espletamento delle procedure di selezione del personale e dei concorsi pubblici;
Considerato che l’individuazione delle competenze del Ministero e dell’Autorità, quale risulta dalla legge n.249, comporta, anche a regime, ai sensi del già citato comma 13, dell’art.1, della legge n.249 del 1997, una continua opera di collaborazione fra i due organismi;
Ravvisata, pertanto, l’esigenza di definire e di disciplinare dette attività di collaborazione;
Ritenuto che, allo scopo, possano essere applicate le disposizioni degli articoli 11 e 15, della legge 7 agosto 1990, n.241;
Tra il Ministero delle comunicazioni, in persona del Ministro pro-tempore On.le Antonio Maccanico, e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in persona del presidente prof. Enzo Cheli, all’uopo delegato dal consiglio dell’Autorità;
Si stipula il seguente accordo:
Art.1
Le premesse sono parte integrante del presente accordo.
Art.2
Dalla data di pubblicazione dei regolamenti di cui all’art.1, comma 9, della legge n.249/97, sono esercitate dall’Autorità, ai sensi dell’art.37 del regolamento di organizzazione dell’Autorità, adottato in data 16 giugno 1998, le funzioni relative alle seguenti materie:
1) elaborazione dei piani di assegnazione delle frequenze, verifica della sussistenza delle posizioni dominanti e adozione dei provvedimenti conseguenti nel settore radiotelevisivo;
2) implementazione delle misure di effettiva concorrenza e ricollocazione delle frequenze nel settore della radiomobile;
3) regolamentazione delle relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica della garanzia dei diritti di interconnessione da parte degli operatori, nel rispetto di criteri obiettivi e non discriminatori, anche con riferimento alle condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione. Risoluzione delle controversie in materia di interconnessione. Promozione dell’interconnessione dei sistemi nazionali di telecomunicazione con quelli di altri paesi;
4) determinazione e aggiornamento, in relazione all’andamento del mercato, della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe dei servizi regolati di telecomunicazioni;
5) emanzione di direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica dei costi delle singole prestazioni da parte di operatori di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato. Individuazione dell’ambito oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di servizio universale e delle modalità di determinazione e ripartizione del relativo costo;
6) determinazione, sentiti i soggetti interessati che ne facciano richiesta e in relazione all’evoluzione del mercato, dei criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazioni;
7) emanzione di direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi per l’adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta dei servizi recante l’indicazione di standard minimi;
8) assicurazione della più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi, studio dell’evoluzione del settore dei singoli servizi, promozione delle iniziative volte a migliorare le modalità di erogazione e la corretta competizione.
Art. 3
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui all’articolo precedente o delle altre alla stessa trasferite, in attuazione della legge 14 novembre 1995, n.481, della legge 31 luglio 1997, n.249, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.318, può avvalersi delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle comunicazioni, nell’ambito delle possibilità consentite dalle risorse organizzative, umane e finanziarie del Ministero e compatibilmente con l’adempimento degli obblighi del Ministro stesso inerenti alle competenze istituzionali.
Art. 4
1. L’Autorità formula richiesta scritta al Ministero in merito alle attività da espletare (raccolta di dati e di informazioni, istruttoria, accertamenti, indagini, proposte, schemi di atti e di provvedimenti), nonché ad ogni altra attività ritenuta utile.
2. Il Ministro, esaminata la richiesta, dispone l’assegnazione dell’affare all’ufficio o agli uffici competenti e ne dà comunicazione al presidente dell’Autorità.
3. L’Autorità, nelle sue articolazioni, definisce con gli organi del Ministero indicati dal Ministro le modalità attuative per la migliore trattazione della pratica.
Art. 5
1. Il personale del Ministero opera alle dipendenze dell’organo di appartenenza, secondo la normativa in vigore, e collabora funzionalmente con l’Autorità ai fini di quanto previsto dal precedente art.4.
2. Il personale del Ministero, se necessario, può essere inviato in missione presso gli uffici dell’Autorità o presso altre sedi, fermo restando quanto disposto dal comma 1.
Art. 6
1. Il Ministero trasmette all’Autorità, relativamente ad ogni trimestre solare, il riepilogo dei costi sostenuti per l’espletamento delle attività richieste dall’Autorità sulla base dei decreti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro 24 gennaio 1994 e 5 settembre 1995, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n.98 del 29 aprile 1994 e n.273 del 22 novembre 1995.
2. L’Autorità, verificata la regolarità della documentazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della medesima provvede al versamento della somma dovuta all’entrata del bilancio dello Stato.
Art. 7
Al presente accordo si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e di contratti, in quanto compatibili.
Art. 8
Per le funzioni relative alle materie diverse da quelle indicate dall’art.2 o rispetto alle quali non sia stata attivata la procedura di avvalimento di cui all’art.3, permane, fino all’espletamento delle selezioni del personale e dei concorsi pubblici di cui alla legge n.249/97, l’esercizio in supplenza del Ministero, ai sensi dell’art.1, comma 25, della stessa legge.
Art.9
L’accordo ha efficacia fino al 31 dicembre 1998, e potrà comunque essere prorogato, d’intesa tra le parti, ai fini del completo raggiungimento degli obiettivi sopra indicati.
Art. 10
Le controversie in materie di esecuzione del presente accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Art. 11
Il presente accordo è registrato presso la Corte dei conti ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 luglio 1998
Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO
Il presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
CHELI