Aer News – anno III – numero 1 – 12 gennaio 1998

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SOMMARIO:


 

VERSO LA DEFINIZIONE DELLE NORME PER L’EMITTENZA RADIOFONICA E TELEVISIVA LOCALE.

Dopo la pausa festiva, il 9 gennaio si è nuovamente riunito, alla presenza del Sottosegretario On. Vita e del Presidente del Coordinamento Nazionale dei CORERAT, Prof. Porro, il secondo Comitato Istruttorio della Commissione per il riordino del sistema radiotelevisivo, istituita presso il Ministero delle Comunicazioni. La riunione è stata convocata a seguito delle numerose contestazioni avanzate dalle associazioni di categoria del settore nei confronti del testo del disegno di legge predisposto nelle scorse settimane, al fine di discutere le varie proposte di modifica all’elaborato del Ministero (si vedano gli AER NEWS n. 23 e 24 del 1997). In particolare AER, ANTI, CNT e CORALLO hanno predisposto un documento congiunto che è stato illustrato dall’Avv. Rossignoli. Fino all’ultimo è stata invano ricercata una intesa anche con la FRT su tutti gli aspetti del Disegno di Legge. Infatti sarebbe stata certamente auspicabile una convergenza di tutte le componenti del settore su ogni problematica che dovrà essere disciplinata dalla legge di riforma poichè in tal modo, anche attraverso rinunce reciproche, sarebbe possibile sostenere un progetto forte nell’interesse di tutta l’emittenza locale.

L’AER, pertanto, rinnova anche da queste colonne l’invito alla FRT a superare i contrasti per perseguire l’obiettivo che deve essere comune: la realizzazione di un sistema locale forte e competitivo. Vediamo ora in sintesi il contenuto delle principali proposte di AER, ANTI, CNT e CORALLO:

a) previsione di concessioni per le emittenti commerciali suddivise in due tipologie:

– emittenti locali aventi scopi commerciali;

– emittenti locali commerciali con obblighi di informazione.

Queste ultime con obbligo di effettuare almeno 60 minuti (se televisive) ovvero 90 minuti (se radiofoniche) di informazione autoprodotta nelle ore comprese tra le 7 e le 24 per almeno cinque giorni alla settimana o in alternativa per almeno centoventi giorni a semestre.

Alle emittenti locali con obbligo di informazione saranno riservati in via esclusiva l’accesso alle provvidenze editoria (i cui requisiti di accesso devono essere armonizzati con la nuova impostazione di cui sopra) ed altri incentivi, la pubblicità dello Stato e degli Enti pubblici. Tali emittenti potranno, poi, stipulare convenzioni di servizio con enti locali e amministrazioni pubbliche. La suddivisione delle concessioni nelle suddette tipologie permette alle imprese commerciali di coltivare a pieno la propria vocazione senza continuare a sostenere oneri per strutture redazionali sostanzialmente inutili per la realizzazione del proprio prodotto editoriale, e allo stesso tempo, introduce una forte valorizzazione per le imprese che intendano impegnarsi nel ruolo informativo;

b) previsione di una tipologia di emittenti (soggette ad autorizzazione) in luogo delle attuali emittenti comunitarie. Tali emittenti (che potranno essere organizzate esclusivamente in forma di associazioni, fondazioni e cooperative) non svolgeranno attività a scopo di lucro, saranno portatrici di particolari istanze culturali, etniche, politiche o religiose, non trasmetteranno pubblicità e si avvarranno di donazioni e sponsorizzazioni.

Tali emittenti non saranno tenute al pagamento del canone, usufruiranno delle provvidenze editoria, potranno stipulare convenzioni di servizio con gli enti locali e con gli enti della cui particolare istanza sono portatrici.

Previsione, infine, di una tipologia di emittenti concessionarie che effettua trasmissioni di televendite o radiovendite per il 100% della propria programmazione;

c) previsione di requisiti meno onerosi per il rilascio delle concessioni;

d) previsione per le emittenti locali di una copertura massima di tre regioni, ovvero di quattro nelle aree meridionali (per le TV) e di quindici province (per le radio) purchè dette regioni e province siano contigue e la popolazione complessivamente servita non superi i 12 milioni di abitanti;

e) le concessioni devono costituire titolo per esercire, oltre agli impianti di diffusione e di collegamento anche le regie secondarie, i ponti mobili, i servizi televideo e RDS, senza che ciò dia luogo a pagamento di alcun canone aggiuntivo;

