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SOMMARIO:
- PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO SUI LIMITI DI CAMPO ELETTROMAGNETICO PER RADIO E TV : TALI LIMITI APPAIONO ECCESSIVI E SPROPORZIONATI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PRESEGUITI ; LA COMPETENZA ATTRIBUITA ALLE REGIONI APPARE IN CONTRASTO CON LA LEGGE 249/97 ; L’AER IMPUGNERA’ IL DECRETO AL TAR ;
- TESTO DEFINITIVO DELLA CIRCOLARE APPLICATIVA DELLA LEGGE 122/98 PER RADIO E TV ELABORATA DALLA DGCA DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI ;
- FORUM ONU.
PIANO FREQUENZE: SPAZI MINIMI PER L’EMITTENZA LOCALE.
LA BATTAGLIA DEGLI EDITORI SI INCENTRA SUI TEMPI DI ATTUAZIONE DEL PIANO E SUL REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI CHE L’AUTHORITY EMANERA’ ENTRO NOVEMBRE
Il 3 novembre presso la sede di Roma dell’Autorità, l’Ing. Lari, Commissario dell’Authority e relatore sul piano di assegnazione delle frequenze e il Prof. Sassano della Università La Sapienza di Roma, consulente dell’Authority hanno illustrato nei dettagli al Coordinamento AER, ANTI, CORALLO tutti gli aspetti del piano di assegnazione delle frequenze televisive emanato nei giorni scorsi.
I dati complessivi del piano confermano inequivocabilmente ciò che il Coordinamento AER, ANTI, CORALLO ha sempre affermato: gli spazi previsti per l’emittenza locale sono minimi. E’ necessario pertanto che gli editori proseguano la battaglia per evitare l’attuazione del piano e per giungere ad un regolamento per il rilascio delle concessioni che salvaguardi l’esistente e favorisca ulteriormente il processo di razionalizzazione del settore. Vediamo la problematica in rapida sintesi:
SPAZI PER L’EMITTENZA LOCALE
Il piano prevede 487 siti.
Da ognuno degli stessi sarà possibile irradiare 17 canali (11 per le emittenti nazionali e 6 per le locali). I canali disponibili in tutta Italia sono pertanto 8279 (5357 per le TV nazionali e 2922 per le TV locali).
Le reti nazionali previste del piano sono 11 con 487 impianti ciascuna. Il numero delle emittenti locali invece non viene definito, riservando tale decisione alla successiva fase della attuazione del piano.
In ogni caso i 2922 impianti destinati alle TV locali possono dar luogo ad una delle seguenti ipotesi:
a) 21 emittenti regionali e 500 emittenti provinciali;
b) 42 emittenti regionali e 400 emittenti provinciali;
c) 63 emittenti regionali e 300 emittenti provinciali;
d) 84 emittenti regionali e 200 emittenti provinciali;
e) 105 emittenti regionali e 100 emittenti provinciali;
f) 126 emittenti regionali e nessuna emittente provinciale.
In Italia sono attualmente operanti circa 650 imprese televisive locali di cui circa 150 regionali e circa 500 provinciali.
Molte delle emittenti regionali servono più di una regione e molte delle emittenti provinciali servono più di una provincia.
Tenendo conto di ciò vediamo in concreto cosa potrebbe accadere se le concessioni venissero rilasciate ad esempio secondo l’ipotesi B (42 regionali e 400 provinciali) ovvero secondo l’ipotesi F (126 regionali).
Ipotesi b (42 regionali e 400 provinciali):
chiuderebbero oltre 100 emittenti regionali; le 42 emittenti regionali che diverrebbero concessionarie verrebbero fortemente ridimensionate (potendo servire solo una regione); diversamente qualora si ritenesse di rilasciare concessioni per più regioni le emittenti diverrebbero meno di 42 (ad es. 30 oppure 20 etc.); le emittenti provinciali, considerata l’esigenza di garantire una copertura di almeno 2 o 3 province per soggetto non sarebbero 400 bensì 200 oppure 150. Conseguentemente chiuderebbero anche oltre 300 TV locali provinciali.
