Aer News – anno I – numero 3 – 23 luglio 1996

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SOMMARIO:


 

APPROVATO DAL GOVERNO IL DISEGNO DI LEGGE SU AUTHORITY E ANTITRUST

Il 17 Luglio il Consiglio dei Ministri ha approvato il Disegno di Legge stralcio che prevede l’istituzione dell’ Authority nelle telecomunicazioni e la normativa Antitrust. L’Authority sarà composta da 8 membri nominati paritariamente da maggioranza ed opposizione (4 dal Senato e 4 dalla Camera) e si dividerà in 2 Commissioni con compiti ben precisi: strutture e servizi. Il Presidente sarà designato con D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio, di intesa con il Ministero P.T.. Infatti, mentre viene demandata all’Authority la redazione, entro il 31 gennaio 1997, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive, resta di competenza del Ministero P.T. l’elaborazione del piano di ripartizione delle frequenze ed il rilascio delle concessioni. Tale suddivisione di compiti potrebbe non essere la migliore soluzione per il riassetto del settore. Il DDL prevede, inoltre, una serie di disposizioni in materia di divieti di posizioni dominanti. Inaccettabile, infine, la previsione della rete federale (art.3, comma 4 del DDL) in quanto la stessa ha come conseguenza la totale emarginazione dell’ emittenza locale con grave danno per il pluralismo, per la libertà di impresa e per un corretto sistema di concorrenza in ambito locale. L’AER annuncia una massiccia campagna, attraverso le imprese radiofoniche e televisive associate, per chiedere la soppressione del progetto di rete federale.

 

INCREDIBILE RIDUZIONE DEGLI SPAZI RADIOELETTRICI PER L’EMITTENZA RADIOFONICA LOCALE

NECESSITANO SPAZI ADEGUATI SIA PER LE IMPRESE RADIOFONICHE CHE PER QUELLE TELEVISIVE LOCALI

L’art.2, comma 6 del Disegno di Legge Governativo prevede che l’ Authority, nel redigere il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive deve (tra l’altro) riservare in favore dell’emittenza radiotelevisiva in ambito locale un terzo dei programmi irradiabili. Ulteriori risorse possono essere assegnate all’emittenza locale dopo la pianificazione. Tale norma desta allarme ed enorme preoccupazione per il settore dell’emittenza locale.

Infatti, con la stessa viene sostanzialmente confermato il tenore dell’art.3, comma 12 della legge Mammì che prevede la riserva alle TV locali del 30% dei programmi ricevibili senza disturbi (mentre, sarebbero necessarie risorse ben più ampie). Inoltre, la citata norma prevede l’incredibile riduzione dal 70% (previsto dall’art.3, comma 13 della legge Mammì) al 33% della riserva dei programmi ricevibili senza disturbi delle imprese radiofoniche locali. Il DDL su tale punto è assolutamente inaccettabile.

L’ AER ritiene, pertanto, che debba essere ripristinato lo spazio radioelettrico già previsto dalla legge Mammì per l’emittenza radiofonica locale e che debba essere allo stesso tempo ampliato lo spazio per l’emittenza televisiva locale.

 

L’AER INCONTRA IL MINISTRO P.T.: ESPRESSA LA PROTESTA DEGLI EDITORI PER LA RETE FEDERALE E PER LA RIDUZIONE DI RISORSE TECNICHE ALLE RADIO LOCALI

Giovedì 18 luglio il Presidente dell’ AER Avv. Rossignoli ed il Segretario Berrini hanno incontrato il Ministro P.T. On. Maccanico; era presente all’incontro il Capo di Gabinetto, consigliere Catricalà. Nel corso del colloquio, è stato espresso il totale dissenso degli editori radiotelevisivi locali al progetto di rete federale che dovrebbe nascere entro un anno, in sostituzione della terza rete RAI, nonchè il dissenso alla riduzione degli spazi radioelettrici per le imprese radiofoniche locali. Rossignoli e Berrini hanno inoltre consegnato al Ministro un documento contenente osservazioni sul Disegno di Legge su Authority e Antitrust approvato dal Governo. L’ AER ha infine ricordato al Ministro le molteplici urgenze che il settore radiotelevisivo attende siano affrontate. In particolare: alcune proposte di emendamento al DDL n.334, in scadenza ad Agosto, unitamente alla esigenza dell’emanazione dei regolamenti relativi alle provvidenze sull’ Editoria ed agli investimenti pubblicitari degli Enti Pubblici.