f) previsione della possibilità di effettuare compravendite di intere aziende, rami di azienda e impianti anche durante tutto il periodo di validità delle nuove concessioni;

g) previsione delle cosidette dismissioni incentivate, cioè la possibilità per i soggetti che intendano dismettere le proprie emittenti di ottenere un indennizzo da parte dello Stato;

h) regolarizzazione della posizione delle sole imprese che stanno operando in virtù di provvedimento della Magistratura di sospensione dei relativi dinieghi di concessione (la cui attività è stata già legittimata dalla legge 650/96 e 240/97) purchè in possesso dei requisiti previsti dalla legge 422/93 per il rilascio e il permanere delle concessioni ,con esclusione di ogni sanatoria per le emittenti che hanno cessato di operare;

i) regolarizzazione della posizione degli impianti eserciti da soggetti concessionari, depennati dalle relative concessioni (si tratta ad es. di impianti depennati dalle concessioni perchè rilevati inattivi all’epoca delle verifiche effettuate dalla Amministrazione PT, perchè relativi a regie aggiuntive o ponti mobili, perchè ridondanti etc);

l) previsione anche per le emittenti radiofoniche locali di un canone annuo pari all’uno per cento dei proventi pubblicitari (come già previsto per le TV locali);

m) previsione di norme precise per rendere più snelle e veloci le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle modifiche tecniche degli impianti;

n) previsione di norme che favoriscano l’accesso anche delle emittenti locali alle nuove tecnologie (DAB, DVB, MMDS, Satellite etc);

o) previsione di norme per la regolamentazione della attività delle sindycations, con soppressione tra l’altro del divieto di interruzione della interconnessione durante il periodo di durata della stessa. Tale divieto infatti avrebbe di fatto trasformato le emittenti locali interconnesse in una sorta di emittente nazionale;

p) regime sanzionatorio diversificato tra emittenza nazionale e emittenza locale;

q) recupero della attuale normativa in materia di affollamenti pubblicitari (con soppressione di tutte le restrizioni contenute nella bozza del disegno di legge che ridurrebbero enormemente le risorse economiche per il settore);

r) soppressione della previsione per le TV locali di effettuare televendite esclusivamente nelle ore notturne;

s) regolamentazione dello splittaggio pubblicitario radiofonico permettendo a tutte le emittenti di splittare (attraverso la concessione dei necessari impianti di collegamento a coloro che ne sono sprovvisti) e con l’introduzione di regole precise che scoraggino eventuali vendite sottocosto che danneggerebbero le emittenti concorrenti;

t) soppressione della norma che prevede che, per le trasmissioni non composte di parti autonome, il periodo minimo tra i diversi spots debba essere di venti minuti;

u) soppressione della norma che prevede che, nelle trasmissioni sportive la pubblicità possa essere inserita solo negli intervalli e previsione della possibilità di effettuare interruzioni pubblicitarie ogni 15 minuti nei telegiornali e radiogiornali;

v) previsione di nuove norme per gli investimenti pubblicitari delle Amministrazioni Statali e degli enti pubblici che permettano alle emittenti di raccogliere effettivamente tale pubblicità (con previsione di sanzioni significative per gli amministratori pubblici che contravvengono alle disposizioni di legge);

z) ferma opposizione all’introduzione del cosiddetto traino pubblicitario e alla previsione di una rete RAI con forte vocazione territoriale.

Auspichiamo ora che il Governo voglia accogliere le suddette proposte perchè solo in questo modo sarà possibile garantire l’autonomia e lo sviluppo della emittenza locale.

 

SCADENZE PER TASSE E CANONI DI CONCESSIONE

– Entro il 31 gennaio p.v. le imprese radiotelevisive locali dovranno corrispondere la TASSA di concessione governativa per l’anno 1998. Rispetto allo scorso anno, non sono intervenute variazioni e pertanto l’ammontare della stessa è quantificato in lire 3.000.000 per le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale, in lire 500.000 per le imprese di radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito locale, in lire 125.000 per le imprese di radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale.

