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SOMMARIO:
- IL GARANTE HA EMANATO IL PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLA COMUNICAZIONE DEI BILANCI DELLE IMPRESE RADIOTELEVISIVE ;
- CONCESSIONI TV : IMMINENTE LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI ROMA CIRCA LA PRETESA DEL MINISTERO P.T. DEL PAGAMENTO DEL CANONE PER OGNI BACINO ;
- INIZIATI I LAVORI DEL COMITATO PER I RAPPORTI TRA I MINORI E LA TV ;
- NECESSARIO TROVARE UNA SOLUZIONE PER I CONTENZIOSI RELATIVI A SITUAZIONI INTERFERENZIALI TRA PRIVATI E RAI ;
- 31 MARZO 1997 : SCADENZA PER RADIO E TV “TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PROVVIDENZE DELL’EDITORIA PER L’ANNO 1996”;
- PUBBLICITA’ E PROPAGANDA PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 27 APRILE 1997.
IL GARANTE HA EMANATO IL PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLA COMUNICAZIONE DEI BILANCI DELLE IMPRESE RADIOTELEVISIVE
Stabiliti anche gli obblighi di comunicazione delle spese pubblicitarie degli Enti Pubblici
E’ stato pubblicato ieri, 21 febbraio, sul supplemento ordinario n.38 della G.U. n.43 il testo del prov-vedimento con cui il Garante per la Radiodiffusione e l’Editoria ha stabilito le modalità ed i termini di comunicazione dei dati contabili ed extra-contabili da parte di tutti gli operatori dei settori della stampa e della radiotelevisione. Ciò in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 650 del 23.12.’96 (che ha recepito, tra gli altri anche il DL 541/96 in materia di bilanci). Si evidenzia che l’obbligo di presentazione dei dati richiesti deve essere assolto da tutti i soggetti che esercitano, a qualsiasi titolo, in qualsiasi forma e con qualsiasi tecnologia, attività radiofonica e televisiva, compresi i consorzi tra emittenti radiotelevisive, le imprese produttrici e/o distributrici di programmi radiotelevisivi, le imprese concessionarie di pubblicità, i ripetitori di programmi, ancorchè per qualsiasi ragione non risultino ancora iscritti al Registro Nazionale delle Imprese Radiotelevisive (R.N.I.R.); tra questi ultimi, si annoverano anche i soggetti che esercitano attività di radiodiffusione sonora o televisiva in base a provvedimento giurisdizionale di natura cautelare o comunque non definitivo, ovvero in base a disposizione di legge di natura transitoria. La comunicazione all’Ufficio del Garante, effettuata su carta semplice e spedita a mezzo raccomandata o consegnata direttamente, entro il 31 luglio di ogni anno, dovrà essere redatta in conformità ai modelli prestabiliti dall’ufficio medesimo e dovrà riportare i dati relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente. In sede di prima attuazione, entro il 22 aprile 1997 deve essere presentata la comunicazione relativa ai dati contabili del 31 dicembre 1995 ed ai dati anagrafici (compresi gli assetti partecipativi delle società) del 28 febbraio 1997. Entro il 31 luglio 1998, andranno inoltrati i dati contabili riferiti sia all’esercizio chiuso al 31.12.1996 che a quello chiuso al 31.12.1997, compresi gli assetti partecipativi delle società alla data di approvazione dei bilanci dei relativi esercizi. L’ AER invierà a tutti gli associati specifiche istruzioni per la compilazione dei modelli, ad esso allegati, per la presentazione dei dati contabili. A titolo di anticipazione si rileva che:
a) i soggetti che esercitano più attività tra quelle considerate, devono tenere conto del volume complessivo dei ricavi, utilizzando per ogni diversa attività, i pertinenti modelli, fornendo i dati contabili con riguardo ad ogni singolo ramo d’azienda.