Ipotesi f (126 emittenti regionali):
chiuderebbero oltre 20 televisioni regionali; almeno 50-60 emittenti regionali verrebbero fortemente ridimensionate; chiuderebbero tutte le 500 TV provinciali.
Anche la pianificazione di secondo livello (preannunciata dall’Autorità) che dovrebbe permettere di accendere altri trasmettitori in un certo numero di siti previsti dalla pianificazione di primo livello non dovrebbe modificare sostanzialmente i dati di cui sopra posto che, in base ai primi dati forniti dall’Autorità sul punto, tale pianificazione di secondo livello sarebbe possibile solo in circa 25 dei capoluoghi di provincia (con esclusione peraltro di Milano, Bologna, Venezia). Ne consegue che i canali risultanti da detta pianificazione difficilmente potranno permettere la costituzione di reti regionali (o interregionali) ovvero di reti provinciali (o interprovinciali) con la conseguenza che dette risorse potranno essere utili per lo più, per emittenti esclusivamente a carattere cittadino.
ATTUAZIONE DEL PIANO
Essendo il piano assolutamente teorico e avulso dall’esistente, lo stesso è conseguentemente inapplicabile tecnicamente in analogico considerata la situazione esistente e l’impossibiltà pratica di adeguamento contemporaneo da parte di tutti gli operatori. La stessa Autorità nella relazione illustrativa al piano, appare consapevole di ciò recependo ampiamente sotto questo profilo le preoccupazioni espresse dal Coordinamento AER, ANTI, CORALLO nelle ultime settimane e in particolare nel Convegno di Napoli del 6 ottobre. L’Autorità afferma infatti che le difficoltà concernenti l’attuazione del piano appaiono di due tipi: vi sono in primo luogo ostacoli di ordine strutturale, connessi alla formazione del sistema televisivo italiano; in secondo luogo si hanno problemi di calendario derivanti dalla sovrapposizione dei tempi con il passaggio alla tecnologia digitale. Secondo l’Autorità se si esaminano in correlazione le due sequenze temporali si vede con chiarezza il quadro di problemi che comporta l’attuazione del piano quasi in sincronia con il passaggio al digitale. L’Autorità afferma quindi che l’attuazione del piano implica le seguenti tre fase principali:
a) eliminazione per motivi ambientali di 16 siti (di cui quelli relativi a Roma sono i più importanti) e loro sostituzione con siti da costruire ex-novo (tempo stimato due anni);
b) trasferimento degli impianti dai siti soppressi dal piano nei siti previsti dal piano stesso (tempo stimato due anni);
c) adeguamento delle emittenti al nuovo assetto radioelettrico previsto dal piano (stimato un congruo periodo di tempo con adeguamento graduale, scaglionato per aree geografiche – viene stimato pertanto un tempo piuttosto lungo). In considerazione che l’avvio delle trasmissioni digitali (DVB terrestre) dovrebbe avvenire nell’arco di alcuni anni (non oltre il 2002 – 2003), risulta pertanto evidente che sotto il profilo radioelettrico, il piano dovrebbe trovare piena applicazione solo con il passaggio definitivo al digitale (previsto per il 2010). Tuttavia nell’immediato (cioé entro i primi due anni) l’implicazione più delicata prevista dal piano è quella della modifica dei siti. In sostanza si pretenderebbe che in un breve lasso di tempo le emittenti abbandonassero i siti soppressi dal piano per trasferirsi in quelli previsti dal piano stesso. Ciò sarà possibile solo a seguito della previsione di forti incentivi a favore delle emittenza finalizzati a tali operazioni. Peraltro per ognuno di tali trasferimenti dovrà essere verificata la fattibilità dal punto di vista radioelettrico al fine di evitare che la modifica causi addirittura un peggioramento degli equilibri interferenziali.
Deve essere pertanto chiaro che le emittenti varieranno i siti solo a seguito dell’erogazione di forti incentivi e solo con la certezza di mantenere equilibri interferenziali accettabili.
