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SOMMARIO:
- VIA LIBERA DELLA CORTE DEI CONTI AL REGOLAMENTO PER LE PROVVIDENZE EDITORIA ALLE TV LOCALI ;
- 35 MILIARDI ANNUI PER FINANZIARE IL CREDITO AGEVOLATO ALL’EDITORIA ;
- PROMOZIONE LOTTERIE NAZIONALI – L’AER RICORRE AL TAR CONTRO IL BANDO DI GARA E CHIEDE AL MINISTRO DELLE FINANZE, VISCO, DI MODIFICARE E/O DI INTEGRARE DETTO BANDO ;
- ABOLITA L’IMPOSTA SULLE OPERE DI PUBBLICO DOMINIO ;
- REVOCA DELLA CONCESSIONE ALLE TV PRIVE DEL REQUISITO “TRE DIPENDENTI” ;
- D.P.R. SULLA PUBBLICITA’ INGANNEVOLE ;
- CONDONO PREVIDENZIALE E SICUREZZA SUL LAVORO.
VIA LIBERA DELLA CORTE DEI CONTI AL REGOLAMENTO PER PROVVIDENZE EDITORIA ALLE TV LOCALI
A distanza di cinque mesi dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri, del 25 Luglio 1996, il Regolamento di disciplina dei metodi e delle procedure per l’accertamento del possesso dei requisiti per l’accesso da parte delle imprese televisive alle provvidenze editoria, nonchè delle modalità per l’erogazione delle stesse, ha ottenuto, il 7 gennaio u.s., la registrazione da parte della Corte dei Conti. Il relativo DPR è stato pubblicato sulla G.U. del 10 gennaio.
In seguito, sarà istituita la Commissione, composta anche da 5 rappresentanti delle associazioni di categoria, che dovrà anche valutare le domande inoltrate dalle imprese televisive locali negli ultimi anni. Ricordiamo che la disposizione legislativa, contenuta nell’art.23 della legge 223/90, e successive modifiche, riguarda principalmente i contributi alle spese sostenute per consumi di energia elettrica, linee telefoniche e fornitura di servizi informativi da parte di agenzie. L’AER evidenzia l’impegno profuso dai dirigenti del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria per l’emanazione del Regolamento che rappresenta un meritato riconoscimento della significativa attività editoriale svolta dalle Tv locali. Il Regolamento prevede, tra l’altro, che l’emittente televisiva possa, per l’anno 1997, inoltrare il preavviso di domanda entro due mesi dalla pubblicazione dello stesso sulla G.U. (successivamente entro 30 giorni dall’inizio dell’attività informativa richiesta); che la domanda per l’ottenimento delle provvidenze, debba essere inviata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di competenza; inoltre, che le Tv possano richiedere le riduzioni tariffarie dei consumi direttamente sulle fatture emesse dai gestori dei servizi.Sarà cura dell’Ufficio Editoria comunicare ai gestori stessi l’elenco delle emittenti aventi diritto alle riduzioni sulle utenze relative ad energia elettrica, telefonia, canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, affinchè tali riduzioni tariffarie possano essere applicate a partire dalla prima bolletta successiva alla comunicazione stessa. Le emittenti televisive associate possono richiedere all’AER copia integrale del Regolamento. L’AER auspica che in tempi brevi si giunga ad approvare un analogo Regolamento, già in itinere, anche per l’emittenza radiofonica, che sostituisca quello attualmente in vigore.
35 MILIARDI ANNUI PER FINANZIARE IL CREDITO AGEVOLATO ALL’EDITORIA
L’art.17, comma 1 del D.L. 669/96 autorizza la spesa di 35 miliardi annui per il periodo 1997-2006 ad integrazione del fondo destinato al finanziamento in conto interessi di investimenti di cui all’art.29 della legge 416/81; inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 29,30,31,32 e 33 della stessa legge sono prorogate per il quinquiennio 1996 – 2000. La disposizione interessa le imprese radiofoniche di cui all’art.7 della legge 250/90 e le Tv locali.
L’AER RICORRE AL TAR CONTRO IL BANDO DI GARA E CHIEDE AL MINISTRO DELLE FINANZE, VISCO, DI MODIFICARE E / O DI INTEGRARE DETTO BANDO
L’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha indetto una gara per l’affidamento del servizio di pubblicità e promozione delle lotterie nazionali, sia tradizionali che ad estrazione istantanea, per il 1° semestre 1997, prevedendo uno stanziamento massimo di L. 22 miliardi. L’ AER ha immediatamente proposto ricorso al TAR del Lazio per chiederne l’annullamento, previa sospensione.
