(6 ottobre 2020) Con delibera n. 497/20/CONS del 2 ottobre, pubblicata in data odierna nel sito web dell’Autorità, è stata effettuata l’assegnazione dei quattro commissari Agcom alle due Commissioni in cui è organizzata la stessa Autorità.
I Commissari Enrico Mandelli ed Antonello Giacomelli sono, dunque, stati assegnati alla Commissione per le infrastrutture e le reti (CIR), mentre i Commissari Laura Aria ed Elisa Giomi sono stati assegnati alla Commissione per i servizi e i prodotti (CSP). Ricordiamo che le due commissioni in cui è organizzata l’Agcom sono costituite da due commissari ciascuna, oltre al Presidente Giacomo Lasorella.
I compiti delle due Commissioni e del Consiglio Agcom sono definiti dall’art. 1, comma 6 della legge n. 249/97 (che è la legge che ha istituito l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni).
La CIR ha competenza, tra l’altro, sulle seguenti questioni: definizione delle misure di sicurezza delle comunicazioni e la promozione dell’intervento degli organi del MiSe per l’eliminazione delle interferenze elettromagnetiche, anche attraverso la modificazione di impianti; la determinazione degli standard per i decodificatori; la cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione (ROC); la definizione di criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle tariffe massime, per l’interconnessione e per l’accesso alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione; la regolazione delle relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni e la verifica che i gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano i diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione; la composizione delle controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione; la vigilanza sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e la verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati.
La CSP, invece, ha, tra i propri compiti, quello di vigilanza sulla conformità alle prescrizioni della legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa, promuovendo l’integrazione delle tecnologie e dell’offerta di servizi di telecomunicazioni; la vigilanza sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla legge a diverse autorità, e può emanare regolamenti, nel rispetto delle norme dell’Unione europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori che svolgono attività di rivendita di servizi di telecomunicazioni; assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l’utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi accordi tra produttori; in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge e regola l’interazione organizzata tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di rete e l’utente, che comporti acquisizione di informazioni dall’utente, nonché l’utilizzazione delle informazioni relative agli utenti; verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; vigila sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nell’ambito del settore delle comunicazioni di massa; verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di diritto di rettifica; cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull’operato delle imprese che svolgono le indagini; effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, anche avvalendosi degli ispettorati territoriali del MiSe; applica le sanzioni previste dall’art. 31 della legge 223/90.
Il plenum del Consiglio Agcom (costituito dai quattro Commissari e dal Presidente) ha invece le competenze assegnategli dalla legge n, 249/97: segnalare al Governo l’opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all’evoluzione, sul piano interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni; garantire l’applicazione delle norme legislative sull’accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti; promuovere ricerche e studi in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi dell’Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni; adottare le disposizioni attuative del regolamento di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la determinazione dei relativi contributi, nonché il regolamento sui criteri e sulle modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni e contributi; proporre al MiSe i disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei regolamenti approvati dallo stesso consiglio; verificare i bilanci ed i dati relativi alle attività ed alla proprietà dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo modalità stabilite con regolamento; accertare la effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai sensi della legge 249/97 e adottare i conseguenti provvedimenti; assumere le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la radiodiffusione e l’editoria; accertare la mancata osservanza, da parte della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiedere alla concessionaria stessa l’attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili; esprimere, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle comunicazioni, predisposti dall’Agcm in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; entro il 30 giugno di ogni anno presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione sull’attività svolta dall’Autorità e sui programmi di lavoro; autorizzare i trasferimenti di proprietà delle società che esercitano l’attività radiotelevisiva previsti dalla legge; esprimere parere al Ministero delle comunicazioni sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle frequenze; elaborare i piani di assegnazione delle frequenze; emanare direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l’adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio recante l’indicazione di standard minimi per ogni comparto di attività; garantire l’applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e sull’informazione politica nonché l’osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazioni e di propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione; proporre al MiSe lo schema della convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e verificare l’attuazione degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche; verificare che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti nell’apposito regolamento che essa stessa provvede ad emanare; favorire l’integrazione delle tecnologie e dell’offerta di servizi di comunicazioni. Spetta infine al Consiglio decidere in materia di conflitto di interessi, di diritti audiovisivi sportivi, di tutela del consumatore, di servizi postali (tassello aggiunto dal decreto Salva Italia n. 201 del 2011). (FC)
(Nella foto: l’incontro al Quirinale del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con il Presidente Agcom, Giacomo Lasorella, accompagnato dai Commissari Enrico Mandelli, Elisa Giomi, Antonello Giacomelli e Laura Aria e dal segretario generale Agcom Nicola Sansalone. Foto © Presidenza della Repubblica)