– Entro il 31 gennaio p.v. le IMPRESE RADIOFONICHE LOCALI dovranno corrispondere il CANONE di concessione per l’anno 1998, calcolato sulla base di lire 5.000.000 per la prima provincia comunque servita e lire un milione per ogni altra provincia comunque servita, così come risultante dal decreto di concessione, fino ad un massimo di lire 15 milioni (tali importi sono ridotti ad un quarto e cioè rispettivamente a lire 1.250.000 e lire 250.000 per le emittenti radiofoniche comunitarie) e incrementato del 14,5%, come stabilito dal Decreto del Ministero delle Comunicazioni del 7/5/97, pubblicato sulla G.U. del 23 settembre 1997. Tale incremento si applica anche ai canoni relativi alle autorizzazioni per la trasmissione di programmi radiofonici in contemporanea.

Si precisa che, nel caso (improbabile) di approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche entro il termine fissato al 31 gennaio p.v. dall’art.3 della legge 249/97, dovrebbero essere rilasciate nuove concessioni di radiodiffusione sonora entro il 30 aprile 1998 e quindi, in attesa della quantificazione dei nuovi canoni, quelli per il 1998 andrebbero corrisposti limitatamente ai primi quattro mesi dell’anno. In mancanza (quasi certa) di rispetto della scadenza di legge, è prevista una proroga automatica delle attuali concessioni radiofoniche fino al 30 aprile 1999: quindi, in quest’ultimo caso, il canone per il 1998 dovrà essere corrisposto per l’intero anno.

Entro il 31 gennaio p.v. dovranno inoltre corrispondere il canone di concessione:

– le IMPRESE TELEVISIVE LOCALI con fatturato 1997 superiore a lire due miliardi;

– le IMPRESE TELEVISIVE LOCALI cosiddette COMUNITARIE.

Tale canone dovrà però essere corrisposto, allo stato, esclusivamente per il periodo 1/1-30/4/98. Infatti l’art. 3 della legge 249/97 ha stabilito la proroga della durata delle concessioni televisive solo fino al 30/4/98. Se entro tal data non saranno rilasciate (come molto probabile) le nuove concessioni si renderà necessario un ulteriore intervento legislativo di proroga. Pertanto, al momento le IMPRESE TELEVISIVE LOCALI con fatturato 1997 superiore a lire due miliardi dovranno corrispondere quale canone per il periodo 1/1-30/4/98 l’importo di L. 6.666.667 aumentato del 16,9% (D.M. 18/2/94) e ulteriormente aumentato sull’importo aggiornato del 13,5% (DM 7/5/97). Le IMPRESE TELEVISIVE LOCALI COMUNITARIE dovranno invece corrispondere quale canone per tale periodo l’importo di L. 1.666.667 aumentato con i medesimi aggiornamenti del 16,9% e del 13,5%. Infine le IMPRESE TELEVISIVE LOCALI con fatturato 1997 inferiore a due miliardi dovranno corrispondere il canone 1998 sulla base dell’1% del fatturato conseguito nel 1997. In base alla normativa di cui alla legge 422/93 l’elenco delle imprese che possono usufruire di tale modalità di determinazione del canone, con l’indicazione del relativo fatturato deve essere comunicato dal Garante al Ministero delle Comunicazioni entro il 31/10/98, sulla base di segnalazioni inviate dal Ministero al Garante. Tuttavia stante l’imminente istituzione dell’Authority, tale procedimento dovrebbe essere modificato. Per tali imprese occorrerà pertanto attendere gli sviluppi della situazione.

 

ADEMPIMENTI PROVVIDENZE EDITORIA

 

 

Le emittenti radiofoniche che intendano inoltrare domanda, per l’anno 1998, di accesso alle provvidenze previste dalla Legge 250/90 per le imprese che svolgono attività informativa, devono inviare, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed ai gestori competenti all’applicazione delle tariffe di cui si chiedono le riduzioni, il relativo preavviso, con raccomandata AR, consegnata alle poste entro il 31 gennaio 1998.

Diversamente, le emittenti televisive locali, per le quali da un anno è entrato in vigore specifico regolamento (pubblicato sulla G.U. del 10/1/97), sono tenute ad inviare il preavviso di domanda una tantum, entro 30 giorni da quando iniziano l’attività necessaria per ottenere le provvidenze (e non ogni anno, come ancora d’obbligo per le imprese radiofoniche).

Pertanto, le imprese televisive locali che abbiano già espletato tale obbligo, non sono tenute a reiterarlo. In proposito, tutti gli associati AER riceveranno nei prossimi giorni apposita e circostanziata circolare.

Anticipiamo che, in riferimento all’anno 1997, sia le emittenti radiofoniche che quelle televisive locali sono tenute, entro il 31 marzo 1998, ad inviare la domanda per ottenere le provvidenze relativamente all’ anno 1997.