Il ricorso è motivato dall’esigenza di garantire a tutta l’emittenza quanto spettantele per legge, in termini di investimenti pubblicitari. Dopo avere lungamente atteso l’applicazione dell’art.9 della legge 223/90, più volte modificato, l’AER evidenzia come questo primo passo verso la sua applicazione debba essere effettuato nel modo più corretto possibile, al fine di costituire un precedente per ogni altro intervento pubblico nel campo pubblicitario. Infatti, gli investimenti pubblicitari dei Monopoli sono già stati oggetto di contestazione nel corso dell’anno 1996, durante il quale un omologo budget (70 miliardi) è stato ripartito soltanto tra Rai, Mediaset e Tmc, con totale dimenticanza della stampa, dell’emittenza radiotelevisiva locale e radiofonica nazionale.
Inoltre, anche la Federcomunicazioni (che rappresenta Assap, Otep, Aipas, Asp, Assorel e Assodirect) attraverso il suo presidente Alberto Contri, ha espresso, in questi giorni, vivaci proteste nei confronti del bando di gara in oggetto, rilevando in particolare i ristretti tempi di predisposizione delle offerte, concessi alle agenzie pubblicitarie interessate. Infatti, il bando è stato pubblicato a partire dal 19 dicembre ‘96, con termine di presentazione delle offerte il 10 gennaio ‘97, accordando solo una decina di giorni lavorativi per l’ideazione e la formalizzazione di proposte che richiedevano invece tempi professionalmente adeguati. L’intervento dell’AER trae origine dalla constatazione che, nel bando di gara in oggetto:
1) si prevede un’unica aggiudicazione ad una sola agenzia pubblicitaria che, oltre alla creazione, produzione, controllo e monitoraggio della campagna, dovrà provvedere anche alla pianificazione mezzi della stessa, destinata a media a connotazione diversa (quotidiani, periodici, radio e Tv);
2) le imprese radiofoniche in possesso dei requisiti di cui all’art.7 della legge 250/90 (quelle che producono almeno 195 minuti di informazione al giorno), e quindi equiparate alle imprese di giornali quotidiani (art.10, legge 250/90) risultano escluse dalla ripartizione della quota del 50% delle spese della campagna pubblicitaria, mentre dovrebbero essere incluse nella stessa, in base all’art.5 della legge 67/87, unitamente a quotidiani e periodici;
3) senza alcuna motivazione, si prevede per l’emittenza radiofonica nazionale e locale e per quella televisiva locale la quota minima di legge del 15% (l’AER chiede al riguardo un investimento di almeno il 18%) e inoltre non viene determinata la sottoripartizione della stessa quota tra le diverse tipologie di emittenti;
4) non sia indicato alcun criterio per l’individuazione delle singole emittenti alle quali destinare i messaggi promozionali (copertura territoriale, indici di ascolto, costi contatto, ecc.); così come non sono determinati i parametri di qualità (almeno minimi) prescritti all’agenzia che sarà assegnataria della gara; così come non si indicano i criteri di composizione della Commissione Ministeriale preposta all’aggiudicazione della gara. L’ AER ha inoltre inviato una lettera al Ministro delle Finanze, On. Visco chiedendo il riesame di tutta la problematica, con conseguente modifica e/o integrazione del bando di gara in questione.
ABOLITA L’ IMPOSTA SULLE OPERE DI PUBBLICO DOMINIO
L’art.6, comma 4 del D.L. 669/96 (“Disposizioni urgenti in materia tributaria”) stabilisce l’abrogazione degli artt.175 e 176 della legge 633/41 che riguardavano l’imposizione di un diritto demaniale sugli incassi derivanti da rappresentazioni, esecuzioni e radiodiffusioni di opere di pubblico dominio, cioè di autori morti da oltre 70 anni. La nuova norma stabilisce inoltre che “Non si fa luogo al recupero delle somme ancora da corrispondere ed alla restituzione di quelle già corrisposte“. Si precisa infine che tale abrogazione non riguarda in alcun modo i diritti di autore dovuti alla SIAE, il cui pagamento è regolamentato da convenzione AER – SIAE.