 

“TV SENZA FRONTIERE” DEFINITO IL TESTO UFFICIALE

Il Consiglio dei Ministri per la Cultura e l’Audiovisivo della Comunità Europea ha redatto il testo della Direttiva Europea “Tv sans frontières”. Si tratta della stesura della cosiddetta “posizione comune” che ha recepito, ma solo per metà, le proposte di modifica avanzate dal Parlamento e vagliate dalla Commissione Cultura, presieduta dall’ On. Luciana Castellina. Il Parlamento ha a disposizione tre mesi per riproporre, in seconda lettura, ulteriori modifiche che stavolta dovranno ottenere il consenso della maggioranza assoluta: se ciò avvenisse, sarà necessario rivedere il testo, tentando una conciliazione con le posizioni del Consiglio. Si giudica difficile che nuovi emendamenti possano ottenere l’avallo della maggioranza qualificata; quindi, è molto probabile che entro la fine dell’anno l’attuale formulazione della Direttiva giunga a stesura definitiva. Fra gli aspetti più rilevanti, segnaliamo:

– Adozione di precise norme a tutela dei minori;

– Limite del 20% quotidiano entro il quale devono essere contenute tutte le forme di pubblicità, ad eccezione delle “televendite” per le quali è consentito un tempo massimo di 4 ore giornaliere: le stesse dovranno avere durata minima di 15 minuti, essere ben riconoscibili ed autonome, cioè non posizionate all’interno di altri programmi. Nel caso di emittenti Tv esplicitamente ed esclusivamente dedicate alle “televendite”, qualora previste negli ordinamenti nazionali, non si adottano limiti di sorta.

– Valorizzazione della produzione europea di “fiction”, ma senza imposizione di alcuna quota minima.

– Le norme non sono estendibili alle nuove forme di Tv. – Sono previste deroghe per le Tv locali, purchè non comprendano nella propria area di servizio territori di altri Stati membri della Comunità Europea (condizione di non facile applicazione per la realtà italiana).

 

IN VIGORE IL CONTRATTO DI SERVIZIO FRA STATO E RAI

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 22 giugno u.s., è entrato in vigore il contratto di servizio fra la concessionaria pubblica e lo Stato.

All’art.14 si ribadisce l’esistenza della rete autostradale (Isoradio). L’ AER, che su tale punto ha già impugnato la Convenzione, sta valutando se procedere analogamente anche in merito al contratto di servizio. Desta molte perplessità anche l’art.13 che stabilisce che in caso di interferenze fra gli impianti della concessionaria pubblica, entrati in funzione o modificati dopo l’entrata in vigore della legge Mammì, e gli impianti delle emittenti radiotelevisive private, nazionali o locali, censiti od eventualmente modificati ai sensi della Mammì, dovrà essere realizzata la relativa compatibilità eletromagnetica entro sei mesi dall’entrata in vigore del contratto; pertanto, tale compatibilizzazione sembra non potersi o doversi applicare nei confronti degli impianti RAI, già in esercizio al 24 agosto 1990 e successivamente non modificati. Una carenza normativa che lascia spazio ad opposte interpretazioni.

 

CIRCOLARI AER VIA INTERNET

Si sta estendendo il servizio dell’associazione rivolto a tutte le emittenti provviste di un collegamento Internet. Le circolari informative, concernenti aspetti amministrativi, adempimenti di legge e quant’altro sia strettamente legato alla quotidianità della gestione di emittenti, troveranno tempestiva trasmissione agli indirizzi di posta elettronica delle emittenti associate.

 

ATTIVITA’ AER

ROMA 17 LUGLIO : il Segretario dell’ AER Fabrizio Berrini ha incontrato il Sottosegretario al Ministero P.T., On. Vita per rappresentare la posizione dell’AER in ordine ai contenuti del Disegno di Legge governativo di riforma complessiva del settore radiotelevisivo, di imminente presentazione.

ROMA 18 LUGLIO: si è riunito il Consiglio Nazionale dell’AER che ha deliberato l’istituzione di una Divisione dell’AER per la sperimentazione del DAB (Digital Audio Broadcast). Scopo dell’iniziativa è quello di promuovere presso gli associati la trasmissione digitale radiofonica e di sollecitare il Ministero P.T. affinchè incentivi lo sviluppo e la pianificazione della tecnologia DAB in Italia. Il Consiglio Nazionale ha anche deciso di intraprendere azioni di protesta atte a contrastare il progetto del Governo volto alla realizzazione della Rete Federalista.

ROMA 19 LUGLIO: all’Hotel Bernini – Bristol si è tenuta l’assemblea degli associati AER. E’ stato approvato il Bilancio di esercizio 1995 e sono state rinnovate le cariche dei revisori dei conti, fino al giugno 1997: confermati Sandroni (presidente), Patassi e Bucosse. L’assemblea ha votato una modifica statutaria che amplia il Consiglio Nazionale, determinandone il numero dei membri in un limite massimo pari al 10% dei soci.

Il C.N.,in carica fino al giugno 1998,è stato incre-mentato di sei membri, provenienti dal settore televisivo al fine di dare adeguata rappresentatività anche a tale comparto a seguito del notevole incremento delle imprese televisive associate. Sono stati nominati: Boni (TVCentroMarche-Jesi),Branzanti(TeleMare -Cesenatico), Chiocci (TeleGubbio), Chizzola (TeleFriuli – Udine), De Simone(TeleColore -Salerno),Suzzi (TeleSanterno – Bo-logna). Gli stessi affiancheranno gli altri membri del Consiglio Nazionale rappresentanti le imprese radiofoniche e televisive. L’Assemblea AER ha inoltre deliberato l’istituzione,all’interno del C.N.,di gruppi di lavoro,specifici per le tematiche radiofoniche e tele-visive: le loro attività saranno coordinate dal Comitato di Presidenza, la cui composizione resta inalterata.

