Aer News – anno II – numero 24 – 23 dicembre 1997

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SOMMARIO:


 

LE ASSOCIAZIONI CERCANO UNA INTESA PER LE PROPOSTE DA SOTTOPORRE AL GOVERNO

A seguito della richiesta dell’AER e delle altre associazioni, il Ministero delle Comunicazioni ha sottoposto all’esame del secondo Comitato Istruttorio della Commissione per il riordino del sistema radiotelevisivo (di cui fanno appunto parte l’ AER e le altre associazioni) l’intero testo del Disegno di Legge 1138. Tale richiesta si è resa necessaria perché in precedenza era stata sottoposta all’esame del secondo comitato istruttorio solo una parte del Disegno di Legge (si veda AER NEWS n. 23 del 6/12/97) con esclusione delle parti relative alle trasmissioni pubblicitarie, alle reti RAI, alle trasmissioni digitali e con nuove tecnologie, alle norme urbanistiche, alla disciplina sanzionatoria, al diritto di cronaca e di rettifica, etc. Il giudizio dell’AER anche su questa parte del disegno di legge è fortemente critico. Infatti il DDL prevede una forte riduzione degli spazi pubblicitari. In particolare, per l’emittenza locale, i limiti di affollamento per la pubblicità tabellare (attualmente del 20% giornaliero e 20% orario) vengono ridotti al 15% giornaliero e 20% orario). Inoltre l’orario giornaliero per la programmazione di tale pubblicità non è più l’intero arco delle 24 ore, bensì l’orario compreso tra le 7.00 e le 24.00. Viene soppressa la possibilità di aumentare gli spazi pubblicitari del 2% in un’ora purché si provveda al recupero nell’ora precedente o successiva. Mentre resta confermato il limite del 35% giornaliero (comprensivo anche della pubblicità tabellare) per la trasmissione di televendite e radiovendite, viene introdotto l’obbligo per le emittenti commerciali con obblighi di informazione di effettuare televendite esclusivamente nell’orario compreso tra le 24.00 e le 7.00. Viene soppressa la possibilità di irradiare pubblicità locale durante le ore di trasmissione in contemporanea da parte di più emittenti locali. Tale norma, combinata con la previsione dell’obbligo di trasmissioni in contemporanea continuative (fino ad un massimo di otto ore) senza possibilità di interruzione, finisce per svilire completamente il ruolo dell’emittenza locale. Il DDL prevede inoltre che, per le trasmissioni di parti autonome, il periodo minimo tra i diversi spots debba essere di venti minuti. Al riguardo  si osserva che la fissazione di tale periodo minimo penalizza pesantemente l’emittenza locale. Tale limitazione significa di fatto una ulteriore riduzione degli affollamenti pubblicitari, essendo realmente appetibili solo i primi spots trasmessi durante le interruzioni che, pertanto, devono essere più frequenti per garantire una certa remuneratività. Il DDL prevede altresì che nelle trasmissioni sportive la pubblicità possa essere inserita solo negli intervalli; inoltre l’Authority deve determinare il numero massimo delle interruzioni consentite, in ciascuna disciplina, nelle pause di gioco. Tale norma non è condivisibile specie per le discipline sportive in cui sono previste lunghe interruzioni ed in quelle in cui la interruzione pubblicitaria non altera in alcun modo la continuità della trasmissione. Il DDL prevede inoltre che la RAI venga trasformata in una holding che dovrà gestire sia le reti generaliste, sia le reti senza pubblicità. Quest’ultima è finanziata con una quota non inferiore al 50% del canone di abbonamento e con eventuali finanziamenti delle regioni e delle province autonome. Tale emittente è organizzata secondo un piano di ristrutturazione predisposto dalla stessa RAI. E’ inaccettabile che la RAI abbia la facoltà di strutturare una rete come ritenuto più opportuno. Dal recente piano RAI emerge una forte vocazione territoriale di tale rete, sostenuta anche dal finanziamento delle regioni e con la possibilità di diversificare il segnale in ambito regionale e provinciale. Tutto ciò comporterebbe conseguenze molto penalizzanti per l’emittenza locale. L’ AER si oppone pertanto a tale rete, rivendicando un ruolo primario degli editori locali nell’ambito dell’informazione provinciale e regionale. L’ AER e le altre associazioni stanno ora ricercando una intesa per formulare al Ministero e al Governo proposte di modifica al Disegno di Legge (sia con riferimento a quanto evidenziato nell’AER NEWS n.23 del 6/12/97, sia con riferimento a quanto evidenziato in questo articolo). Per questo è stato richiesto un rinvio ai primi giorni di gennaio 1998 della riunione del secondo Comitato Istruttorio della Commissione per il riordino del sistema radiotelevisivo fissata per il 23 dicembre. E’ infatti indispensabile che tutti gli editori locali, superando i contrasti, giungano a formulare una serie di proposte organiche finalizzate ad una riforma del settore che ponga fine ad oltre venti anni di caos e che crei contestualmente i presupposti per una emittenza locale forte e competitiva.

