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SOMMARIO:
- DDL 1138 : IL DIBATTITO SULLA RIFORMA DELL’EMITTENZA LOCALE ;
- PONTI MOBILI E COLLEGAMENTI TEMPORANEI : IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI RISPETTI LA LEGGE 249/97 ;
- PROSEGUONO I LAVORI PER IL “TAVOLO PER L’EDITORIA” ;
- SCADE IL 31 OTTOBRE IL TERMINE PER PRESENTARE I DATI AL GARANTE;
- AUMENTANO GLI IMPORTI DEI CANONI DI CONCESSIONE : L’AER RICORRERA’ ALLA MAGISTRATURA ;
- L’AER PRESENTE ALL’IBTS 1997 ;
- IMPORTANTI PRONUNCE DELLA MAGISTRATURA :
- CANONI DI CONCESSIONE TV ;
- INTERFERENZE TRA PRIVATI E RAI ;
- COMPRAVENDITE DI IMPIANTI DA EMITTENTI LEGITTIMAMENTE OPERANTI IN SOSPENSIVA
DDL 1138: IL DIBATTITO SULLA RIFORMA DELL’ EMITTENZA LOCALE
Continua il dibattito sulle ipotesi di riforma dell’emittenza locale presentato dal Governo in sede di secondo Comitato istruttorio della Commissione per il riordino del sistema radiotelevisivo istituito presso il Ministero delle Comunicazioni di cui fa parte anche il Presidente AER, Avv. Rossignoli. La bozza governativa si incentra soprattutto sulla suddivisione delle emittenti commerciali (che opererebbero in virtù di concessione) in tre tipologie di soggetti: a) emittenti che trasmettono esclusivamente televendite o radiovendite; b) emittenti aventi scopi esclusivamente commerciali; c) emittenti con obblighi di informazione. Inoltre sono previsti soggetti no profit (in luogo delle precedenti emittenti comunitarie) che opererebbero in virtù di autorizzazione. La bozza conferma inoltre le norme finalizzate alla prosecuzione del processo di razionalizzazione del settore (compravendite di aziende e di impianti). L’impostazione del Governo deve essere accolta favorevolmente, seppure necessiti di una serie di modifiche e di integrazioni. Per questo l’AER ha elaborato una serie di proposte unitamente alle associazioni ANTI, CORALLO e CNT. In particolare è fortemente condivisibile la suddivisione tra emittenti commerciali con obblighi di informazione (cui spettino le provvidenze previste dalla normativa sull’editoria e le convenzioni di servizio) ed emittenti commerciali prive di tale obbligo (che potranno coltivare la propria vocazione esclusivamente commerciale e quindi non dovranno sostenere oneri per la realizzazione di programmi informativi). Per quanto riguarda le emittenti che trasmettono esclusivamente televendite o radiovendite, la proposta governativa dovrà essere integrata con norme finalizzate ad impedire una sottrazione di risorse alle emittenti commerciali (sia con obblighi o senza obblighi di informazione) che potranno continuare a trasmettere televendite o radiovendite, nonché con norme che escludano le emittenti no profit dalla possibilità di trasmettere spot pubblicitari e sponsorizzazioni. Queste ultime infatti dovranno operare senza corrispondere alcun canone e con contributi di liberalità (fiscalmente deducibili per chi li rilascia), provvidenze dello Stato e con entrate derivanti da convenzioni di servizio. Positiva anche la previsione della possibilità di continuare ad operare compravendite durante il periodo di durata delle nuove concessioni. Le compravendite hanno infatti già contribuito enormemente al processo di razionalizzazione. Tale processo dovrà però essere accellerato attraverso anche la previsione di dismissioni incentivate con contributi da parte dello Stato.