REVOCA DELLA CONCESSIONE ALLE TV PRIVE DEL REQUISITO “TRE DIPENDENTI”
Come avevamo già riferito in ” AERNEWS ” del 22 giugno1996, il Ministero PT ha attivato numerosi procedimenti nei confronti di emittenti televisive locali, finalizzati all’accertamento della carenza del requisito relativo all’esistenza di rapporti continuativi di lavoro subordinato per almeno tre dipendenti o soci lavoratori, o di regolare versamento dei contributi per gli stessi lavoratori. In particolare, il Ministero PT ha comunicato in questi giorni alle emittenti interessate dalla problematica, di avere avviato il procedimento amministrativo, finalizzato alla revoca della concessione. Si invitano dette emittenti a documentare con tempestività la regolarità, ove sussista, della propria posizione, eventualmente contestando il provvedimento al fine di evitare l’emanazione del provvedimento di revoca.
D.P.R. SULLA PUBBLICITA’ INGANNEVOLE
Con Decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 10.10.1996, pubblicato sulla G.U. del 14.12.’96, è stato pubblicato il Regolamento recante norme sulle procedure istruttorie dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole. La normativa prevede che i concorrenti, i consumatori, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, nonchè ogni altra pubblica amministrazione, possano richiedere l’intervento dell’Autorità al fine di ottenere l’inibizione degli atti di pubblicità ingannevoli o della loro continuazione o l’eliminazione degli effetti. La richiesta dovrà contenere tra l’altro l’indicazione dei mezzi e delle modalità di pubblicizzazione e le motivazioni che inducono a ritenere il messaggio pubblicitario ingannevole. La procedura prevede che l’Autorità si pronunci, entro 75 giorni dall’inoltro della domanda, potendo anche, per motivate ragioni d’urgenza, disporre la sospensione provvisoria della pubblicità. Nel caso la contestazione riguardi pubblicità radiotelevisiva o diffusa a mezzo stampa quotidiana o periodica, è richiesto il parere del Garante per la radiodiffusione e l’editoria. L’Autorità se ritiene la pubblicità ingannevole accoglie il ricorso, vietando la pubblicità non ancora portata a conoscenza del pubblico o la continuazione di quella già iniziata. Con la decisione di accoglimento, può essere disposta la pubblicazione della pronuncia, nonchè eventualmente di un’ apposita dichiarazione rettificativa.
CONDONO PREVIDENZIALE E SICUREZZA SUL LAVORO
Entro il 31 Marzo p.v. sarà ancora possibile sanare posizioni debitorie per contributi e premi previdenziali o assistenziali (INPS, INAIL, ENPALS, INPGI, INPDAI, ecc.) omessi o pagati tardivamente, non colpiti da prescrizione, e relativi a periodi contributivi maturati fino al 30 giugno 1996. Lo stabilisce l’art.1 del provvedimento collegato alla Finanziaria 1997, che modifica in parte il DL 538/96. Si tratta di una riapertura dei termini della sanatoria agevolata, che salva a tutti gli effetti la validità delle istanze, già presentate entro il 16 dicembre, comprese le rateizzazioni del debito. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative; in luogo delle sanzioni, sarà applicata una semplice maggiorazione di interessi pari al 17% annuo, con limite massimo del 50% dell’importo complessivo dovuto. I versamenti si possono effettuare, a partire dal 31 marzo 1997, anche in rate bimestrali (fino ad un massimo di 30), comprensive degli interessi pari all’ 8% annuo.
Con il D.L. n.670/96 sono state introdotte alcune novità in materia di sicurezza sul lavoro (DLGS 626/94 e successive modifiche): per le violazioni degli obblighi non ancora vigenti alla data del 31/12/96 ed accertate fino al 30/6/97, gli organi di vigilanza prescriveranno l’adempimento entro un termine temporale compreso tra i 4 ed i 12 mesi, prorogabile una sola volta per un massimo di 12 mesi. La verifica dell’adempimento estinguerà le contravvenzioni, senza alcun pagamento. Per le contravvenzioni accertate fino al 31/12/97, le sanzioni sono ridotte del 50%, fermo restando il termine massimo di 12 mesi, prorogabile di ulteriori 12 mesi, per ottemperare ad ogni adempimento, prescritto per la regolarizzazione.