b) i diversi modelli, in conformità dei quali si dovranno fornire i dati, sono stati predisposti tenendo conto della natura giuridica, della tipologia concessoria e dell’ammontare dei ricavi dei soggetti interessati. Pertanto, le informazioni da inoltrare all’Ufficio del Garante si differenzieranno a seconda che il soggetto sia costituito in impresa individuale, società di persone o di capitali; che sia titolare di concessione a carattere radiofonico comunitario (e televisivo equiparato) o commerciale; che abbia conseguito nell’anno prece-dente ricavi inferiori o superiori a determinati limiti. In particolare, alle fondazioni, agli enti morali, alle asso-ciazioni, ed alle cooperative non aventi scopo di lucro, titolari di una sola concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale, saranno richieste informative minimali.
c) gli obblighi di comunicazione, su specifici modelli, riguardano anche i soggetti che si trovino in posizione di controllo, esclusivo o congiunto, dei soggetti tenuti all’obbligo stesso.
d) la violazione degli obblighi di comunicazione prevede sanzioni amministrative (a seconda dei casi e dei soggetti, da 500 mila lire a 100 milioni); l’espo-sizione di dati o fatti non rispondenti al vero, può com-portare anche sanzioni penali in base all’ art. 2621 del Codice Civile.
Il provvedimento prevede inoltre l’abrogazione, dopo sessantun giorni dalla sua pubblicazione in G.U., dell’ordinanza del 7 aprile 1992 relativa in particolare alle modalità di iscrizione al RNIR e alle comunicazioni periodiche allo stesso. Infatti, in allegato ad esso, sono acclusi anche i nuovi modelli in conformità ai quali andranno fornite tutte le comunicazioni da operarsi al R.N.I.R. ed al Registro Nazionale della Stampa (R.N.S.), e cioè: domande di iscrizione, comunicazioni di variazioni, comunicazioni di acquisizione di controllo, trasferimenti di azioni o quote. Infine, il provvedimento stabilisce per le Amministrazioni statali, le Regioni, gli altri enti pubblici, inclusi gli enti territoriali e gli enti pubblici economici, le unità sanitarie locali che gesti-scono servizi per più di 40 mila abitanti, l’obbligo di comunicare al Garante le loro spese di carattere pubblicitario, relative a ciascun esercizio finanziario, entro il 31 marzo dell’anno successivo. Per l’anno 1996, tale obbligo dovrà essere assolto entro il 22 aprile 1997.
CONCESSIONI TV: IMMINENTE LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI ROMA CIRCA LA PRETESA DEL MINISTERO P.T. DEL PAGAMENTO DEL CANONE PER OGNI BACINO
E’ terminata, nei giorni scorsi, presso il Tribunale di Roma la fase istruttoria di alcuni procedimenti civili promossi da emittenti televisive locali, associate AER, avverso la pretesa del Ministero P.T. del pagamento del canone di concessione, con riferimento ad ogni bacino servito.
La decisione delle cause dovrebbe avvenire prima dell’estate.
Si tratta della nota questione legata alla pretesa del Ministero P.T. di ottenere dalle emittenti televisive locali il pagamento del canone moltiplicato per ognuno dei bacini d’utenza assegnati in concessione ( cioè al numero delle regioni ove sono ubicati gli impianti di diffusione e/o dove si irradia il segnale televisivo).
Le cause sono state promosse al fine di fare valere il principio del “canone unico” in quanto la concessione, rilasciata alle Tv locali, è unica e quindi non può fare riferimento ai bacini, in quanto il piano di assegnazione delle frequenze Tv (tra l’altro ad oggi non ancora definito) è stato sostanzialmente disapplicato dalla legge 422/93 che ha disciplinato il rilascio delle concessioni stesse.