E’ necessario anche trovare una soluzione legislativa per regolarizzare gli impianti operanti in virtù di sospensiva della magistratura, esercìti da soggetti titolari di regolari concessioni (problema che riguarda un numero elevatissimo di editori). La riforma dell’emittenza locale potrà però portare ad una svolta significativa per il settore solo se verranno completamente disattese le proposte della FRT, finalizzate sostanzialmente a riproporre un sistema analogo a quello originariamente previsto dalla legge 223/90 e successivamente disapplicato dalle leggi 482/92 e 422/93. In sostanza dalla lettura del documento presentato dalla FRT al secondo Comitato istruttorio della Commissione emerge che la stessa vorrebbe tra l’altro:
a) concessioni rilasciate sulla base di un confronto concorsuale (cioé graduatorie) fondato sugli stessi criteri sui quali erano state redatte le graduatorie televisive del 1992 (tra gli altri: presenza sul mercato, qualità dei programmi, potenzialità economica, etc.);
b) l’introduzione del cosiddetto traino pubblicitario (cioé la possibilità per le concessionarie Publitalia e Sipra di vendere spazi pubblicitari anche per le emittenti locali).
Tutti gli editori ricorderanno l’inaccettabilità delle graduatorie del 1992 e la negativa esperienza di molti circuiti televisivi e pertanto riteniamo che nessuno nel settore voglia rivivere tale situazione.
PONTI MOBILI E COLLEGAMENTI TEMPORANEI : IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI RISPETTI LA LEGGE 249/97
Come noto, l’art. 2, comma 17 della legge 249/97 (entrata in vigore l’1/8/97) prevede che le imprese radiotelevisive operanti in ambito locale possano effettuare collegamenti in diretta, sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport, attualità. Lo scopo di tale norma è evidente: sopperire l’incertezza interpretativa delle disposizioni sul punto prevedendo che le emittenti locali concessionarie (o comunque legittimamente operanti) possano trasmettere, non solo con gli impianti di diffusione e con i collegamenti fissi per interconnettere gli stessi, bensì utilizzando anche impianti di collegamento mobili e temporanei. Gli stessi sono infatti molto importanti per la trasmissione di servizi in diretta per i notiziari e per gli altri programmi informativi, nonché per la trasmissione in diretta di spettacoli e altri avvenimenti. Senza i collegamenti mobili non sarebbe ad esempio possibile per le emittenti locali effettuare trasmissioni in diretta dai luoghi ove si è verificato il terremoto tra Marche e Umbria e quindi non sarebbe possibile per le emittenti locali svolgere il ruolo informativo e sociale che la legge loro attribuisce. In questo contesto appaiono pertanto inaccettabili i provvedimenti assunti in questi ultimi giorni da alcuni Ispettorati Territoriali del Ministero (ex Circostel) con i quali, sulla base di direttive ricevute dal Direttore Generale Concessioni e Autorizzazioni, Dott. Tata con nota del 18/7/97 (emanata solo pochi giorni prima dell’entrata in vigore della legge 249/97 e quando la Camera dei Deputati il 16/7/97, cioé due giorni prima, aveva già approvato il testo del Disegno di legge contenente la norma in questione), molte emittenti locali sono state diffidate a cessare le emissioni delle regie mobili e/o fisse eccedenti la principale e quindi a richiedere l’autorizzazione all’esercizio delle stesse a titolo oneroso (cioé con il pagamento di ulteriori canoni oltre a quelli già previsti per l’attività di radiodiffusione) al Ministero delle Comunicazioni. Il tutto, con la precisazione che il mancato rispetto della diffida comporterà l’emanazione di ordinanza di disattivazione degli impianti in questione. L’AER ritiene che tale comportamento sia illegittimo sia perché ai sensi del citato art.1, comma 17 della legge 249/97 le emittenti locali possono esercire i collegamenti in questione (che quindi non possono essere disattivati), sia perché non è certamente dovuto alcun ulteriore canone per l’esercizio di tali collegamenti, rientrando espressamente gli stessi, ai sensi della richiamata norma, nell’ambito dell’attività assentita con la concessione per la radiodiffusione. L’AER ha pertanto richiesto un incontro urgente con il Ministro On. Maccanico e con il Sottosegretario On. Vita affinché vengano immediatamente revocati la nota 18/7/97 del Direttore Generale Concessioni e Autorizzazioni e i conseguenziali provvedimenti degli Ispettorati Territoriali. Frattanto alcune emittenti hanno deciso di impugnare avanti i competenti TAR i provvedimenti ricevuti dagli Ispettorati Territoriali.