L’attuazione del piano prevede inoltre che vengano dismessi i canali 9 VHF e 66, 67 e 68 UHF per procedere alla sperimentazione DVB, nonché il canale H2 per la sperimentazione DAB. Il canale 69 UHF infine dovrà essere dismesso a partire dell’1/1/2001 poiché già assegnato al Ministero della Difesa.
REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI.
Alla luce delle considerazioni espresse dall’Autorità in ordine all’attuazione del piano risulta pertanto evidente che il Regolamento per il rilascio delle concessioni (che dovrà essre emanato entro novembre) avrà un ruolo decisivo sulla problematica. Il contenuto di tale regolamento è stato oggetto di numerose indiscrezioni pubblicate sul quotidiano “Milano Finanza” secondo il quale sarebbero state predisposte addirittura due bozze dello stesso, sul contenuto delle quali vi sarebbe stato conflitto tra il Ministero e l’Authority, nonché all’interno della stessa Authority. Al momento le suddette bozze sarebbero state “azzerate” e sarebbe in corso al riguardo un confronto tra Ministero e Authority. Il Coordinamento AER, ANTI, CORALLO ha frattanto richiesto un incontro sia all’Authority che al Ministero per presentare le proposte degli editori locali. E’ infatti necessario che venga accantonata l’ipotesi delle graduatorie entro gennaio del prossimo anno, per il rilascio delle nuove concessioni. Tutti gli editori locali hanno ancora ben presenti le graduatorie dell’agosto 1992 (poi fortunatamente disapplicate da leggi successive) e certamente nessuno vorrebbe che venisse ripercorsa tale strada. Auspichiamo pertanto che coloro che (nel mondo associativo) si sono espressi a favore di tali graduatorie vogliano rivedere la propria posizione. E’ infatti necessario che le nuove concessioni vengano rilasciate esclusivamente sulla base di requisiti soggettivi (come le concessioni del 1994) e che abbiano per oggetto gli attuali impianti eserciti. Successivamente quando, a seguito dell’avvento del digitale, sarà possibile procedere alla attuazione del piano delle frequenze si dovrà valutare come procedere. Nel frattempo, come auspicato anche dall’Authority, dovranno essere previsti interventi legislativi finalizzati a favorire ulteriormente il processo di razionalizzazione del settore (dismissioni incentivate; defiscalizzazione delle compravendite; contributi per l’innovazione). Alcuni dati sul piano sono consultabili nel sito Internet dell’Authority (WWW.COMUNE NAPOLI.IT/AGCOM).
L’ON. MARCO MINNITI NUOVO SOTTOSEGRETATRIO CON DELEGA ALL’EDITORIA
L’On.le Marco Minniti, nuovo sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ha ricevuto dal Governo la delega per l’editoria e l’informazione subentrando quindi nell’incarico al Prof. Arturo Parisi.
L’AER formula all’On.le Minniti gli auguri di buon lavoro.
PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO SUI LIMITI DI CAMPO ELETTROMAGNETICO PER RADIO E TV:
– TALI LIMITI APPAIONO ECCESSIVI E SPROPORZIONATI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PERSEGUITI;
– LA COMPETENZA ATTRIBUITA ALLLE REGIONI APPARE IN CONTRASTO CON LA LEGGE 249/97;
– L’AER IMPUGNERA’ IL DECRETO AL TAR.
Con decreto 10 settembre 1998, n.381 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.257 del 3/11/1998 (che verrà inviato a tutti gli associati) è stato emanato il Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana. Tale provvedimento è stato assunto dal Ministero dell’Ambiente dopo aver acquisito l’assenso dei Ministri della Sanità e delle Comunicazioni e i pareri dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’Agenzia Nazionale per la protezione dell’Ambiente sulla base di quanto disposto dalla legge 249/97. Il decreto (art. 1) fissa i valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all’esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenze comprese tra 100 KHZ e 300 GHZ (e quindi tutte le emissioni radiofoniche e televisive).
In particolare il decreto stabilisce (artt. 3 e 4) un valore limite per le popolazioni di 20 volt per metro, valore che si abbassa a 6 volt per metro nelle abitazioni e negli edifici adibiti a permanenze per più di quattro ore.