INIZIATI I LAVORI DEL COMITATO PER I RAPPORTI TRA I MINORI E LA TV
Si è svolta martedì 18 Febbraio u.s. a Roma, nella sede di Palazzo Chigi, la prima seduta del Comitato Tv / Minori, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria. Il Presidente del Consiglio, On. Romano Prodi ha inaugurato i lavori con un discorso introduttivo in cui ha rimarcato l’importanza dell’iniziativa. Dopo l’intervento del Sottosegretario alla Presidenza, con delega per l’informazione istituzionale e l’editoria, Prof.Arturo Parisi, la relazione di apertura dei lavori è stata tenuta dal Presidente Dott. Francesco Tonucci, esperto di problematiche dei minori presso il CNR.Poi, tra gli altri, hanno preso la parola: il Presidente dell’ AER Avv. Marco Rossignoli; il Dott. Mauro Masi, Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria; il Prof. Gabriel Levi, titolare della III Cattedra di Neuropsichiatria infantile dell’Università la Sapienza di Roma; il Dott. Maurizio Costanzo; la Dott.ssa Marina D’Amato, in rappresentanza dell’Ufficio del Garante per la Radiodiffusione e l’Editoria.
La prossima riunione del Comitato Tv / Minori si svolgerà martedì 11 marzo.
NECESSARIO TROVARE UNA SOLUZIONE PER I CONTENZIOSI RELATIVI A SITUAZIONI INTERFERENZIALI TRA PRIVATI E R A I
Negli ultimi mesi si è nuovamente intensificato il contenzioso tra le imprese radiotelevisive private e la RAI relativo a problematiche interferenziali lamentate da quest’ultima, con conseguente emanazione di numerose ordinanze di disattivazione di impianti privati da parte degli Ispettorati Territoriali del Ministero PT (ex Circostel).
Al riguardo si evidenzia che è inaccettabile che l’Amministrazione PT disponga la disattivazione di impianti privati operanti da numerosissimi anni (in molti casi anche da oltre 10-15 anni) e oggetto di concessione del Ministro PT. L’AER ritiene infatti che, laddove la RAI lamenti situazioni interferenziali, occorra procedere al coordinamento e alla compatibilizzazione tra i segnali interferenti ricercando soluzioni che permettano di operare ad entrambe le parti come è sempre avvenuto e comunque senza mortificare in alcun modo la posizione del concessionario privato.
In ogni caso si ritiene che la RAI non abbia diritto ad alcuna tutela in ipotesi di collegamenti a rimbalzo, di zone servite contemporaneamente da altri impianti, di impianti modificati dopo l’entrata in vigore della legge 223/90, di impianti attivati successivamente a quelli privati.
31 MARZO 1997: SCADENZA PER RADIO E TV
Termine di presentazione delle domande di provvidenze dell’ Editoria per l’anno 1996
Entro il 31 marzo p.v., tutte le emittenti radiotelevisive, che nel corso del 1996 hanno provveduto ad inviare il relativo preavviso, devono inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, la domanda per ottenere le provvidenze previste dalle leggi vigenti in materia. Per le emittenti radiofoniche le modalità di presentazione delle domande sono restate invariate, rispetto all’anno scorso. Per le emittenti televisive la predisposizione delle domande dovrà avvenire sulla base delle prescrizioni introdotte dallo specifico regolamento emanato con DPR 680/96 (v. AERNEWS n.1/97), in quanto applicabili alle provvidenze per il 1996. Sempre in merito alle provvidenze destinate alle tv, va ricordato che è imminente l’avvio dell’ iter dell’esame delle domande relative agli anni scorsi, sulla base del nuovo regolamento; in proposito è in corso la costituzione della commissione consultiva, che sarà chiamata ad esprimere parere sulle ammissioni delle emittenti televisive al beneficio delle provvidenze. L’ AER sarà rappresentata in tale commissione dal Segretario Generale, Fabrizio Berrini.
PUBBLICITA’ E PROPAGANDA PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 27 APRILE 1997
In base alle disposizioni della L.515/93 evidenziamo che gli spots e ogni altra forma di pubblicità radiotelevisiva per le elezioni del 27 aprile 97 sono consentiti fino al 27 marzo 97. Da tale data saranno possibili esclusivamente trasmissioni di propaganda (che come è noto è cosa diversa dalla pubblicità) nelle forme di cui all’art.2 della L.515/93. Per effettuare le trasmissioni di propaganda occorrerà trasmettere la comunicazione preventiva, emanare il codice di autoregolamentazione e rispettare tutti gli altri obblighi del provvedimento che il Garante dovrà emanare nei prossimi giorni .