Accordo quadro tra l’Agcom e le regioni concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni del 19 ottobre 2017 firmato in data 13 dicembre 2017

 ACCORDO QUADRO CONCERNENTE L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE

 

AI COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI

TRA

L’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

E

LA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

E

LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo” e, in particolare, l’art. 1, comma 13, che disciplina i Comitati regionali per le comunicazioni, funzionalmente organi dell’Autorità per le esigenze di decentramento sul territorio;

VISTO l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, che inserisce la competenza legislativa in materia di “ordinamento delle comunicazioni” tra le materie di legislazione concorrente tra Stato e Regione;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche“;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”;
VISTE le leggi regionali che istituiscono i CO.RE.COM;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Indirizzi generali relativi ai Corecom”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Regolamento per la definizione delle materie delegabili ai Corecom”;

VISTO l’accordo quadro del 25 giugno 2003 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, nonché il successivo Accordo quadro tra i medesimi soggetti del 4 dicembre 2008, e i loro atti di approvazione;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007 recante “Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione e utenti”;

VISTE, nelle materie di delega, le delibere dell’Autorità, che costituiscono l’indirizzo per le azioni dei CO.RE.COM.;

VISTA le intese tra la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, rispettivamente, dell’11 settembre 2017 e 21 settembre 2017;

CONSIDERATO l’esito del tavolo di lavoro cui hanno preso parte il delegato dall’Autorità, il Presidente del Consiglio regionale della regione Marche con delega sulla materia da parte della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, il delegato della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il Coordinatore pro tempore del Coordinamento dei Presidenti dei Co.re.com e le rispettive strutture di staff;

CONCORDANO

1. È approvato l’articolato, allegato A, al presente atto che, nell’individuare i principi generali concernenti l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, prefigura il contenuto delle singole convenzioni tra l’Autorità e gli Organi competenti come individuati dalle leggi regionali.

2. È confermata la ripartizione tra i CO.RE.COM. delle risorse finanziarie, allo stato complessivamente disponibili, secondo quanto previsto all’articolo 3, comma 2, dell’articolato, definita nella Tabella, allegato B del presente atto.

 

Per
la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome
Franco Iacop

 

Per
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Angelo Marcello Cardani

 

Per
la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
Stefano Bonaccini

 

IL COMMISSARIO DELEGATO
Antonio Martusciello

 

 

ALLEGATO A

ARTICOLATO

Articolo 1

Oggetto dell’Accordo

1. Costituisce oggetto dell’Accordo Quadro l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall’Autorità.

2. Le attività di cui al comma 1 sono definite mediante la stipula di apposite convenzioni bilaterali tra l’Autorità e le Regioni, che richiamano il presente Accordo Quadro nel rispetto della normativa vigente.

3. Può costituire oggetto delle convenzioni di cui al comma 2 la disciplina degli strumenti e delle modalità di attuazione di interventi nei settori di interesse comune, ferme restando le rispettive sfere di competenza.

4. L’Autorità può avvalersi dei CO.RE.COM. per le attività di supporto alle iniziative sul territorio, quali indagini conoscitive, ricerche di settore, divulgazione e promozione di progetti regionali, nazionali ed europei.

5. Ogni convenzione prevede altresì la comunicazione all’Autorità di programmi di attività annuali relativi, in particolare, all’espletamento delle singole funzioni delegate.

Articolo 2

Strutture dedicate

1. L’Autorità, nell’esercizio delle sue funzioni e nello svolgimento delle attività di propria competenza, relative al presente Accordo Quadro, opera tramite un’apposita struttura, individuata dalle disposizioni relative all’organizzazione interna.

2. I CO.RE.COM., nello svolgimento delle attività per l’esercizio delle deleghe, operano tramite strutture dedicate, all’uopo specificamente individuate e preventivamente comunicate all’Autorità.

Articolo 3

Il quadro finanziario della Convenzione

1. Le parti concordano le risorse finanziarie da destinare all’esercizio delle funzioni delegate e le loro modalità di erogazione all’Organo regionale presso cui è incardinato il CO.RE.COM. nel rispetto delle norme e dei principi di contabilità pubblica. Tali risorse finanziarie contribuiscono alle spese relative all’esercizio delle deleghe.

2. L’ammontare delle risorse finanziarie individuate è ripartito, tra i vari CO.RE.COM., secondo i parametri di riferimento di cui alla tabella allegata. Le parti, d’intesa tra loro, avviano l’istruttoria per la riforma della tabella allegata al presente Accordo, anche in ragione di intercorsi mutamenti di fatto e di diritto.

3. L’Autorità si impegna a rilasciare ai CO.RE.COM. un sistema centralizzato di gestione online delle controversie. Con specifico regolamento saranno disciplinate, d’intesa tra le parti, le modalità di funzionamento del predetto sistema, anche con riguardo alle modalità di assistenza della cosiddetta utenza debole. Tale sistema sarà utilizzato quale strumento per incentivare nuovi criteri di premialità ed efficienza.

4. Fino alla completa armonizzazione da parte di tutti i CO.RE.COM. delle funzioni del sistema di cui al comma 3, nel rispetto della normativa regionale vigente, si applica la ripartizione delle risorse finanziarie di cui alla tabella allegata.

5. L’assegnazione delle risorse finanziarie è condizionata alla validazione con esito positivo, da parte dell’Autorità, della relazione di ciascun CO.RE.COM. sull’attività svolta ai sensi dell’articolo 7. Nella relazione è altresì data evidenza, ai fini della determinazione della quota variabile, dell’effettivo raggiungimento dei parametri di cui al comma 2.