PROSEGUONO I LAVORI PER IL “TAVOLO PER L’EDITORIA”
L’AER, unitamente alle associazioni ANTI, CORALLO e CNT, ha stilato un documento contenente alcune osservazioni in merito ai lavori intrapresi dal “Tavolo per l’Editoria” (ai quali partecipa il Segretario Generale AER Berrini) e lo ha inviato al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’Editoria, Prof. Parisi, al Capo Dipartimento dell’Informazione e Editoria, Dott. Masi, ed alle sei Sottocommissioni istituite all’uopo. Nel testo, vengono evidenziate le problematiche riguardanti l’emittenza radiotelevisiva, lamentando tra l’altro che i lavori sono per lo più incentrati su tematiche relative all’editoria tradizionale. Tra le proposte inoltrate, si evidenziano:
1) la richiesta di sostanziale mantenimento della normative vigenti (leggi 250/90 e 422/93), che nell’ultimo decennio hanno contribuito allo sviluppo del settore radiofonico e che prossimamente dovrebbero analogamente supportare quello televisivo;
2) la richiesta di previsione di una nuova normativa, in materia di riduzioni tariffarie telefoniche e satellitari, adeguata alla già iniziata fase di liberalizzazione di tali servizi;
3)la richiesta di individuazione dei modi di effettiva applicazione delle agevolazioni di credito a favore delle imprese televisive e di quelle radiofoniche, equiparate ai giornali quotidiani: inoltre, per queste ultime, la definizione dei modi di applicazione degli interventi di pubblicità istituzionale;
4) la richiesta di emanazione del preannunciato nuovo regolamento inerente le provvidenze alle imprese radiofoniche.
Il 2 Ottobre p.v. si riunirà la Commissione consultiva, istituita presso la Presidenza del Consiglio, che deve esprimersi sull’erogazione delle provvidenze, per le emittenti televisive, previste dalla legge sull’editoria. Il 14 ottobre sarà la volta della Commissione analogamente istituita per l’ emittenza radiofonica.
SCADE IL 31 OTTOBRE IL TERMINE PER PRESENTARE I DATI AL GARANTE
Ricordiamo che l’art. 3, comma 23 della legge 249/97 ha riaperto i termini per presentare al Garante (da parte di coloro che non vi hanno provveduto entro il 22/4/97) la comunicazione relativa ai dati contabili del 31/12/95 ed ai dati anagrafici (ivi compresi gli assetti partecipativi delle società) del 28/2/97. Tale comunicazione dovrà essere redatta secondo le modalità e gli schemi previsti dal decreto del Garante 11/2/97 pubblicato sul Supplemento Ordinario n.38 alla G.U. n.43 del 21/2/97. Entro lo stesso termine del 31/10/97 dovranno essere inviati al Garante anche eventuali chiarimenti e/o integrazioni relativi alla comunicazione già inviata entro il 22/4/97. Al riguardo si evidenzia che l’Ufficio del Garante sta inoltrando in questi giorni molte richieste di chiarimenti e/o integrazioni con invito ad adempiere entro il 31/10/97. Sanzioni rilevanti sono previste per i casi di inottemperanza alle disposizioni di cui sopra. Gli associati che non fossero in possesso di copia del Decreto 11/2/97 potranno farne richiesta all’AER.
AUMENTANO GLI IMPORTI DEI CANONI DI CONCESSIONE: L’AER RICORRERA’ ALLA MAGISTRATURA
Mentre sono ancora pendenti numerosissime controversie in ordine alla problematica della decorrenza dei canoni di concessione (se cioé i canoni siano dovuti dal momento della firma dei relativi decreti di concessione, ovvero dal momento del rilascio degli stessi agli interessati) e alla moltiplicazione del canone dovuto dalle imprese televisive locali per il numero dei bacini in concessione e mentre peraltro tra le ipotesi emerse nel dibattito sulla riforma dell’emittenza locale vi è quella di prevedere anche per le imprese radiofoniche locali un canone calcolato nella misura dell’1% del fatturato, il 23 settembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro delle Comunicazioni del 7/5/97, registrato alla Corte dei Conti il 4/9/97 con il quale i canoni di concessione per la radiodiffusione televisiva e i canoni di autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in contemporanea sono aumentati del 13,5% a decorrere dall’1/8/96. Inoltre con lo stesso Decreto i canoni di concessione per la radiodiffusione sonora e i canoni di autorizzazione per la trasmissione di programmi radiofonici in contemporanea sono aumentati del 14,5% a decorrere dall’1/10/95. Conseguentemente, il Ministero richiederà ora alle emittenti il conguaglio dei canoni a decorrere dalle sopracitate date. L’AER nell’evidenziare che gli aumenti non riguardano le imprese televisive locali con fatturato annuo inferiore a lire 2 miliardi (che devono corrispondere il canone nella misura dell’1% del fatturato stesso), ritiene assolutamente illegittimi gli aumenti operati relativamente alle imprese radiofoniche.