 

PONTI MOBILI E MESSE IN ONDA SECONDARIE: IL TAR ABRUZZO ACCOGLIE LE RICHIESTE DELLE EMITTENTI

Come noto, l’art. 3, comma 17 della legge 249/97 (entrata in vigore l’1/8/97) prevede che le imprese radiotelevisive operanti in ambito locale possano effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport, attualità. Appena emanata tale norma, l’AER aveva chiesto al Ministro, On.le Maccanico, e al Sottosegretario, On. Vita, che venissero revocate le direttive di cui alla circolare del 18/7/97 della Direzione Generale Concessioni e Autorizzazioni del Ministero. Sulla base di quest’ultima circolare, alcuni Ispettorati Territoriali del Ministero hanno diffidato molte emittenti locali a cessare le emissioni delle regie mobili e/o fisse eccedenti la principale e, contestualmente, le hanno sollecitate a richiedere al Ministero delle Comunicazioni l’autorizzazione all’esercizio delle stesse a titolo oneroso (cioé con il pagamento di ulteriori canoni oltre a quelli già previsti per l’attività di radiodiffusione); il tutto, con la precisazione che il mancato rispetto della diffida avrebbe comportato l’emanazione di ordinanza di disattivazione degli impianti in questione. Non essendo intervenuto riscontro alle richieste dell’ AER, alcune emittenti hanno ritenuto di proporre ricorso alla Magistratura.

Nei giorni scorsi il TAR Abruzzo, sede di L’Aquila, ha esaminato il ricorso di un’ emittente televisiva e il ricorso di una emittente radiofonica, entrambe associate AER, accogliendo la richiesta di sospensiva formulata dalle stesse dei provvedimenti di diffida a cessare di operare con regie mobili e secondarie.

 

AER – ANTI – CORALLO: UNA COLLABORAZIONE MOLTO POSITIVA

Nel corso del 1997 si è intensificata la collaborazione tra AER, ANTI e CORALLO e anche il dibattito sul recente DDL 1138 ha permesso alle tre associazioni (che complessivamente rappresentano circa 1300 imprese, pari a circa il 60% delle emittenti attualmente operanti) di sviluppare ampie intese. Auspichiamo che, nel corso del 1998, la collaborazione divenga LEGGE 488/92 – CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L’EMITTENZA LOCALE. IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE SCADE IL 28/2/98.

 

LEGGE 488/92 – CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L’EMITTENZA LOCALE

Come riferitoVi nel precedente AER NEWS, il Decreto del Ministro dell’Industria del 20/11/97 ha apportato alcune modifiche alla normativa di cui alla legge 488/92, prevedendo l’applicabilità della stessa anche alle imprese radiotelevisive locali. Tale normativa prevede la concessione di incentivi finanziari sotto forma di contributi in conto capitale a fondo perduto a fronte di investimenti effettuati in determinati ambiti geografici del territorio nazionale (sono i territori considerati ammissibili agli interventi dei fondi strutturali della U.E. – Obiettivi 1-2-5bis e le aree individuate in base alla deroga prevista dall’art. 92.3.C del Trattato di Roma). La misura del contributo varia da un minimo del 7,5% ad un massimo del 65% del costo degli investimenti effettuati dall’1/1/97 fino ai 48 mesi successivi alla data della domanda. Il termine per la predisposizione delle domande scade il 28/2/98. Le modalità per effettuare le stesse sono previste in una circolare ministeriale pubblicata nel Supp. Ord. alla G.U. del 16/12/97. Entro quattro mesi dalle domande devono essere redatte le graduatorie dei soggetti ammessi e di quelli esclusi dai contributi.

 

NECESSARIO ARMONIZZARE LA LEGGE SULLA PRIVACY E IL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE

Lo richiede l’Ordine Nazionale dei Giornalisti che ha predisposto la bozza di codice deontologico.

L’Ordine Nazionale dei Giornalisti ha recentemente provveduto a segnalare al Parlamento, al Ministro della Giustizia ed al Garante per la Privacy che la legge 675/96 (relativa alla privacy e riguardante anche i mass-media) contiene norme che paiono in contrasto con la Costituzione: infatti, l’art. 21 di quest’ultima, salvaguarda un fondamentale diritto del cittadino ad una informazione libera da censure ed autorizzazioni che non dovrebbe essere ostacolato da norme relative al trattamento ed alla diffusione di informazioni personali ad opera di banche dati. Il diritto alla cronaca nulla ha a che vedere con la memorizzazione ed il trattamento di dati personali, sostiene l’OdG, sottolineando che il rispetto della sfera privata non contrasta con la divulgazione di notizie di interesse pubblico o sociale, che nel dettaglio sono indispensabili per qualificare protagonisti e aspetti rilevanti degli avvenimenti di cronaca. Tali considerazioni emergono dal testo di bozza di Codice deontologico, predisposto proprio ai sensi dell’art.25 della legge 675/96: bozza che è al vaglio del Garante della Privacy. Da segnalare che l’Ordine della Lombardia, ha già approvato un proprio codice, provvisoriamente in vigore, più rigoroso di quello del Consiglio Nazionale e che, tra l’altro, prevede il divieto all’usare teleobiettivi per spiare le persone o a sostare presso le abitazioni di cittadini che hanno espresso il loro dissenso in merito.