 

IL DISEGNO DI LEGGE DI RIASSETTO DEL SETTORE RADIOTELEVISIVO

Pubblichiamo, di seguito, le norme della bozza del Disegno di Legge di riforma del settore, non ancora approvato dal Consiglio dei Ministri. Con la stessa viene abrogata integralmente la legge 223/90 (c.d. legge Mammì) ed il relativo Regolamento di attuazione (DPR 255/92).

La disciplina dell’emittenza locale è contenuta in particolare nell’art.6 (intitolato:”Diffusioni interconnesse ed emittenza privata locale”) che ha il seguente contenuto:

1. Le emittenti locali possono essere autorizzate dall’Autorità ad interconnettere i propri impianti al fine di diffondere le medesime produzioni per una durata massima di otto ore giornaliere, di cui non meno di due ore dedicate alla diffusione di produzioni proprie. Nella quota sono comprese le interruzioni pubblicitarie e le sponsorizzazioni.

2. Le produzioni diffuse in interconnessione sono precedute e seguite da un avviso che informa della loro natura consortile e non possono essere presentate o costituire un’identità autonoma rispetto al resto delle diffusioni. I concessionari sono tenuti ad inserire ogni trenta minuti un messaggio identificativo dell’emittente locale.

3. I concessionari nazionali non possono, direttamente o indirettamente, fornire produzioni a concessionari locali ad eccezione delle autoproduzioni audiovisive.

4. L’Autorità e le Regioni adottano misure atte a favorire la costituzione di consorzi tra emittenti locali operanti nello stesso bacino anche al fine di unificare fasi di realizzazione delle produzioni o costituire strutture di servizio comuni. Le fusioni o le incorporazioni societarie tra i soggetti concessionari di emittenti in ambito locale avvengono in regime di esenzione fiscale.

5. Ciascun soggetto non può essere destinatario di più di due concessioni radiofoniche o televisive nello stesso bacino. Il destinatario di una concessione radiofonica o televisiva in ambito locale può essere destinatario, nello stesso bacino, rispettivamente, anche di una concessione per l’emittenza radiofonica locale o di una concessione televisiva.

6.Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria concernenti la disciplina dell’emittenza televisiva locale e radiofonica con l’osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) la semplificazione delle condizioni, dei requisiti soggettivi e delle procedure di rilascio delle concessioni radiotelevisive per le emittenti locali con un fatturato annuo complessivo inferiore a 500 milioni e che

irradino nell’ambito del territorio di una sola provincia;

b) la distinzione delle emittenti radiotelevisive locali in emittenti aventi esclusivamene scopi commerciali che non hanno l’obbligo di trasmettere telegiornali ed emittenti con obblighi di servizio pubblico stabiliti in apposite convenzioni stipulate dall’Autorità, sentiti gli enti locali interessati;

c) una riserva di frequenze nel piano di assegnazione per le emittenti radiotelevisive locali che trasmettano produzioni culturali, etniche, politiche e religiose e che si impegnino a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di programmazione;

d) la previsione di incentivi per la messa in comune di strutture di produzione e di trasmissione;

e) l’individuazione di misure atte a favorire l’ingresso delle emittenti radiotelevisive nel mercato dei servizi di telecomunicazioni;

f) la possibilità per le emittenti radiotelevisive locali di trasmettere telegiornali differenziati in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza;

g) l’introduzione del servizio di radiodiffusione sonora digitale, il cui esercizio è concesso alla concessionaria del servizio pubblico e ai concessionari per la radiodiffusione sonora in modulazione di frequenza, che a tal fine possono costituire consorzi fra loro o con altri concessionari per la gestione dei relativi impianti.

 

Inoltre, le norme in materia di pubblicità per l’emittenza locale sono contenute all’art.12, comma 12 che prevede che i messaggi pubblicitari di ogni tipo, diffusi dai concessionari locali non possano eccedere il 15 per cento dell’orario giornaliero di programmazione ed il 20 per cento di ogni ora. I messaggi pubblicitari diffusi dai concessionari a carattere comunitario non possono eccedere il 5 per cento di ogni ora di diffusione. Per orario giornaliero di programmazione si intende quello compreso fra le ore 7.00 e le ore 24.00. Viene confermato inoltre il divieto per i concessionari nazionali di diffondere pubblicità locale. Il limite per la diffusione delle televendite viene confermato nel 35 per cento giornaliero.

 

Da una prima lettura delle citate norme si deve valutare molto favorevolmente la previsione della delega legislativa al Governo. Si ritiene però opportuno che il contenuto di detta delega venga approfondito tra le varie componenti del settore.

Non condivisibile è invece la modifica dei limiti di affollamento pubblicitario, in quanto si ritiene opportuno il mantenimento di quelli attualmente vigenti.