Aer News – anno III – numero 7 – 27 aprile 1998

pdfScarica il testo in formato PDF

SOMMARIO:


PRIMI IMPORTANTI RISULTATI DOPO IL CONVEGNO DI ROMA DEL 25 MARZO: IL SENATO APPROVA NUOVE NORME PER L’EMITTENZA RADIOFONICA E TELEVISIVA LOCALE

L’VIII Commissione del Senato in sede deliberante, nella seduta del 23/4 u.s., ha approvato il Disegno di Legge n.3208 recante nuove importanti norme per l’emittenza locale richieste da AER, ANTI, CORALLO al Convegno di Roma del 25 marzo e sollecitate anche nei giorni successivi in tutte le sedi politiche e istituzionali.

 

Il provvedimento dovrebbe divenire legge dopo l’approvazione definitiva della VII Commissione della Camera dei Deputati prevista per i prossimi giorni, ugualmente in sede deliberante.

 

Vediamo in concreto le norme sopracitate:

 

 

 

PROROGA ATTIVITA’ EMITTENTI: tutti i termini previsti nei commi 1 e 2 dell’art. 3 della legge 249/97 sono posticipati di nove mesi. Conseguentemente tutti i soggetti legittimamente operanti possono proseguire l’attività fino al 31/1/99 (se TV) e fino al 31/1/2000 (se radio). Il piano di assegnazione delle frequenze TV dovrà essere elaborato entro il 31/10/1998. Il piano di assegnazione delle frequenze radio entro il 30/9/1999.

 

 

 

MODIFICHE TECNICHE: viene modificato l’art. 6, comma 2 della legge 422/93 prevedendo che il Ministro delle Comunicazioni autorizzi attraverso gli Ispettorati Territoriali le variazioni degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione nel caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della sede dell’impresa o della sede della messa in onda, ovvero nel caso di sfratto o finita locazione dei singoli impianti. Il Ministro autorizza in ogni caso il trasferimento degli impianti per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario ovvero per ottemperare a obblighi di legge. Tale norma si è resa necessaria in quanto la Direzione Generale Concessioni e Autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni interpretando l’art. 6, comma 2 della legge 422/93 in modo non condivisibile non riteneva possibile autorizzare talune tipologie di trasferimenti della sede dell’impresa e della messa in onda.

 

 

 

COMPATIBILIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE :viene previsto che il Ministro delle Comunicazioni, attraverso gli Ispettorati Territoriali autorizzi le modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione per la compatibilizzazione radioelettrica, nonché per l’ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente. Tali modifiche devono essere attuate su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio e possono consentire anche un limitato ampliamento delle aree servite. E’ questo il principale elemento innovativo introdotto dal DDL 3208. Attraverso la compatibilizzazione (da sempre contestata dalla DGCA del Ministero), sarà finalmente possibile ottimizzare le utilizzazioni radioelettriche delle emittenti dimostrando anche in concreto che la regolamentazione tecnica dell’etere deve avvenire non attraverso una pianificazione astratta, bensì attraverso la compatibilizzazione.

 

 

 

TERMINI PER LE AUTORIZZAZIONI ALLE MODIFICHE: le richieste di autorizzazione alle modifiche e alla compatibilizzazione dovranno essere riscontrate dagli Ispettorati Territoriali entro il termine di sessanta giorni. Le autorizzazioni costituiscono titolo per la variazione dei provvedimenti concessori delle emittenti interessate. Tale norma si è resa necessaria per garantire finalmente alle emittenti tempi molto brevi per ottenere le autorizzazioni. Inoltre con tale norma le autorizzazioni degli Ispettorati Territoriali non dovranno più essere ratificate dalla DGCA ( dal 1994 ad oggi non sono mai intervenuti provvedimenti in tal senso con una situazione inaccettabile per le emittenti) e costituiranno automaticamente titolo per la variazione dei provvedimenti concessori delle emittenti interessate.

 

 

 

PONTI MOBILI, COLLEGAMENTI TEMPORANEI, TELEVIDEO: viene previsto che la concessione costituisce titolo per l’utilizzazione, su base non interferenziale, dei ponti mobili e dei collegamenti temporanei in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport, attualità, nonché per trasmettere dati e informazioni all’utenza (cosiddetto televideo e RDS). Tale norma si è resa necessaria per chiarire che tali attività possono essere svolte senza dover richiedere alcuna ulteriore autorizzazione e senza dover corrispondere alcun ulteriore canone. Infatti anche dopo l’entrata in vigore della legge 249/97 la Direzione Generale Concessioni e Autorizzazioni del Ministero, sebbene più volte sollecitata dall’AER, non aveva provveduto a revocare la propria circolare in base alla quale ponti mobili e collegamenti temporanei dovevano essere autorizzati e l’esercizio degli stessi comportava il pagamento di ulteriori canoni oltre a quelli previsti in concessione. La norma in questione (che è stata fortemente contestata da alcuni dirigenti del Ministero) permetterà finalmente alle emittenti di poter svolgere attività informativa in modo adeguato e competitivo.

