Cs 29/2013 del 17 settembre 2013
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AVVIO DELLE TRASMISSIONI RADIOFONICHE DIGITALI: AERANTI-CORALLO CHIEDE CHE L’AGCOM CONFERMI L’ATTUALE REGOLAMENTO
■ Desta forte preoccupazione lo schema di provvedimento predisposto dall’Agcom (delibera n. 382/13/CONS) che intenderebbe modificare la delibera n. 664/09/CONS (ossia il regolamento che disciplina la fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale) introducendo la previsione di gare in modalità beauty contest (cioè per titoli) per l’assegnazione di frequenze, rimaste inutilizzate, a società consortili che non raggiungano i livelli di rappresentatività previsti dalla delibera Agcom n. 664/09/CONS (40% delle emittenti nazionali private per gli operatori di rete nazionali privati e 30% delle emittenti locali operanti in ogni bacino per gli operatori di rete locale).
Sul tema, l’avv. Marco Rossignoli, coordinatore AERANTI-CORALLO, ha dichiarato: “AERANTI-CORALLO ritiene che la previsione di beauty contest sia contrastante con i principi fissati dalla delibera Agcom n. 664/09/CONS, che non stabilisce nessun tipo di gara per l’assegnazione delle risorse disponibili, garantendo, invece, tale assegnazione a tutte le società consortili, operatori di rete (in possesso dei requisiti previsti dalla delibera stessa), che rappresentano i soggetti radiofonici concessionari analogici.”
Rossignoli ha, poi, aggiunto: “AERANTI-CORALLO ritiene altresì che il beauty contest rappresenti un forte impedimento allo sviluppo della tecnologia digitale radiofonica, poiché la relativa previsione, disincentivando l’aggregazione tra i soggetti interessati (in quanto non più obbligatoria) rischia di alimentare rilevanti conflitti tra le imprese.”
“AERANTI-CORALLO – ha quindi proseguito Rossignoli – ritiene che solo attraverso la costituzione di società consortili, i limitati spazi radioelettrici individuati dalla delibera n. 664/09/CONS (una frequenza per la Rai, due per gli operatori di rete nazionali privati e fino a 11 per bacino per gli operatori di rete locali) sia possibile soddisfare le esigenze di tutte le attuali emittenti analogiche che intendano avviare le trasmissioni digitali (sulla base dei principi formulati dall’art. 24 della legge n. 112/04), garantendo il pluralismo e la concorrenza nel settore e favorendo lo sviluppo del mercato.”
Rossignoli ha concluso affermando che “Sulla base delle anzidette considerazioni, AERANTI-CORALLO ha chiesto all’Agcom di confermare l’attuale regolamentazione, non modificando, in alcun modo, la delibera n. 664/09/CONS.”
Sul tema, l’avv. Marco Rossignoli, coordinatore AERANTI-CORALLO, ha dichiarato: “AERANTI-CORALLO ritiene che la previsione di beauty contest sia contrastante con i principi fissati dalla delibera Agcom n. 664/09/CONS, che non stabilisce nessun tipo di gara per l’assegnazione delle risorse disponibili, garantendo, invece, tale assegnazione a tutte le società consortili, operatori di rete (in possesso dei requisiti previsti dalla delibera stessa), che rappresentano i soggetti radiofonici concessionari analogici.”
Rossignoli ha, poi, aggiunto: “AERANTI-CORALLO ritiene altresì che il beauty contest rappresenti un forte impedimento allo sviluppo della tecnologia digitale radiofonica, poiché la relativa previsione, disincentivando l’aggregazione tra i soggetti interessati (in quanto non più obbligatoria) rischia di alimentare rilevanti conflitti tra le imprese.”
“AERANTI-CORALLO – ha quindi proseguito Rossignoli – ritiene che solo attraverso la costituzione di società consortili, i limitati spazi radioelettrici individuati dalla delibera n. 664/09/CONS (una frequenza per la Rai, due per gli operatori di rete nazionali privati e fino a 11 per bacino per gli operatori di rete locali) sia possibile soddisfare le esigenze di tutte le attuali emittenti analogiche che intendano avviare le trasmissioni digitali (sulla base dei principi formulati dall’art. 24 della legge n. 112/04), garantendo il pluralismo e la concorrenza nel settore e favorendo lo sviluppo del mercato.”
Rossignoli ha concluso affermando che “Sulla base delle anzidette considerazioni, AERANTI-CORALLO ha chiesto all’Agcom di confermare l’attuale regolamentazione, non modificando, in alcun modo, la delibera n. 664/09/CONS.”
PER INFORMAZIONI: AERANTI-CORALLO C.P. 360 – 60100 ANCONA |