L’art. 4 del decreto assegna alle regioni e alle province autonome la competenza sia per disciplinare l’installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione per il rispetto dei limiti di esposizione, sia per svolgere attività di controllo e vigilanza.
L’art. 5 fissa le modalità per il risanamento da effettuare nelle situazioni in cui si ha il superamento dei valori limite oppure la somma dei contributi normalizzati dalle sorgenti sia maggiore o uguale a 1.
L’allegato C al regolamento indica infine le modalità di riduzione a conformità. Il limite di 6 volts per metro (che si dovrà applicare in tutti i centri abitati e comunque in prossimità di ogni insediamento abitativo) appare assolutamente eccessivo e sproporzionato e ha come conseguenza quella di causare oneri e disagi per le imprese radiofoniche e televisive (che verranno costrette a modificare siti di trasmissione e caratteristiche degli impianti), quando la tutela della salute sarebbe perseguibile anche con limiti meno eccessivi (le raccomandazioni internazionali IRPA in materia fanno riferimento a 27,5 volts per metro; le Leggi Regionali vigenti da anni in Piemonte, Abruzzo, Lazio fanno riferimento a 20 volts per metro; la Legge Regionale vigente da anni in Veneto fa riferimento a 27,5 volts per metro).
Inoltre la previsione di una competenza delle Regioni in materia di vigilanza del rispetto dei limiti appare in contrasto con le disposizioni della legge 249/97 che risevano all’Authority tale potere.
L’AER impugnerà pertanto il decreto avanti il TAR per far valere le ragioni degli editori locali.
TESTO DEFINITIVO DELLA CIRCOLARE APPLICATIVA DELLA LEGGE 122/98 PER RADIO E TV ELABORATA DALLA DGCA DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
A seguito dell’incontro tra la DGCA e le associazioni di categoria delle emittenti svoltosi il 27 ottobre è stata definita la bozza finale della circolare applicativa della legge 122/98
La circolare è in corso di emanazione e pertanto in questi giorni la riceverenno tutti gli Ispettorati Territoriali, cui spetterà il compito di operare secondo le indicazioni ivi contenute. La circolare (una copia della quale verrà inviata a tutti gli associati AER) in particolare definisce le casistiche di applicabilità dell’art.1, comma 4 (trasferimento degli impianti) e dell’art.1, comma 5 della legge 122/98 (modifiche finalizzate alla compatibilizzazione, ottimizzazione e razionalizzazione).
Tra gli aspetti più importanti la possibilità in caso di motivata situazione responsabilmente valutata da parte degli Ispettorati di conservare la frequenza originaria degli impianti di collegamento in caso di trasferimento di ubicazione degli stessi ex art. 1, comma 4; inoltre la previsione che le procedure di compatibilizzazione riguardano anche gli impianti RAI, RAS e AFN (ex SEB).
La circolare indica poi le procedure per la presentazione delle istanze e i tempi dei procedimenti (che devono essere conclusi in 60 giorni salvo casi complessi e particolari).
Le istanze devono essere corredate da tutta la documentazione necessaria per l’aggiornamento tecnico dei decreti concessori secondo i modulari in uso. Vengono inoltre previste particolari procedure a tutela delle emittenti terze in caso di interferenze conseguenti a provvedimenti di compatibilizzazione. Viene infine chiarito che sono esenti da costi gli interventi effettuati dagli Ispettorati nell’assolvimento degli obblighi di istituto (quali a titolo esemplificativo i sopralluoghi disposti al fine di verificare le condizioni di legittimità di esercizio degli impianti o che, in generale, attengono ad operazioni di controllo, nonché quelli finalizzati alla compatibilizzazione di impianti in legittimo esercizio (relativamente alla fase di accertamento delle interferenze).
Il Presidente AER Rossignoli e il Segretario Berrini sono stati invitati dall’ONU a partecipare ai lavori del Forum mondiale radiotelevisivo che si svolgerà il 20 novembre a New York presso la sede dell’ONU.