Per queste ultime infatti l’importo dei canoni è stato definito (in deroga alle originarie disposizioni della legge 223/90) dall’art. 1 , comma 3 sexies della legge 482/92 per il biennio di durata delle concessioni provvisorie. Conseguentemente è inaccettabile la pretesa di aumentare i canoni radiofonici dall’1/10/95, quando a tale data le concessioni biennali erano ancora pienamente vigenti.
Peraltro poiché la durata di tali concessioni è stata successivamente prorogata dalle leggi 650/96 e 249/97 si deve ritenere che debba considerarsi prorogato anche l’importo del relativo canone. L’AER ricorrerà alla Magistratura per chiedere la sospensione del Decreto Ministeriale in questione.
L’ AER PRESENTE ALL’ I B T S 1997
Si svolgerà, dal 16 al 20 0ttobre, (orario 9,30 – 18,30) presso la Fiera di Milano (porta Metropolitana), l’edizione biennale dell’ IBTS, tradizionale appuntamento per tutti gli editori ed operatori radiotelevisivi.
L’ AER allestirà uno spazio espositivo presso il
PADIGLIONE 9/1 POST. D 27
ove i propri addetti saranno a disposizione degli editori associati, per fornire informazioni sulle problematiche del settore.
IMPORTANTI PRONUNCE DELLA MAGISTRATURA
CANONI DI CONCESSIONE TV
Il Tribunale di Roma, Giudice Unico Dott. Reali, con due sentenze depositate in data 12/9/97 (relative a due emittenti televisive associate AER) ha accertato l’illegittimità della pretesa del Ministero PT (ora Ministero delle Comunicazioni) nei confronti delle imprese televisive locali in ordine alla moltiplicazione dell’importo del canone di concessione 1994, per il numero dei bacini serviti. Il Presidente dell’AER Avv. Rossignoli, al riguardo rileva che tali decisioni accolgono la tesi da sempre sostenuta dall’associazione circa la illegittimità della moltiplicazione del canone per le TV.
INTERFERENZE TRA PRIVATI E RAI
Il Consiglio di Stato, Sezione VI con due provvedimenti in data 29/8/97 ha respinto altrettanti appelli della RAI avverso le ordinanze del TAR Emilia Romagna con le quali erano state sospese due ordinanze di disattivazione di impianti di emittenti associate AER per asserite interferenze alle trasmissioni della concessionaria pubblica. Nel corso dei procedimenti le emittenti avevano evidenziato che gli impianti RAI erano stati oggetto di modifica dopo l’entrata in vigore della legge 223/90 e che pertanto in tali casi l’Amministrazione PT avrebbe dovuto procedere ai sensi dell’art. 13, comma 2 del DPR 4/4/97 (Contratto di Servizio tra il Ministero PT e la RAI) che prevede appunto che nel caso di situazioni interferenziali tra impianti RAI entrati in funzione o modificati dopo l’entrata in vigore della legge 223/90 e impianti privati censiti o modificati ai sensi di tale legge, deve essere realizzata la relativa compatibilità elettromagnetica (cioé si deve permettere ad entrambi gli impianti di coesistere senza mortificare l’uno o l’altro).
COMPRAVENDITE DI IMPIANTI DA EMITTENTI LEGITTIMAMENTE OPERANTI IN SOSPENSIVA
Il Consiglio di Stato, Sezione VI con provvedimento in data 29/8/97 ha respinto l’appello del Ministero PT avverso l’ordinanza del TAR Lazio, con la quale era stato sospeso il provvedimento del Ministero di diffida ad una emittente di esercire un impianto acquistato da un’altra emittente legittimamente operante in virtù di provvedimento di sospensiva del Consiglio di Stato.
La pronuncia è molto importante in quanto sono moltissimi i soggetti che hanno operato tali tipologie di compravendita.