 

 

 

COMPRAVENDITE IMPIANTI: viene prevista la possibilità di cedere ai sensi dell’art. 1, comma 13 della legge 650/96 gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e i collegamenti di telecomunicazione legittimamente operanti in virtù di provvedimenti della Magistratura che non siano oggetto di situazioni interferenziali e non siano tra quelli risultati inesistenti nelle verifiche dei competenti organi del Ministero. La norma è molto importante per favorire il processo di razionalizzazione del settore.

 

 

 

SCISSIONI SOCIETARIE: viene previsto che le società titolari di più emittenti concessionarie possano cedere (ovvero scorporare mediante scissione) le emittenti oltre la prima, a società di capitali di nuova costituzione.

 

 

 

ESCLUSIONE DELL’EMITTENZA TELEVISIVA LOCALE DA LIMITAZIONI NELLE TRASMISSIONI PUBBLICITARIE PREVISTE PER LE TV NAZIONALI: le Tv locali con trasmissioni destinate unicamente al territorio nazionale e che non possono essere ricevute, direttamente o indirettamente, in uno o più Stati membri della Unione Europea sono state escluse (come richiesto da AER, ANTI, CORALLO) dalle nuove norme previste per le TV nazionali in materia di limitazioni delle trasmissioni pubblicitarie (interrompibilità dei programmi sportivi solo negli intervalli; una sola interruzione per ogni periodo di 45 minuti nei film; in genere un tempo minimo di 20 minuti tra un break pubblicitario e l’altro; la non interrompibilità dei notiziari, documentari e programmi per bambini di durata inferiore ai 30 minuti. Tali disposizioni non si applicano però ai programmi i cui diritti di utilizzazione sono stati acquisiti prima del 28/2/98). Per le emittenti locali è entrata in vigore solo la norma che prevede l’eccezionalità degli spots isolati.

 

 

 

QUOTE DI PRODUZIONE TV: le emittenti televisive che si rivolgono ad un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale sono escluse dalle norme in questione.

 

IN CRESCITA L’IMMAGINE DELLA RADIO E LA RELATIVA RACCOLTA PUBBLICITARIA

 

Risultati molto importanti per il mezzo radiofonico che può oggi contare su circa 35 milioni di ascoltatori ogni giorno con una media di ascolto di 2 ore e 45 minuti al giorno.

 
 

Nel 1998 gli introiti provenienti dagli investimenti della pubblicità nazionale nella radiofonia pubblica e privata sono stimati in 550 miliardi, di cui 180 miliardi per la sola radiofonia locale.

 
 

Oltre a questi, gli investimenti provenienti dalla pubblicità locale sono stimati dagli analisti in circa 200 miliardi, ma la valutazione potrebbe essere suscettibile di variazioni in aumento.

 

FINO AL 10 GIUGNO E’ MONACI IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L’EDITORIA

 
 

Vincenzo Monaci, uno degli otto componenti dell’Authority, presieduta da Enzo Cheli, è di fatto il nuovo Garante.

 
 

La decisione è stata presa a seguito della cessazione dell’incarico di Francesco Paolo Casavola e la mancanza di operatività dell’Authority alla quale sono state trasferite le funzioni del Garante. La soluzione dovrebbe avere vigenza fino al 10 giugno prossimo. Entro tale data l’Authority dovrebbe infatti emanare il proprio regolamento.

 

 

FREQUENZE DEGLI IMPIANTI DI COLLEGAMENTO DELLE EMITTENTI: OCCORRE UNA SOLUZIONE IMMEDIATA

 

Si moltiplicano ogni giorno le iniziative del Ministero delle Comunicazioni finalizzate a rimuovere gli impianti delle emittenti private operanti sulle frequenze delle bande intorno 900 MHZ . Tuttavia non sono state fino ad oggi individuate vere soluzioni alternative sicché le emittenti private vengono costrette a variare i propri collegamenti su frequenze tecnicamente poco valide, nonché suscettibili di ulteriori modifiche e i cui impianti di trasmissione sono molto onerosi. Tale situazione è inaccettabile e deve essere immediatamente affrontata e risolta dal Ministero.

 

E’ infatti indispensabile modificare immediatamente il DM 31/1/83 individuando bande (completamente diverse da quelle indicate dal Ministero) utilizzabili in via primaria dalle emittenti private per i propri impianti di collegamento. Il coordinamento AER, ANTI,CORALLO nei prossimi giorni promuoverà una serie di iniziative finalizzate alla risoluzione di questa problematica di vitale importanza per il settore.