 

Articolo 4

Contenuti delle convenzioni per il conferimento delle deleghe

1. Possono essere delegate, in particolare, le funzioni consultive, di gestione, di vigilanza e controllo, istruttorie, di tutela e garanzia, di risoluzione delle controversie, relativamente alle seguenti materie:

a) tutela e garanzia dell’utenza, con particolare riferimento ai minori, attraverso iniziative di studio, analisi ed educazione all’utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media nel rispetto degli indirizzi stabiliti dall’Autorità e dalle Istituzioni competenti in materia, anche in attuazione di protocolli d’intesa per la migliore tutela decentrata dei minori sul territorio nazionale;

b) esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale, relativamente alle funzioni istruttorie e decisorie in applicazione dell’articolo 32-quinquies, del Tusmar;

c) vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale;

d) svolgimento del tentativo di conciliazione nelle controversie tra ente gestore del servizio di comunicazione elettroniche e utenti, e assunzione dei provvedimenti temporanei ai sensi degli artt. 3 e ss. del “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, adottato con delibera n. 173/07/CONS, nonché nelle controversie scaturenti dall’applicazione dell’art. 9 del d.lgs. n. 33/2016, in materia di installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, limitatamente alle fattispecie contemplate dall’art. 8 per l’accesso all’interno di edifici privati, in conformità al Regolamento adottato dall’Autorità con delibera n. 449/16/CONS;

e) definizione delle controversie indicate all’articolo 2 della delibera n. 173/07/CONS, ad esclusione di quelle concernenti operatori o utenti di altri Stati dell’Unione Europea di cui all’art. 15, comma 5, dello stesso Regolamento. Ai fini del conferimento di tale delega, ai sensi dell’art. 22 del Regolamento di cui copra, ciascun CO.RE.COM., nell’ambito della propria organizzazione interna, deve garantire la separazione tra la funzione di conciliazione e quella di definizione della controversia e, nell’ambito di questa, tra competenze istruttorie e decisorie. Al procedimento per la definizione delle controversie si applicano, in quanto compatibili, le norme del citato Regolamento;

f) vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l’ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal Tusmar, come integrato dai Regolamenti attuativi dell’Autorità;

g) la vigilanza ai sensi dell’articolo 41 del Tusmar previa adozione, da parte dell’Autorità, di apposite linee guida;

h) gestione delle posizioni degli operatori nell’ambito del Registro degli Operatori di Comunicazione secondo le linee guida fissate dall’Autorità e sotto il coordinamento della medesima. La delega comprende lo svolgimento, nell’ambito della rispettiva competenza territoriale, dei procedimenti di iscrizione e gli aggiornamenti delle posizioni all’interno del Registro nonché il rilascio delle certificazioni attestanti la regolare iscrizione.

2. L’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria, ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 7, 8 e 9 del “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni” allegato alla delibera n. 529/14/CONS e secondo le linee guida dell’Autorità.

Articolo 5

Principio di leale collaborazione e istituzione della

Commissione paritetica nazionale

1. Le parti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all’esercizio delle funzioni delegate, s’impegnano ad un’attuazione dell’Accordo e della Convenzione nel rispetto del principio di leale collaborazione.

2. È istituita la Commissione paritetica nazionale di cui fanno parte un componente dell’Autorità, delegato dal Consiglio, il direttore e un funzionario del Servizio ispettivo, Registro e CO.RE.COM., un Presidente di CO.RE.COM. nominato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, due dirigenti CO.RE.COM., individuati dalla medesima Conferenza. Possono essere chiamati a farvi parte, in relazione a specifici temi, professori o dirigenti esperti nelle singole materie in discussione. La Commissione paritetica ha la funzione di approfondire e proporre le soluzioni ad eventuali problemi di coordinamento amministrativo nonché di interpretazione della normativa vigente. Con specifico regolamento saranno disciplinate, d’intesa tra le parti, le modalità di funzionamento della Commissione.

3. Le parti concordano le modalità attuative delle necessarie verifiche da parte dell’Autorità e si impegnano, altresì, ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative in coerenza con i principi di semplificazione ed efficacia degli interventi.

Articolo 6

Inadempimento, poteri sostitutivi e revoca delle funzioni

1. In caso di accertato inadempimento, anche parziale, degli impegni assunti dall’amministrazione delegata nell’ambito della Convenzione, l’Autorità assegna un termine per adempiere, decorso inutilmente il quale, può assumere tutte le determinazioni necessarie al fine di esercitare i poteri sostitutivi.

2. Ove, in relazione alla gravità e alla durata dell’inadempimento, non sia utilmente esercitabile il potere sostitutivo, l’Autorità può disporre la revoca della delega delle relative funzioni.

Articolo 7

Relazione annuale

1. Il CO.RE.COM. trasmette all’Autorità, con cadenza annuale, entro il 31 marzo, sulla base del programma di attività di cui all’art. 1, comma 5, una relazione sull’attività svolta e sulla realizzazione degli obiettivi connessi all’esercizio delle funzioni delegate.

2. L’Autorità rende adeguata evidenza delle attività svolte dai CO.RE.COM., i quali presentano apposita relazione annuale dedicata.

Articolo 8

Durata e disposizioni transitorie

1. Il presente Accordo Quadro e le Convenzioni hanno durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio 2018. Essi sono rinnovati entro sessanta giorni prima della loro scadenza con decisione degli organi competenti.

2. Entro il 31 dicembre 2017 gli organi competenti, in adesione al presente Accordo Quadro, stipulano le convenzioni di cui all’articolo 1 secondo quanto previsto dalle leggi regionali istitutive dei singoli Comitati. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni di cui all’Accordo Quadro del 4 dicembre 2008.